L'AUTORITA'

nella riunione di Consiglio del 19 luglio 2005:
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art.
12,  comma  6,  dello  stesso, che consente all'Autorita' di adottare
adeguati provvedimenti temporanei cautelari;
  Vista  la raccomandazione della Commissione europea n. C (2003) 497
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio
2003;
  Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004, recante
«Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio
2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle
determinazioni n. 1/04 e 2/04;
  Vista  la  delibera  n.  399/02/CONS,  recante  «Linee guida per la
contabilita'  a  costi  correnti per gli operatori notificati di rete
fissa   e  mobile  e  misure  in  materia  di  predisposizione  della
contabilita' regolatoria da parte degli operatori mobili», pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   n.   3
dell'8 gennaio 2003;
  Vista la delibera n. 47/03/CONS, recante «Revisione e meccanismi di
programmazione  dei  prezzi  massimi  di terminazione praticati dagli
operatori  di  rete  mobile  notificati e regolamentazione dei prezzi
delle  chiamate  fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa
notificati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
  Vista  la  delibera n. 465/04/CONS, recante «Consultazione pubblica
sull'identificazione  ed  analisi  del mercato, della valutazione del
significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di  un  tale  potere  (mercato  n.  16  fra quelli identificati dalla
raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della  Commissione  europea)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2005;
  Vista la proposta del dipartimento regolamentazione;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato  sullo  schema  di provvedimento, pervenuto in data 14 luglio
2005;
  Considerato quanto segue:
A. Il procedimento.
  1.  L'Autorita',  valutata la possibile sussistenza dei presupposti
di   cui  all'art.  12,  comma  6,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche  (di  seguito  codice)  («In  circostanze  straordinarie
l'Autorita',  ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga
alla  procedura  di  cui  ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la
concorrenza  e  tutelare  gli  interessi  degli utenti, puo' adottare
adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato,
in  coerenza  con  le  disposizioni  del codice. L'Autorita' comunica
immediatamente  tali  provvedimenti,  esaurientemente  motivati, alla
Commissione  europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri
Stati  membri. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di
efficacia  dei  provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti
e'  soggetta  alla  procedura di cui ai commi 3 e 4»), nella riunione
del  Consiglio  del  22 giugno  2005,  ha  disposto,  su proposta del
Dipartimento   regolamentazione,  l'avvio  di  un  «Procedimento  per
l'adozione  di  un  eventuale  provvedimento temporaneo cautelare, ai
fini della riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali
originate  dalle  reti  fisse e mobili e terminate sulle singole reti
mobili degli operatori».
  Facendo   seguito   a  tale  decisione,  in  data  24 giugno  2005,
l'Autorita' ha notificato l'avvio del procedimento agli operatori H3G
S.p.A.  (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.a. (Telecom Italia), Tim
Italia   S.p.a.   (TIM),   Vodafone  Omnitel  NV  (Vodafone)  e  Wind
Telecomunicazioni S.p.a. (Wind).
  L'Autorita',  considerato  il  carattere di urgenza della procedura
cautelare,  ha  richiesto  ai  soggetti interessati di far pervenire,
entro   cinque   giorni  dalla  notifica  dell'avviso  di  avvio  del
procedimento,   le   loro  memorie,  con  particolare  riguardo  alla
possibile  adozione  delle  misure  di  cui all'art. 12, comma 6, del
codice delle comunicazioni elettroniche.
  Sono  pervenute e sono state acquisite agli atti le memorie inviate
dagli  operatori Tim (30 giugno 2005) Vodafone (30 giugno 2005), Wind
(29 giugno  2005),  H3G  (28 giugno 2005) e Telecom Italia (1° luglio
2005).
  L'Autorita'  ha  altresi'  convocato in audizione, in data 5 luglio
2005,  su loro espressa richiesta, gli operatori Tim, Vodafone, Wind,
H3G,   nonche'  le  associazioni  dei  consumatori  Adiconsum,  Adoc,
Assortenti,  Cittadinanzattiva,  Federconsumatori,  Lega consumatori,
Movimento   consumatori,   Movimento  difesa  del  cittadino,  Unione
nazionale  consumatori.  Gli  operatori  suindicati e le associazioni
Lega  Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione nazionale consumatori ed
Adoc hanno partecipato all'audizione.
  Lo   schema   di   provvedimento,   come  approvato  dal  consiglio
dell'Autorita'  in  data  6 luglio  2005,  e' stato trasmesso in data
8 luglio  2005  all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
(di  seguito AGCM) per l'acquisizione di un parere, in considerazione
del  fatto che la materia interessata presentava rilevanti profili di
tutela  della  concorrenza.  Il  parere sullo schema di provvedimento
reso dall'AGCM e' pervenuto all'Autorita' in data 14 luglio 2005.
B. Il quadro regolamentare di riferimento.
  2.  L'Autorita', con la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003,
aveva  fissato,  a  partire  dal 1° giugno 2003, il prezzo massimo di
terminazione  degli  operatori  TIM  e  Vodafone  al  valore di 14,95
centesimi di euro al minuto. Nell'ambito di tale delibera l'Autorita'
aveva altresi' ritenuto ragionevole una riduzione programmata di tale
prezzo  di  un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in
ragione   del   10%  l'anno  al  lordo  dell'inflazione.  L'effettiva
applicazione  delle  riduzioni era subordinata al perfezionamento del
sistema  di contabilita' a costi incrementali ed alla revisione degli
obblighi  regolamentari, in capo ai soggetti operanti nella telefonia
fissa  e  mobile,  conseguenti  all'entrata  in  vigore  delle  norme
nazionali  di recepimento delle direttive comunitarie di cui al nuovo
quadro  regolamentare.  In  particolare,  la  ragionevolezza  di tale
riduzione era stata valutata sulla base dei prevedibili incrementi di
efficienza  degli operatori di rete mobile come rilevati dall'analisi
dei dati pubblici di bilancio per gli anni 1999-2001. Successivamente
alla  decisione  di  cui  alla delibera n. 47/03/CONS, l'Autorita' ha
completato la verifica delle contabilita' regolatorie degli operatori
TIM  e  Vodafone  dell'anno  2001  ed  ha  esaminato  le contabilita'
regolatorie  degli  anni  2002 e 2003. L'ipotesi di una riduzione del
10%  annuo per gli anni 2004-2005 e' risultata nella media confermata
dall'analisi  dei  dati  contabili sopra indicati. L'introduzione del
nuovo  quadro  regolamentare  comunitario, con i relativi adempimenti
(v.  infra  n. 18), ha poi tuttavia ritardato un possibile intervento
dell'Autorita'  volto a rendere effettive le riduzioni previste nella
predetta delibera.
  3.  Con  la  successiva  delibera  n.  465/04/CONS,  l'Autorita' ha
disposto  l'avvio  di una consultazione pubblica sull'identificazione
ed  analisi  del  mercato  della  terminazione  di chiamate vocali su
singole  reti  mobili  (mercato  n.  16 fra quelli identificati dalla
raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della  Commissione  europea),  sulla  valutazione  di sussistenza del
significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti, e sugli
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di  un  tale  potere.  Con  tale provvedimento, l'Autorita' ha quindi
avviato il processo di analisi del mercato interessato secondo quanto
previsto  all'art.  19 del codice, per quanto attiene all'analisi del
mercato  rilevante,  e  dagli  articoli 44 e 45 per cio' che riguarda
l'imposizione,  la  modifica e la revoca degli obblighi nei confronti
delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di
mercato.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  11 dello stesso
codice,   la   proposta  di  provvedimento  dell'Autorita'  e'  stata
sottoposta   ad   una   consultazione   pubblica,   avviata   con  la
pubblicazione della delibera.
  4.  La  delibera  n.  465/04/CONS delinea una serie di orientamenti
relativi all'adozione di misure regolamentari ed obblighi ex-ante, di
alcune  delle  quali  era  prevista  l'applicazione  a partire dal 1°
giugno  2005.  Gli  orientamenti  espressi  nel  provvedimento sono i
seguenti:
    a) in linea con quanto previsto dalla raccomandazione sui mercati
rilevanti,  l'Autorita' ha individuato, per ogni rete mobile operante
in  Italia,  ed  indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (GSM o
UMTS),  un  singolo  mercato  nazionale  della  terminazione  vocale,
suscettibile di regolamentazione ex ante, con riferimento al servizio
di terminazione su rete mobile delle chiamate vocali originate sia da
reti fisse sia da reti mobili;
    b) sulla  base  della definizione di mercato individuata, ciascun
operatore  di  rete  mobile  (mobile  network  operator, MNO) risulta
essere operatore dominante per la terminazione sulla propria rete, in
quanto  detiene  il  100%  di ciascun mercato rilevante. L'analisi ha
inoltre  evidenziato  l'esistenza  di  elevate  barriere all'ingresso
(anche   per   l'impossibilita'   di  duplicare  l'infrastruttura  di
terminazione verso gli utenti di un determinato MNO) e la mancanza di
potenziali   concorrenti.  Relativamente  all'andamento  dei  prezzi,
nonostante  l'intervento  regolamentare,  le  tariffe di terminazione
mobile in Italia risultano comprendere margini di extraprofitto. Alla
luce  di  tali motivazioni, l'Autorita' ha indicato l'orientamento di
identificare   gli   operatori   TIM,  Vodafone,  Wind,  e  H3G  come
individualmente   dominanti   nella   fornitura   del   servizio   di
terminazione mobile vocale sulle proprie reti;
    c) l'Autorita'   ha  quindi  proceduto  alla  individuazione  dei
rispettivi  obblighi ex-ante ritenuti necessari al fine di promuovere
l'efficienza  economica  e  la  concorrenza  sostenibile,  nonche' di
recare  il  massimo  vantaggio ai consumatori. Considerando il quadro
concorrenziale  emerso  dall'analisi  di  mercato,  gli obblighi sono
stati  graduati  in funzione delle diverse caratteristiche di ciascun
operatore secondo il seguente schema:
      i) tutti gli operatori sono soggetti ad obblighi di trasparenza
e di non discriminazione e, quindi, di pubblicazione di un'offerta di
riferimento   che   includa,   oltre   al   prezzo  del  servizio  di
terminazione,  anche  le  condizioni di interconnessione alla rete di
ciascun operatore;
      ii)   relativamente   all'obbligo   di   non   discriminazione,
l'Autorita'   ritiene   che   tale  previsione  debba  consentire  di
assicurare le medesime condizioni economiche agli operatori terzi che
acquistano  servizi  di terminazione, e risulti pertanto giustificata
dalla  necessita'  di  garantire  a  tutti  gli operatori le medesime
condizioni  concorrenziali  nel  mercato  al dettaglio. Il prezzo del
servizio di terminazione offerto alle societa' controllate, collegate
ed  alle divisioni commerciali dell'operatore mobile, dovra' pertanto
essere uguale a quello offerto agli operatori terzi;
      iii)  con  riguardo  al  controllo  del prezzo di terminazione,
l'Autorita'  ha  espresso  la  posizione  di confermare, in capo agli
operatori   TIM  e  Vodafone,  l'obbligo  di  orientamento  al  costo
attraverso  un  meccanismo  del  network  cap  che  prevede un valore
obiettivo,  al  2007, del prezzo della terminazione di 8,70 centesimi
di  euro al minuto, valutato sulla base di un modello di contabilita'
a costi incrementali. La riduzione annuale del prezzo di terminazione
nel  periodo  di  applicazione  del network cap e' valutata in misura
pari  al  15%.  La proposta di provvedimento prevede che al 1° giugno
2005  gli operatori TIM e Vodafone riducano il prezzo di terminazione
di  tutte  le  chiamate  sulle proprie reti secondo il meccanismo del
network cap ad un valore che, in ogni caso, non deve essere superiore
a 12,60 centesimi di euro al minuto;
      iv)  l'obbligo  di  orientamento al costo viene altresi' esteso
all'operatore  Wind  con  l'applicazione del cd. delayed approach. In
particolare, il prezzo massimo previsto, a valere dal 1° giugno 2005,
e'  fissato  in  misura  pari  al  valore attualmente praticato dagli
operatori  TIM  e  Vodafone, ossia 14,95 centesimi di euro al minuto.
L'imposizione  di  un  meccanismo  di network cap consente di ridurre
tale valore nel periodo 2005-2007, prevedendo un valore obiettivo, da
perseguire   nel   2007,   valutato  sulla  base  di  un  modello  di
contabilita'  a  costi incrementali, tenendo conto delle specificita'
dell'operatore,  stimato sempre dell'ordine di 8,70 centesimi di euro
al minuto;
      v)  gli  operatori  di  rete  mobile  hanno  la possibilita' di
articolare  il  prezzo  di terminazione su fasce orarie di picco e di
fuori  picco,  nel  rispetto del predetto vincolo sul prezzo medio di
terminazione;
      vi) in considerazione della differente posizione di mercato, ed
in  particolare  del  recente ingresso sul mercato, nel provvedimento
viene  inoltre proposto di non assoggettare, nel periodo considerato,
H3G all'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione;
      vii)  nel confermare per gli operatori TIM e Vodafone l'obbligo
di  predisposizione  di un sistema di contabilita' regolatoria che, a
partire  dall'esercizio  2005,  dovra'  essere  realizzato sulla base
della  metodologia  a  costi  incrementali,  il provvedimento estende
anche a Wind, dal 2005, tale obbligo con l'utilizzazione della stessa
metodologia contabile.
C.  La  posizione  espressa  dai soggetti intervenuti nell'ambito del
procedimento.
  5.  Come  sopra esposto, le societa' Telecom Italia, TIM, Vodafone,
Wind  e  H3G  hanno  espresso  le  proprie  argomentazioni attraverso
memorie  scritte.  Alcune  di esse hanno fatto richiesta e sono state
sentite in audizione. L'Autorita' ha altresi' sentito in audizione le
seguenti    associazioni    dei    consumatori:   Lega   Consumatori,
Cittadinanzattiva, Unione Nazionale Consumatori ed Adoc.
  6.   Le  argomentazioni  delle  predette  societa'  riguardano,  in
sintesi, principalmente i seguenti aspetti:
    a) la  sussistenza  dei  presupposti per l'adozione di una simile
misura  in  materia  di fissazione dei prezzi massimi di terminazione
delle chiamate vocali su singole reti mobili;
    b) l'ambito del potere di adozione di un provvedimento temporaneo
cautelare, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del codice;
    c) l'ambito  soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure
da adottare con tale provvedimento temporaneo cautelare;
    d) il  valore  del  prezzo  massimo di terminazione da imporre in
esito all'approvazione del provvedimento temporaneo cautelare;
    e) il  calendario  di  attuazione e la definizione del periodo di
vigenza del provvedimento temporaneo cautelare.
  a) la   sussistenza   dei   presupposti   per   l'adozione   di  un
provvedimento cautelare.
  7.   In  merito  alla  sussistenza  dei  presupposti  per  l'azione
cautelare,  parte  dei  soggetti  intervenuti (Tim, Vodafone) esprime
perplessita'  in  merito  alla sussistenza di tali presupposti almeno
per  la  presunta  assenza di circostanze straordinarie e la mancanza
dei  requisiti di urgenza, sebbene un operatore (Tim) non si nasconda
una  specifica situazione di criticita' derivata dal rinnovamento del
Consiglio    dell'Autorita'   sovrapposto   all'eccezionale   impegno
richiesto agli uffici per lo svolgimento delle analisi di mercato per
la  transizione  dal  vecchio  al  nuovo  quadro regolamentare. Tim e
Vodafone   ritengono   che   la   mancata  riduzione  del  prezzo  di
terminazione   a  partire  dal  1° giugno  2003,  data  prevista  per
l'applicazione del valore massimo (14,95 centesimi di euro al minuto)
del  prezzo  di  terminazione dalla delibera n. 47/03/CONS, non possa
essere  considerata  presupposto  per  un intervento straordinario da
parte  dell'Autorita',  atteso  che  tale  provvedimento non imponeva
alcuna  riduzione,  ma  si  limitava ad indicare come ragionevole una
riduzione  programmata del prezzo di terminazione del 20% nel biennio
2004-2005.  Peraltro  un  operatore sottolinea che nel periodo che va
dal  1° giugno  2003 ad oggi, a fronte dell'invarianza nominale delle
tariffe  di  terminazione,  si  e'  comunque  assistito,  per effetto
dell'inflazione,  ad  una riduzione, in termini reali, di circa il 5%
di  tali  valori.  Un  altro operatore (Wind) sostiene che la mancata
riduzione  dei  propri  prezzi di terminazione nel biennio successivo
all'approvazione  della  delibera  n. 47/03/CONS deriva dalla diversa
forza economica del medesimo operatore, non notificato, nei confronti
degli  altri operatori notificati cui tale provvedimento era rivolto.
Infine,  H3G  ritiene corretto e necessario l'intervento cautelare da
parte  dell'Autorita',  in considerazione del ritardo della riduzione
dei prezzi della terminazione su reti mobili e della non applicazione
della delibera n. 47/03/CONS.
  b) l'ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare.
  8.  Con  riguardo all'ambito di applicazione del potere di adozione
di un provvedimento cautelare, un operatore (Wind) ritiene che l'art.
12,  comma  6,  del  Codice  non  possa  applicarsi  a  misure  quali
l'individuazione   dei   mercati   rilevanti,   l'identificazione  di
operatori  aventi  significativo potere di mercati o l'imposizione di
nuovi  obblighi regolamentari. Tale potere potrebbe essere utilizzato
esclusivamente  al  fine  di  precisare e/o ulteriormente specificare
obblighi  regolamentari gia' esistenti. Un altro operatore (Vodafone)
ritiene   che  in  ogni  caso,  anche  nell'ambito  del  procedimento
cautelare debba essere previsto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, un
meccanismo di consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento,
proposta  che,  secondo  lo  stesso  operatore, non risulta contenuta
nella comunicazione di avvio del procedimento in esame.
  c) l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure.
  9.  In  merito  all'ambito  di  applicazione  delle  misure, alcuni
operatori (Tim, H3G) sottolineano che le misure che saranno contenute
nel   provvedimento   temporaneo  cautelare  non  dovranno  contenere
elementi   di  novita'  rispetto  agli  orientamenti  espressi  dalla
delibera  n.  465/04/CONS,  sui quali, come riconosciuto dagli stessi
operatori,  si  e'  svolto  un  ampio contraddittorio nel corso della
consultazione pubblica. In tale ambito, tuttavia, due operatori (Tim,
Vodafone) ritengono che quanto previsto dalla comunicazione di avvio,
ovvero una riduzione del prezzo di terminazione delle chiamate vocali
indipendentemente  dalla  rete  di  originazione  (fissa  o  mobile),
costituisca  un  elemento  di  novita', in quanto, a loro parere, gli
orientamenti   previsti   dalla   sunnominata   delibera   riguardano
esclusivamente   il   mercato   della   terminazione  delle  chiamate
fisso-mobile.   Inoltre,   gli  stessi  operatori  assumono  che  una
eventuale  riduzione  dei  prezzi  di  terminazione mobile-mobile non
comporterebbe  nessun  beneficio  nei confronti degli utenti; cio' in
mancanza  di  una  specifica regolamentazione dei prezzi finali delle
chiamate originate da rete mobile, prevista invece per quelle da rete
fissa,  destinata  a ribaltare in maniera puntuale tali riduzioni nel
prezzo finale.
  10.  In  tema di salvaguardia della concorrenza, i citati operatori
ritengono che un intervento in tema di terminazione mobile-mobile, da
un  lato,  non  sarebbe giustificato, stante l'elevata competitivita'
del  mercato  radiomobile  nazionale, e dall'altro potrebbe provocare
distorsioni competitive. Al contrario, Wind e H3G ritengono opportuno
che   l'intervento  riguardi  anche  la  terminazione  mobile-mobile,
sottolineando,  tra  l'altro,  come  l'Autorita',  nella  delibera n.
465/04/CONS,   abbia   gia'   identificato  un  unico  mercato  della
terminazione  su  singola  rete mobile delle chiamate vocali ed abbia
dimostrato  la  sostanziale  coincidenza  tra i costi di terminazione
delle  chiamate  vocali originate da rete fissa e quelle originate da
rete  mobile.  Rimane  tuttavia ferma la posizione da parte di uno di
questi   operatori   (Wind)   circa   l'applicabilita'  delle  misure
temporanee  ai  soli operatori sino ad ora notificati quali detentori
di significativo potere di mercato.
  11.  Sempre  con  riguardo ai profili concorrenziali, due operatori
(Tim  e  Vodafone)  ritengono  che  nel  caso  di  assoggettamento  a
controllo  di  prezzo  del servizio di terminazione mobile-mobile, la
differenziazione  dei livelli di controllo proposta dalla delibera n.
465/04/CONS  per  Tim e Vodafone, da una parte, e Wind, dall'altra, e
l'assenza  di  obbligo  per  H3G,  non  risulterebbero giustificate e
introdurrebbero   un'asimmetria   tra   i   prezzi   dei  servizi  di
terminazione  (del  tutto  analoghi  e  speculari)  scambiati tra gli
operatori. A parere di Tim e Vodafone, il differenziale di prezzo tra
loro  e  Wind  non sarebbe sufficientemente motivato dalla differente
dotazione spettrale degli operatori in questione o dalla minore quota
di  mercato  di Wind. Quest'ultima, secondo gli stessi operatori, non
potrebbe  essere  a  questo  punto  considerata  come nuovo entrante,
avendo  ricevuto  la  licenza  nel 1998. Wind non avrebbe quindi piu'
alcun titolo per godere ancora di quelle misure asimmetriche (assenza
di  obblighi  regolamentari, differenziale dei prezzi di terminazione
fisso-mobile,  condizioni  agevolate  per il roaming nazionale, etc.)
fino   ad  ora  usufruite.  Sempre  per  gli  stessi  operatori,  una
condizione  di  asimmetria tra i prezzi di terminazione costituirebbe
quindi  una  ingiustificata sovvenzione a favore di Wind e metterebbe
in discussione il «principio di simmetria» sino ad ora adottato nella
sottoscrizione  degli  accordi  di  interconnessione  mobile-mobile e
giustificato dalla natura del servizio.
  12.  A quest'ultimo riguardo, per converso, Wind e H3G sottolineano
che  la  scelta  della «reciprocita» nei contratti sia tuttavia stata
loro imposta dagli operatori con maggiore forza di mercato.
  d) il valore del prezzo massimo di terminazione.
  13.   In  merito  allo  specifico  valore  del  prezzo  massimo  di
terminazione sulle singole reti mobili sono state espresse, sempre in
sintesi,   le   seguenti   considerazioni.   In  primo  luogo,  viene
sottolineato  da  un  operatore (Vodafone) che il riferimento, per la
misura  di  riduzione,  alla  rilevazione  (benchmark)  IRG  non puo'
sostituirsi  al criterio di orientamento al costo. Viene aggiunto dal
medesimo   operatore   che  i  propri  dati  di  costo  per  il  2003
risulterebbero  coerenti  con  quelli  del  benchmark  IRG laddove si
restringa  lo  stesso  ai  Paesi  UE15  ed  all'area  Euro. Peraltro,
l'operatore sostiene che il benchmark cosi' valutato mostra una media
pari  rispettivamente a 13,21 e 13,66 centesimi di euro al minuto che
non  sarebbe  molto  distante  dal prezzo attualmente praticato dallo
stesso  (14,95  centesimi  di  euro  al minuto); l'elevato valore del
prezzo medio nazionale avrebbe poi origine nei valori di terminazione
di  Wind  e  H3G,  tra i piu' alti d'Europa. Un altro operatore (Tim)
ritiene  che i livelli delle tariffe di terminazione da applicarsi in
via    temporanea    cautelare    dovranno,   eventualmente,   essere
corrispondenti a quanto previsto dalla delibera n. 465/04/CONS, ossia
12,60  centesimi  di  euro  al  minuto  per  Tim  e  Vodafone e 14,95
centesimi di euro al minuto per Wind, valori sui quali, sulla base di
una   attenta  ed  articolata  analisi,  gli  operatori  hanno  fatto
affidamento  per le proprie pianificazioni delle scelte commerciali e
degli investimenti. Un terzo operatore (Wind) ritiene che i benchmark
tariffari  possano  fornire utili indicazioni in merito al livello di
prezzo, in particolare nel caso in cui le informazioni desumibili dai
sistemi  di  contabilita'  regolatoria degli operatori notificati non
siano considerate soddisfacenti.
  14.  Inoltre,  alcuni  operatori  (Vodafone  e  Wind) ritengono che
debbano essere escluse dal provvedimento cautelare le misure di lungo
periodo   quali   la   definizione   e   durata   del  meccanismo  di
programmazione  pluriennale  (network  cap)  ed i valori finali dello
stesso  meccanismo;  secondo un altro operatore (Tim) dovra' comunque
essere  confermato il principio in base al quale i tre operatori Tim,
Vodafone e Wind avranno lo stesso valore finale al termine (2007) del
periodo di network cap. In merito a tale ultimo aspetto, Wind obietta
peraltro  che  questa  misura  risulta eccessivamente penalizzante in
quanto comporterebbe una riduzione di oltre il 50% in due anni.
  e) la   definizione   del  periodo  di  vigenza  del  provvedimento
cautelare.
  15.  Vodafone  ha evidenziato l'importanza di definire, nell'ambito
del  provvedimento  temporaneo cautelare, il periodo di vigenza dello
stesso  provvedimento,  e  contestualmente i tempi di conclusione del
procedimento di cui alla delibera n. 465/04/CONS.
  16.  Quanto  al  calendario di attuazione delle misure previste dal
provvedimento  cautelare,  due  operatori (Vodafone e Telecom Italia)
ritengono che i tempi tecnici necessari per implementare le modifiche
di  prezzo  e  gli adempimenti in tema di comunicazioni di variazione
dei prezzi dei servizi intermedi e finali non consentano di applicare
tale  misura prima di novanta giorni dall'adozione del provvedimento,
anche  se  uno  di  questi  operatori  ipotizza  la  possibilita'  di
contrarre i tempi sino al 1° ottobre 2005.
D. Le valutazioni dell'Autorita'.
I) Le ragioni e la fisionomia essenziale dell'intervento.
  La  sussistenza delle circostanze straordinarie e delle motivazioni
di urgenza.
  17.  In  via  preliminare,  l'Autorita'  rileva  la  sussistenza di
condizioni   di   straordinarieta'  e  di  urgenza  tali  da  esigere
l'adozione di un provvedimento cautelare.
  18.   Secondo   quanto  previsto  dal  nuovo  Quadro  regolamentare
comunitario, recepito in sede nazionale con il decreto legislativo n.
259  del  1° agosto  2003  (Codice delle comunicazioni elettroniche),
l'adozione di provvedimenti che riguardino specifici ambiti, quali ad
esempio  l'individuazione  di un mercato rilevante, l'identificazione
di  un'impresa  (o piu) avente (i) significativo potere in un mercato
rilevante,  o  infine  l'imposizione,  modifica  o revoca di obblighi
regolamentari  in  capo ad imprese detentrici di significativo potere
di   mercato,   viene   effettuata  a  seguito  di  una  laboriosa  e
approfondita  procedura,  descritta  ai  commi 3 e 4 dell'art. 12 del
codice.  Tale  procedura  prevede  che  la proposta di provvedimento,
oltre  che  essere sottoposta ad una fase di consultazione nazionale,
venga  comunicata  alla  Commissione  europea  ed  alle  Autorita' di
regolamentazione degli altri Stati membri. Tuttavia, l'art. 12, comma
6,  prevede  altresi' che «in circostanze straordinarie, l'Autorita',
ove  ritenga  che  sussistano  motivi  di  urgenza,  in  deroga  alla
procedura  di  cui  ai  commi  3  e  4,  al  fine di salvaguardare la
concorrenza  e  tutelare  gli  interessi  degli utenti, puo' adottare
adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato,
in  coerenza  con  le  disposizioni del codice». L'Autorita', qualora
intenda  avvalersi  di  tale  potere, deve comunicare «immediatamente
tali   provvedimenti,   esaurientemente  motivati,  alla  Commissione
europea  e  alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli  altri Stati
membri.  La  decisione  dell'Autorita'  di  estendere  il  periodo di
efficacia  dei  provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti
e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4».
  19. Orbene, l'Autorita' ritiene che nel caso di specie ricorrano le
circostanze straordinarie ed i motivi di urgenza per l'adozione di un
provvedimento   temporaneo  cautelare  nel  mercato  nazionale  della
terminazione  di chiamate vocali su singole reti mobili nei confronti
dei  seguenti  operatori:  Tim, Vodafone, Wind e H3G. Cio' in ragione
delle motivazioni di seguito esposte.
  20.   Va  innanzitutto  dato  conto  della  straordinarieta'  della
situazione in essere.
  In  primo  luogo,  l'Autorita'  evidenzia  che,  come gia' rilevato
nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS, ma anche e prima ancora in
quella  n.  47/03/CONS, le attuali tariffe di terminazione sulle reti
mobili  appaiono suscettibili di un ben maggior grado di orientamento
ai costi.
  21. Al fine di valutare l'eccezionalita' e la gravita' dell'attuale
situazione   vale   osservare   come   tali   tariffe  risultino,  in
particolare,  per  entrambi  gli  operatori  gia'  notificati  (Tim e
Vodafone),  superiori  ai  costi  derivanti  dalla  loro contabilita'
regolatoria  gia'  a  partire da quella dell'anno 2001. La tariffa di
terminazione  del  terzo  operatore,  Wind,  assume poi livelli anche
maggiori,  se  si  pensa  che  attualmente tale valore risulta essere
superiore  a  18  centesimi  di  euro  al  minuto, a fronte dei 14,95
centesimi  di euro praticati da Tim e Vodafone. Siffatte circostanze,
in  un contesto in cui i costi tendono dinamicamente a decrescere, si
traduce in un incremento, nel tempo, della forbice tra prezzi e costi
del  servizio  di terminazione su rete mobile, a tutto detrimento del
benessere dei consumatori e della salvaguardia della concorrenza.
  22.   Questa   considerazione  e'  avvalorata,  in  secondo  luogo,
dall'analisi  del  contesto  internazionale.  L'Autorita'  ha infatti
verificato  che lo scostamento rispetto alla media europea dei prezzi
di  terminazione praticati dai predetti operatori si e' sensibilmente
incrementato  nel  corso  del  2005 ed ha raggiunto valori gravemente
significativi,   non   giustificati  da  circostanze  specifiche  del
contesto  nazionale.  Cio' e' dimostrato dalle rilevazioni effettuate
dalla  Commissione  in  occasione  del X Rapporto sull'attuazione del
quadro normativo nelle comunicazioni elettroniche, nonche' confermato
dalle analisi condotte dal Gruppo europeo dei regolatori indipendenti
(IRG),    le    quali    mostrano    come   tali   prezzi   risultino
significativamente  piu'  elevati  rispetto  alla  media  europea. In
particolare,  la  piu' recente rilevazione effettuata dall'IRG rileva
che,  per  ail  mese  di febbraio 2005, il differenziale tra i prezzi
praticati  dagli  operatori  nazionali  e  quelli  medi  rilevati nei
venticinque Paesi appartenenti all'Unione europea si e' ulteriormente
accresciuto  rispetto  ad  un'analoga  rilevazione  effettuata  dallo
stesso  organismo  nel  2004. La media europea relativa all'anno 2005
(valutata   dall'Autorita'   a  partire  dai  dati  forniti  dall'IRG
considerando  il prezzo di terminazione medio, per ciascun Paese, dei
soli   operatori  notificati(1)  ed  escludendo  da  tale  media  gli
operatori italiani) si attesta ad un valore pari a 12,15 centesimi di
euro  al  minuto,  mentre,  nel luglio 2004, il corrispondente valore
risultava  pari a 13,03 centesimi di euro al minuto. La media europea
risulta,  quindi,  diminuita del 6,8% nel corso dell'ultimo anno; per
contro, il valore italiano e' rimasto costante (dal 1° giugno 2003) e
pari a 14,95 centesimi di euro al minuto relativamente agli operatori
TIM  e  Vodafone.  La  differenza tra il livello di prezzo italiano e
quello medio europeo si e' quindi ulteriormente accresciuta, passando
da 1,92 a 2,80 centesimi di euro tra il 2004 ed il 2005. A differenza
di  quanto  rilevato  da alcuni operatori, inoltre i risultati teste'
esposti sostanzialmente non mutano se si considera un diverso insieme
di  Paesi  membri:  sia  che  si  considerino i quattro Paesi europei
comparabili  per  dimensione del mercato all'Italia (Francia, Spagna,
Regno  Unito  e  Germania), ovvero i Paesi Euro 15, nel 2005 la media
europea,  calcolata  secondo  la  sopra  esposta metodologia, risulta
essere  rispettivamente  pari  a  12,30  e 12,36 centesimi di euro al
minuto.  Vale  inoltre  rilevare che nello stesso periodo l'operatore
Wind  ha  mantenuto costante il proprio prezzo di terminazione che si
attesta,  come  detto,  a  valori superiori a 18 centesimi di euro al
minuto.  Anche  per  tale  operatore  valgono,  quindi,  le notazioni
precedenti.
  23.  Va  altresi'  ricordato  che  taluni  operatori nazionali sono
integrati  a  livello europeo: non appare pertanto giustificato che i
prezzi  dagli  stessi  praticati  in  sede nazionale si discostino in
misura cosi' significativa da quelli praticati dai medesimi operatori
in  altri  Paesi  europei. Lo scostamento rispetto alla media europea
incide, inoltre, in modo rilevante sulla spesa sostenuta dagli utenti
finali,   comportando   una   situazione  differenziale  rispetto  ai
consumatori europei che, come detto, non trova alcuna giustificazione
rispetto ai parametri di costo sottostanti di fornitura del servizio.
  24.  Per quanto piu' specificatamente riguarda i sussistenti motivi
di  urgenza,  l'Autorita'  deve premettere che le misure di riduzione
dei  prezzi  di  terminazione  delle  chiamate vocali proposte, quale
semplice  orientamento, nella delibera n. 465/04/CONS, non potrebbero
essere   deliberate   prima   della   fine   del  2005.  Infatti,  il
completamento  del  procedimento  di cui alla delibera prevede, oltre
alle   attivita'   ancora  necessarie  al  fine  del  perfezionamento
dell'analisi  di  mercato,  che  lo  schema  di  provvedimento,  come
modificato  in  esito alla procedura di consultazione pubblica, venga
inviato  all'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato, che
adotta  un  parere  entro  quarantacinque  giorni,  e notificato alla
Commissione  europea.  L'adozione  finale  del  provvedimento  potra'
essere   effettuata  solo  trascorso  un  mese  dalla  notifica  alla
Commissione  europea  oppure, qualora la stessa Commissione ne faccia
richiesta, entro ulteriori due mesi.
  25.  Sempre con riguardo alle motivazioni di urgenza, vale ribadire
che  la  proposta  di  provvedimento di cui alla delibera 465/04/CONS
prevedeva l'applicazione di misure di riduzione del prezzo massimo di
terminazione  gia' a partire dal 1° giugno 2005. Inoltre, nell'ambito
della   delibera   n.  47/03/CONS,  l'Autorita'  aveva  previsto  una
riduzione  tariffaria,  poi  non  attuata, del 10% annuo per gli anni
2004-2005. In un contesto, quale quello appena delineato, l'Autorita'
non  puo'  non  ravvisare l'esistenza di straordinarie circostanze di
urgenza a tutela degli interessi affidati alle sue cure.
  26.  Con  riguardo alla salvaguardia della concorrenza, l'Autorita'
osserva  che una riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate
originate  sia  da reti fisse che da reti mobili riveste una notevole
importanza  per  gli  operatori  mobili  nuovi entranti. Essa infatti
consente  a  questi ultimi di competere in modo piu' efficace con gli
operatori  mobili  maggiori,  che  sempre  piu' spesso offrono prezzi
finali  particolarmente  vantaggiosi  per le chiamate on-net (e cioe'
originate e terminate sulla stessa rete mobile). Si consideri che gli
operatori mobili con maggior numero di utenti possono offrire servizi
finali  di  chiamata  verso  gli utenti della propria rete con prezzi
piu'  vantaggiosi (la c.d. «terminazione interna» non risulta infatti
regolata)  rispetto  a  quelli forniti dagli operatori di rete, per i
quali  il costo di terminazione rappresenta una componente importante
dei  costi  sottostanti. Il beneficio pro-concorrenziale derivante da
una  riduzione  dei  valori  di  terminazione  si  manifesta, quindi,
evidente.
  27.  Relativamente  ai benefici per l'utenza, l'Autorita' stima che
una riduzione dei prezzi massimi di terminazione degli operatori Tim,
Vodafone  e  Wind,  nei  termini disposti dal presente provvedimento,
possa  consentire  un  risparmio  su  base  annua  per gli utenti che
effettuano  chiamate  fisso-mobile  di  almeno  260  300  milioni  di
euro(2).  Vale  sottolineare  che tale stima risulta prudenziale, sia
perche'  non  considera  i  potenziali incrementi di traffico (stante
l'aumento  del  numero  di  utenti di rete mobile) relativi agli anni
2004  e  2005,  sia perche' la competizione portera' ad una riduzione
anche  dei  prezzi  dei  servizi fisso-mobile offerti dagli operatori
alternativi.  Si  consideri  altresi'  che  sulla base del dato sopra
esposto   un   rinvio  di  circa  sei  mesi  della  riduzione  (quale
discenderebbe   dalla  mancata  adozione  dell'iniziativa  cautelare)
comporterebbe   una   maggiore  spesa  per  gli  utenti  dei  servizi
fisso-mobile di almeno 150 milioni di euro, e dunque un impoverimento
collettivo  di  fatto  insuscettibile di riparazione. E va da se' che
discorso   del  tutto  analogo  vale  per  i  benefici  che  l'utenza
conseguirebbe  sul  versante  della  direttrice mobile-mobile (su cui
cfr.   specialmente  infra,  n.  33).  Le  precedenti  considerazioni
dimostrano  come  l'intervento  dell'Autorita' dia conto delle giuste
esigenze  di  tutela  dell'utenza  evidenziate dalle associazioni dei
consumatori   nel  corso  delle  audizioni.    28.  Alla  luce  delle
precedenti  considerazioni, l'Autorita' ritiene dunque che sussistano
circostanze  straordinarie  e  motivazioni di urgenza tali da rendere
necessario un intervento cautelare, secondo quanto previsto dall'art.
12,   comma   6  del  codice,  finalizzato  alla  salvaguardia  della
concorrenza e alla tutela degli interessi degli utenti.
  L'ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare.
  29.  Con  riguardo  all'ambito di applicazione e ai presupposti del
provvedimento cautelare, l'Autorita' osserva come l'art. 12, comma 6,
del  codice, nel prevedere la possibilita' di derogare alle procedure
di  cui  ai  commi  3 e 4, non pone alcuna limitazione in merito alle
tipologie    di    intervento   regolamentare   assumibili   mediante
provvedimenti  temporanei  cautelari:  in  particolare,  la legge non
esclude   dall'area   delle   iniziative   possibili   aspetti  quali
l'identificazione  del  mercato  rilevante  ovvero  l'identificazione
degli operatori dotati di significativo potere di mercato, e quel che
piu'  importa  in  questa  sede tanto meno esclude la possibilita' di
interventi sui prezzi.
  30.  Nel  caso  di  specie,  inoltre, l'identificazione del mercato
rilevante   e   l'individuazione   degli   operatori   detentori   di
significativo  potere  di mercato che vengono operate sono pienamente
coerenti   con   le   indicazioni  fornite  dalla  Commissione  nella
raccomandazione sui mercati rilevanti(3). Non guasta ribadire poi che
il  provvedimento  in  esame  introduce  misure  che  la  delibera n.
465/04/CONS gia' prevedeva di applicare a partire dal 1° giugno 2005,
e  che  la  relativa  proposta di provvedimento e' stata sottoposta a
consultazione  pubblica  nazionale.  Le stesse misure sono infine del
tutto  coerenti  con le risultanze emergenti dall'analisi in corso di
svolgimento  da  parte  degli  uffici di questa Autorita' relativa al
mercato interessato.
L'ambito soggettivo ed oggettivo delle misure.
  31.  L'Autorita', in coerenza con quanto proposto nell'ambito della
delibera  n.  465/04/CONS,  ritiene che l'imposizione immediata di un
obbligo  di controllo di prezzo sull'operatore H3G, alla luce del suo
recente  ingresso  sul  mercato,  della sua ancora ridotta base degli
utenti,  della  necessita'  di salvaguardare il livello degli ingenti
investimenti   effettuati   e   della   sua  situazione  finanziaria,
risulterebbe  un  onere  eccessivo  per  tale  operatore,  onere  che
potrebbe  pregiudicare  quindi  la  sua possibilita' di sviluppare la
propria  rete e la propria base di utenza e di consolidare la propria
situazione   finanziaria.   Tale  onere,  qualora  imposto,  potrebbe
compromettere  lo  sviluppo  di  tale  operatore,  e, in prospettiva,
ridurre  gli  operatori  operanti nel mercato, a discapito, in ultima
analisi,  della  salvaguardia  della concorrenza e della tutela degli
utenti.  Tali considerazioni giustificano pertanto la non imposizione
delle  misure  di  controllo  di  prezzo  in esame all'operatore, per
quanto  notificabile  nei  termini  di  cui  all'art.  1 del seguente
dispositivo,   riservandosi   l'Autorita'  di  poter  rivedere  dette
conclusioni  secondo  le  modalita' previste dalle norme vigenti, una
volta  conclusa  l'analisi del relativo mercato ed in ogni caso entro
dodici mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
  32.  Venendo  ad  esaminare  l'ambito oggettivo di applicazione del
provvedimento   cautelare,  coerentemente  con  l'individuazione  del
mercato   della  Commissione,  nonche'  con  l'analisi  del  contesto
nazionale    svolta   dall'Autorita'   nell'ambito   della   delibera
465/04/CONS,  occorre  ritenere  che  la  misura  debba  investire la
terminazione  di  tutte le chiamate vocali su rete mobile, siano esse
effettuate  da  rete  fissa  ovvero da rete mobile(4). D'altra parte,
come  argomentato  nella  citata  delibera di consultazione pubblica,
tale  mercato  non  appare, alla luce della struttura della domanda e
dei  costi(5),  suscettibile di segmentazione nelle due direttrici di
traffico.
  33.  Non  appare inoltre condivisibile quanto evidenziato da alcuni
operatori circa la non trasferibilita' all'utenza finale di riduzioni
nelle tariffe di terminazione delle chiamate relative alla direttrice
mobile-mobile.  Infatti, se e' vero che a differenza della direttrice
fisso-mobile  l'Autorita', per la parte mobile-mobile, non dispone di
un  potere  tariffario  che  consenta  alle  riduzioni  di  prezzo di
trasferirsi  automaticamente  sui  valori pagati dagli utenti finali,
non  va pero' dimenticato che una diminuzione del costo del servizio,
anche   in  presenza  di  strutture  di  mercato  concentrate,  tende
spontaneamente  a  riflettersi  sui prezzi finali: a maggior ragione,
se,  come  evidenziato  dagli  operatori,  il  mercato  nazionale dei
servizi  finali  di comunicazione radiomobile e' caratterizzato da un
certo   grado  di  competizione.  Peraltro,  posto  che  l'intervento
cautelare  dell'Autorita'  si  sostanzia  nella previsione di tariffe
massime  di interconnessione, non si puo' escludere che gli operatori
di    telefonia   mobile,   nell'esercizio   della   loro   autonomia
contrattuale, addivengano - nei limiti consentiti dalle norme vigenti
ed  in  particolare quelle in materia di concorrenza - a pattuire tra
loro  l'applicazione  di  livelli  di terminazione inferiori a quelli
stabiliti dal presente provvedimento.   In conclusione anche rispetto
al  servizio finale mobile-mobile e' del tutto ragionevole prevedere,
quale  effetto  sufficientemente immediato del presente provvedimento
cautelare, quello della riduzione dei relativi prezzi agli utenti.
Il valore del prezzo massimo di terminazione.
  34.  Quanto  alla determinazione dello specifico livello del prezzo
massimo  di  terminazione  sulle  singole  reti  mobili,  l'Autorita'
osserva quanto segue. La delibera n. 465/04/CONS aveva previsto, come
orientamento, l'applicazione di una prima riduzione di prezzo per gli
operatori  Tim,  Vodafone  e Wind al 1° giugno 2005. Relativamente ai
primi  due  operatori,  il prezzo massimo di terminazione a tale data
era stato subordinato al consolidamento del modello di contabilita' a
costi  incrementali,  proposto  a  consultazione nell'allegato B1, ed
alla  relativa  determinazione  del valore obiettivo al 2007, stimato
nella  stessa  delibera  pari  a 8,70 centesimi di euro al minuto. In
ogni  caso,  l'Autorita'  aveva  rilevato che il valore del prezzo di
terminazione  alla  data  del  1° giugno  2005  non sarebbe risultato
superiore  a  12,60  centesimi  di euro al minuto, e che a partire da
tale  data  sarebbe  stato  introdotto  un  meccanismo  di  riduzione
programmata  di  tale valore. Ora, in considerazione del fatto che il
procedimento di analisi di mercato di cui alla summenzionata delibera
non  si  e'  ancora  concluso,  e quindi il modello di contabilita' a
costi incrementali non risulta ancora completato, l'Autorita' ritiene
che,  ai fini del presente provvedimento, risulti appropriato fissare
il  prezzo  di  terminazione  partendo  dal  valore  massimo di 12,60
centesimi  di  euro  al minuto previsto a partire dal 1° giugno 2005.
Cio'  in  considerazione  sia della natura temporanea e cautelare del
presente   intervento,   sia   del   fatto  che  tale  misura  appare
sufficientemente  idonea  a  consentire  il  perseguimento  dei sopra
illustrati  obiettivi  di  salvaguardia della concorrenza e di tutela
degli  interessi  degli  utenti. Come rilevato dall'Autorita' garante
della  concorrenza  e  del  mercato nel proprio parere (vedi infra n.
58),  peraltro,  il  valore di prezzo massimo deve tenere conto dello
scostamento  temporale  determinato  dal fatto che la misura in esame
prendera'  effetto  solo  dal  1° settembre 2005, e non dal 1° giugno
2005. Tenendo conto allora della percentuale di riduzione programmata
(network   cap),   prevista   come  orientamento  nella  delibera  n.
465/04/CONS,  e  applicandola  all'evidenziato  scostamento temporale
pari  a tre mesi, l'Autorita' ritiene appropriato fissare, a far data
dal  1° settembre  2005,  il  prezzo  massimo di terminazione per gli
operatori  Tim  e  Vodafone  al  valore di 12,10 centesimi di euro al
minuto.
  35.  Il valore cosi' identificato risulta, inoltre, coerente con il
benchmark   internazionale.  Infatti,  come  indicato  al  precedente
paragrafo  22,  la  media  europea  al febbraio  2005  del  prezzo di
terminazione  considerata,  sui diversi insiemi di Paesi, non risulta
compresa  tra  12,15  e  mai  superiore  a 12,36 centesimi di euro al
minuto.  In  secondo  luogo,  come  esposto al paragrafo 2, i dati di
contabilita'  regolatoria  confermano nella media la coerenza di tale
valore con i costi sottostanti.
  36.  Per  quanto  attiene  a Wind, l'Autorita' intende analogamente
definire  il  relativo  prezzo  massimo  di terminazione a partire da
quello  individuato nella delibera 465/04/CONS, ossia 14,95 centesimi
di  euro  al  minuto,  sulla base dell'applicazione del principio del
«delayed  approach» a far data dal 1° giugno 2005. Considerato quanto
esposto  al  punto  34  relativamente  alla necessita' di tener conto
dello  scostamento  temporale trimestrale rispetto alla prevista data
del  1° giugno  2005,  l'Autorita' ritiene appropriato fissare, a far
data  dal  1° settembre  2005,  il prezzo massimo di terminazione per
l'operatore Wind al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.
  37.  La contestuale riduzione della tariffa di terminazione di Tim,
Vodafone  e  Wind  appare  idonea,  invero, ad evitare il verificarsi
degli  effetti  distorsivi della concorrenza che si potrebbero invece
determinare  nel  caso  in cui si mantenesse costante il valore della
terminazione di Wind. D'altra parte, il mantenimento, nell'immediato,
di una differenza tra i prezzi massimi di Tim e Vodafone da una parte
e  Wind  dall'altra  consente  di garantire una certa gradualita' nel
processo   di   riduzione   di   tale  differenziale,  gia'  previsto
dall'Autorita'  nell'ambito  della  delibera  n.  465/04/CONS  e che,
secondo l'orientamento ivi espresso, dovrebbe annullarsi entro l'anno
2007.
  38.  In  conclusione, l'Autorita' intende fissare il prezzo massimo
di  terminazione  degli  operatori  Tim,  Vodafone  e Wind ai livelli
massimi  indicati  che risultano coerenti con quelli gia' a suo tempo
previsti dalla delibera n. 465/04/CONS. Peraltro, va osservato come i
prezzi  massimi  di  terminazione a far data dal 1° giugno 2005 ed il
relativo  meccanismo  di riduzione programmata cosi' individuati sono
da  tempo  noti,  ancorche'  come orientamento, agli operatori e sono
stati    oggetto   di   ampia   partecipazione,   nell'ambito   della
consultazione,  da  parte  degli  operatori  medesimi. L'Autorita' si
riserva   comunque   di   rivedere   tali  valori  sulla  base  delle
informazioni  di  contabilita' regolatoria che saranno disponibili al
momento della conclusione dell'analisi del mercato in esame.
II) La definizione complessiva delle misure cautelari.
  39.  Alla  luce  delle  considerazioni fin qui esposte, l'Autorita'
ritiene  necessario  approvare un provvedimento temporaneo cautelare,
ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 12, comma 6 del codice, che
fissi,   a  partire  dal  1° settembre  2005,  i  prezzi  massimi  di
terminazione  delle  chiamate  vocali  originate  dalle  reti fisse e
mobili  e  terminate  sulle singole reti mobili degli operatori TIM e
Vodafone,  in  quanto  operatori  dotati  di  significativo potere di
mercato   sulle   proprie  reti.  Inoltre,  l'Autorita'  intende,  al
contempo,  designare  gli  operatori  Wind  ed H3G quale detentori di
significativo  potere  di  mercato  sul mercato delle chiamate vocali
terminate  sulla  propria  rete,  imponendo  a  Wind  un  obbligo  di
controllo  di  prezzo,  in  termini  di valore massimo della relativa
tariffa  di terminazione. H3G non e' invece sottoposta a quest'ultima
misura, per le ragioni esposte al paragrafo 31.
  40.  L'Autorita'  sottolinea che siffatto intervento non pregiudica
in  alcun  modo  l'applicazione  del  nuovo quadro comunitario. Nelle
more,  infatti,  del  completamento  del  procedimento  di  cui  alla
delibera  n.  465/04/CONS,  tale  intervento  di natura eccezionale e
temporanea  e'  anticipatore  di  alcune  disposizioni  gia' previste
dall'Autorita'  a partire dal 1° giugno 2005 nell'ambito della stessa
citata delibera (v. supra, n. 4), le quali sono state gia' sottoposte
ad una consultazione nazionale.
  41.  Relativamente  alle specifiche misure da introdurre attraverso
il  presente  provvedimento  si osserva quanto segue. In primo luogo,
risulta   necessario  pervenire,  a  titolo  provvisorio  ed  in  via
d'urgenza,  alla  identificazione  del mercato rilevante nonche' alla
identificazione  degli operatori detentori di significativo potere di
mercato  nei  mercati  individuati.  Concordemente  alle  valutazioni
espresse dall'Autorita' nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS, ed
in  accordo  con  l'orientamento  della  Commissione  definito  nella
Raccomandazione sui mercati rilevanti, l'Autorita' procede, pertanto,
a:
    i)  individuare  quattro  mercati  rilevanti  corrispondenti alla
terminazione delle chiamate vocali, originate da reti fisse e mobili,
sulle  reti  di ciascun operatore mobile operante allo stato operante
in Italia: Tim, Vodafone, Wind e H3G;
    ii)  identificare  ciascun  operatore (Tim, Vodafone, Wind e H3G)
quale  detentore  di  significativo  potere  di  mercato sul relativo
mercato rilevante.
  42.  In  merito  alla  misura  di  cui  al sub i), l'Autorita', con
riferimento  ai  paragrafi  82-86  dell'allegato «B» alla delibera n.
465/04/CONS,  che  devono  intendersi ripresi integralmente in questa
sede,  ribadisce  che  l'individuazione  del  mercato  rilevante come
mercato della terminazione vocale su ogni singola rete mobile risulta
pienamente  coerente  con  quanto  indicato  dalla  Commissione nella
Raccomandazione  sui  mercati rilevanti. Tale definizione, cosi' come
espressamente  individuato  nella  Raccomandazione  ed  esposto nella
citata  delibera  di  avvio  della  consultazione  pubblica,  risulta
comprensiva  di  quanto  specificato nella comunicazione di avvio del
procedimento,  laddove  si  intende per terminazione vocale l'insieme
delle  chiamate  vocali  terminate sulle singole reti degli operatori
mobili e originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili.
  43.  In  merito  alla  misura  di  cui  al sub ii), l'Autorita', in
coerenza  con  quanto  indicato al paragrafo 128 dell'allegato B alla
delibera  n.  465/04/CONS, ritiene di identificare gli operatori Tim,
Vodafone,  Wind ed H3G come individualmente dominanti nella fornitura
dei servizi di terminazione vocale sulle proprie reti. Cio' alla luce
dell'analisi  svolta  nei paragrafi 87-127 del summenzionato allegato
B,  che  in  questa  sede  devono  intendersi  integralmente ripresi.
Occorre  al  riguardo  osservare  che anche tale individuazione degli
operatori  dotati di significativo potere di mercato risulta coerente
con  quanto  indicato  dalla  Commissione  nella  Raccomandazione sui
mercati rilevanti.
  44.  Alla  luce  dell'individuazione  dei mercati rilevanti e della
designazione  degli operatori mobili quali detentori di significativo
potere  di  mercato  nelle  singole  reti mobili, l'Autorita' ritiene
quindi   necessario   porre   in   capo   agli  operatori  dotati  di
significativo  potere  di  mercato,  in via cautelare e temporanea, i
seguenti obblighi:
    iii)  per  Tim  e Vodafone, la conferma dell'obbligo di controllo
del  prezzo  massimo  di  terminazione  delle  chiamate  vocali sulle
proprie  reti  mobili,  e  la  fissazione, a partire dal 1° settembre
2005,  dello  stesso  prezzo  al valore di 12,10 centesimi di euro al
minuto;
    iv)  per Wind, l'imposizione dell'obbligo di controllo del prezzo
massimo  di  terminazione  delle  chiamate  vocali sulla propria rete
mobile,  e  la  fissazione,  a  partire  dal 1° settembre 2005, dello
stesso prezzo al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.
  45.   In   merito   all'obbligo   di   trasparenza  previsto,  come
orientamento, dalla delibera n. 465/04/CONS, l'Autorita', considerata
la  natura del presente provvedimento, ritiene che tale obbligo possa
sostanziarsi,  in  applicazione  delle  misure,  in una comunicazione
all'Autorita'  ed  agli operatori interconnessi del prezzo massimo di
terminazione.
  In  relazione  ai  rimanenti obblighi regolamentari, l'Autorita' si
riserva  di  intervenire  in  esito  al completamento dell'analisi di
mercato.  Nelle  more della puntuale definizione degli altri obblighi
di  natura  regolamentare,  come avverra' all'esito della conclusione
dell'analisi  di  mercato, gli operatori notificati sono naturalmente
tenuti  al  rispetto  del  regime regolamentare vigente in materia ed
all'adozione   di   comportamenti  coerenti  con  il  rispetto  della
concorrenza,    con   particolare   riferimento   all'attuazione   di
comportamenti non discriminatori.
  46.  In  ragione  della natura cautelare del provvedimento, e della
necessita'  che  lo  stesso  entri  in  vigore  nel  piu' breve tempo
possibile,  l'Autorita' ritiene di fissare il 1° settembre 2005 quale
data di applicazione dei prezzi di terminazioni disposti dal presente
atto.  Pertanto,  nel  sottolineare  la  necessita' che gli operatori
riducano  i  tempi tecnici necessari per l'attuazione delle modifiche
tariffarie,  si  ritiene  altresi' necessario disporre che gli stessi
operatori  comunichino  i  nuovi  prezzi  in adempimento del presente
provvedimento  entro  cinque  giorni  dalla notifica del medesimo, al
fine   di   consentire   agli   operatori   che  offrono  servizi  di
comunicazione   finale   verso   le   reti  mobili,  con  particolare
riferimento  a Telecom Italia, di adeguare i propri prezzi finali per
la  data  del  1°  settembre  2005,  e  di fornire comunicazione agli
utenti,  con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 70 del Codice.
  47.  In  merito  alla definizione, da parte degli operatori mobili,
dei  nuovi  prezzi  di  terminazione,  si osserva che, data la natura
cautelare  ed  urgente del presente provvedimento, appare ragionevole
che  gli  stessi  operatori  determinino un prezzo indipendente dalla
fascia  oraria  (c.d. tariffa «flat») nel rispetto dei valori massimi
disposti.  Tuttavia,  qualora un operatore intendesse avvalersi della
facolta'  di  articolare  il prezzo in fascia oraria di picco e fuori
picco,  sulla  base  del  paniere di traffico terminato sulla propria
rete  e  nel  rispetto  del  valore  massimo,  l'Autorita' al fine di
conseguire l'obiettivo della immediata entrata in vigore delle misure
in esame, ritiene ragionevole acconsentire che, in via straordinaria,
gli   operatori  possano  fare  uso  del  gradiente  tariffario  gia'
utilizzato  per  la  determinazione  dei  prezzi  articolati su fasce
orarie. Cio' permettera' di semplificare gli adempimenti in capo agli
operatori  mobili  che  intenderanno  articolare il proprio prezzo di
terminazione  in  fasce  orarie.  Pertanto l'Autorita' ritiene che il
termine  di  cinque  giorni  per  la  comunicazione  dei nuovi prezzi
risulti   congruo   in   relazione   alla   finalita'   del  presente
provvedimento  nonche'  agli  adempimenti  tecnici  da  svolgere  nel
periodo  indicato.  Inoltre  l'Autorita'  ritiene  il  termine del 1°
settembre  2005  risulti adeguato per l'implementazione sulle reti di
ciascun operatore mobile dei nuovi prezzi di terminazione.
  48.  In  relazione  alle modifiche dei prezzi finali delle chiamate
fisso-mobile  originate  dagli  utenti  di Telecom Italia, si osserva
quanto  segue.  Telecom Italia, deve adeguare i prezzi delle chiamate
fisso-mobile secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 della
delibera  n.  47/03/CONS  e  deve altresi' fornire comunicazione agli
utenti,  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 70 del Codice, con un
preavviso  di almeno trenta giorni rispetto alla data di applicazione
dei  nuovi  prezzi. Considerato il ridotto periodo temporale compreso
tra  la  data  di  comunicazione  da parte degli operatori mobili dei
nuovi  prezzi  di  terminazione  e la data del 1° agosto 2005, giorno
ultimo   per   la  pubblicazione  dei  nuovi  prezzi  delle  chiamate
fisso-mobile  di Telecom Italia, ne consegue che nella riformulazione
dei   prezzi   delle  chiamate  fisso-mobile  si  dovrebbe  mantenere
inalterata  l'attuale  struttura  dei  prezzi adeguando gli stessi in
misura  proporzionale  all'entita'  delle  riduzioni  dei  prezzi  di
terminazione  su  rete  mobile,  ferme  restando  le  riduzioni  gia'
previste  dal  vigente sistema di price cap (delibera n. 289/03/CONS)
per  la  quota di spettanza (c.d. retention) dell'operatore medesimo.
Cio'  consentira'  una  piu'  rapida  definizione ed approvazione dei
prezzi  fisso-mobile  dell'operatore  Telecom  Italia,  al  fine  del
rispetto  della  data  di entrata in vigore delle misure disposte dal
presente provvedimento, fissata al 1° settembre 2005.
  49.  Le  misure  di cui al presente provvedimento sono, ai sensi di
quanto  previsto  dall'art.  12,  comma  6,  del Codice, temporanee e
cautelari,  e  saranno vigenti sino al completamento del procedimento
di  analisi  di  mercato  e  di  imposizione, modifica o revoca degli
obblighi  regolamentari  avviato  con  la  delibera  n.  465/04/CONS,
completamento previsto entro la fine del mese di gennaio 2006. Questa
previsione  risulta  basata  sui  tempi  presumibili di completamento
dell'analisi  di  mercato,  nonche' sulla necessita' di sottoporre lo
schema   di  provvedimento  finale  alle  valutazioni  dell'Autorita'
garante  delle concorrenza e del mercato, della Commissione europea e
delle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, secondo
le   vigenti   tempistiche.  Sulla  base  delle  risultanze  di  tale
procedimento,  le misure di controllo di prezzo previste dal presente
provvedimento  saranno  confermate  o  modificate.  In ogni caso, gli
effetti del presente provvedimento cesseranno al piu' tardi alla data
del 31 gennaio 2006.
III) L'impatto della regolamentazione.
  50.  In merito all'impatto dell'intervento regolamentare oggetto di
illustrazione   l'Autorita'   osserva   quanto  segue.  Con  riguardo
all'assetto   concorrenziale,  merita  di  essere  ribadito  che  una
riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate sia da
reti fisse che da reti mobili comportera' una significativa riduzione
dei costi dei servizi all'ingrosso necessari a tutti gli operatori al
fine della fornitura di servizi finali di comunicazione verso le reti
mobili,  assumendo  una  importante  valenza  pro-concorrenziale.  La
misura  consentira',  come  indicato al paragrafo 28, un risparmio su
base  annua  per  gli  utenti che effettuano chiamate fisso-mobile di
almeno 300 milioni di euro.
  51.  Alla  luce  di  tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che i
benefici   attesi   dall'adozione   delle   misure  in  oggetto,  con
particolare  riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono
incomparabilmente  superiori  ai costi per le imprese interessate dal
provvedimento, essenzialmente riconducibili ai loro minori ricavi.
IV) Il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  52.  Lo  schema  di  provvedimento,  come  approvato  dal Consiglio
dell'Autorita'  in  data  6 luglio  2005,  e' stato trasmesso in data
8 luglio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per il
relativo  parere.  Il  parere  sullo  schema  di  provvedimento  reso
dall'AGCM e' pervenuto all'Autorita' in data 14 luglio 2005.
  53.  Con riferimento alla valutazione generale, l'Autorita' garante
della  concorrenza  e  del  mercato condivide pienamente l'analisi di
straordinarieta'  ed  urgenza  sopra  esposta.  In particolare l'AGCM
sottolinea,  in  adesione all'intervento prospettato, come le attuali
tariffe   di   terminazione   appaiano  suscettibili  di  un  maggior
orientamento   al  costo  e  presentino  un  consistente  scostamento
rispetto  alla  media  europea.  In  definitiva,  a parere dell'AGCM,
l'intervento cautelare appare indispensabile ad assicurare un'offerta
piu'  concorrenziale dei servizi di comunicazione mobile, con effetti
positivi, in ultima istanza, sul benessere dei consumatori.
  54.  Quanto  alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM ritiene
condivisibile  ed  in linea con la Raccomandazione della Commissione,
la definizione di un singolo mercato nazionale all'ingrosso, per ogni
rete  mobile  operante  in  Italia  della terminazione vocale. L'AGCM
rappresenta  che sarebbe altresi' possibile una ulteriore distinzione
dei  mercati  suddetti  in  relazione  alla  tecnologia  GSM  o  UMTS
utilizzata per la terminazione delle chiamate.
  55. Sempre con riferimento alla definizione dell'ambito di mercato,
l'AGCM  esprime  un  giudizio  positivo  in merito all'inclusione nel
mercato  rilevante  delle chiamate originate sia da rete fissa che da
rete  mobile.  A parere dell'AGCM, la definizione di un'unica tariffa
massima  di  terminazione  appare,  inoltre,  produttiva  di  effetti
pro-concorrenziali   estremamente   rilevanti.  Al  riguardo,  l'AGCM
considera  altresi'  necessaria  un'attivita'  volta  ad eliminare il
cosiddetto    «principio    di    reciprocita»   nei   contratti   di
interconnessione,  il  cui  mantenimento penalizzerebbe gli operatori
minori.
  56.  Infine,  con riguardo all'individuazione dei prezzi massimi di
terminazione,  l'AGCM  ribadisce  la  sua  valutazione positiva circa
l'utilizzo  di  meccanismi  di  riduzione  programmata dei prezzi nel
tempo  che  tengano  conto  degli incrementi attesi di produttivita'.
L'AGCM  concorda  sull'utilita' di usare, in attesa del completamento
dell'analisi   del   mercato   in  esame  e  quindi  del  modello  di
contabilita'  regolatoria  a  costi  incrementali, una metodologia di
determinazione  del valore iniziale basata anche sull'applicazione di
un confronto europeo.
  57.  L'AGCM  ritiene, sulla base del cd. metodo della best practice
(ossia  del valor medio, sperimentato nel periodo di riferimento, dei
tre  Paesi  europei  con  i  costi  di  terminazione piu' bassi), del
principio  di  orientamento  ai  costi  nonche' dei livelli di prezzo
applicati  nelle  transazioni  che  si  sviluppano  al di fuori degli
usuali  contratti  di  interconnessione, che i prezzi massimi fissati
per  i  tre  operatori  mobili Tim, Vodafone e Wind potrebbero essere
ancora  piu' bassi rispetto a quelli individuati dall'Autorita' nella
bozza  di provvedimento inviata, e pari, per i primi due operatori, a
10 centesimi di euro al minuto.
  58.  L'AGCM  osserva  altresi'  che se questa Autorita', in ragione
della  natura  cautelare  e  temporanea  dell'intervento ed in virtu'
dell'affidamento  creato,  dovesse  ritenere  piu' corretto definire,
cosi'  come  indicato  nella bozza di provvedimento inviata, i prezzi
massimi  di  terminazione  ai  livelli  indicati  nella  delibera  n.
465/04/CONS,  essa dovrebbe allora considerare due elementi. In primo
luogo,  la  determinazione  dei  livelli  delle  tariffe  massime  di
terminazione  dovrebbe  tener conto del fatto che la misura prendera'
effetto  dal  1° settembre  2005,  e non dal 1° giugno, come previsto
dalla  pregressa  delibera  (ne  consegue,  a  parere dell'AGCM, che,
fronte  di  tale  scostamento  temporale,  il  livello  dei prezzi di
terminazione  dovrebbe essere leggermente inferiore a quello indicato
nella  bozza  di  provvedimento).  In secondo luogo, a partire dal 1°
febbraio  2006  i  valori  delle  tariffe  dovrebbero comunque essere
ridefiniti  in  modo  da non superare, almeno per gli operatori per i
quali  sia disponibile una contabilita' regolatoria, il livello di 10
centesimi di euro al minuto.
V)   Le   considerazioni   dell'Autorita'   in   merito   al   parere
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  59.  In merito alle considerazioni formulate dall'AGCM, l'Autorita'
rileva  la  sostanziale  uniformita'  di  valutazione con riguardo ai
principali  aspetti  dell'intervento:  indispensabilita', sussistenza
dei   requisiti  di  straordinarieta'  e  di  urgenza,  esistenza  di
rilevanti   effetti   positivi  sul  processo  concorrenziale  e  sul
benessere  degli  utenti,  natura ed ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione  della  misura.  In  relazione  a  tutti questi aspetti,
quindi,  il  parere  acquisito  suffraga  l'impostazione  seguita nel
presente procedimento, fornendo ulteriori elementi a sostegno.
  60. L'AGCM ha peraltro evidenziato anche ulteriori aspetti, cui non
si  puo'  non  dare  conto.  In  primo  luogo, l'AGCM ha delineato la
possibile sussistenza di una segmentazione del mercato nazionale, per
ogni  rete  mobile  operante  in Italia, della terminazione vocale, a
seconda   della  tecnologia,  GSM  ovvero  UMTS,  utilizzata  per  la
terminazione  delle  chiamate.  Premesso,  pero',  che  una  siffatta
articolazione  dei  mercati  lascerebbe impregiudicate le valutazioni
dell'Autorita',  appare  in  ogni caso opportuno rilevare al riguardo
quanto  segue. In primo luogo, l'ipotizzata segmentazione non risulta
suffragata  dai  precedenti  comunitari  nazionali  e comunitari, ne'
dall'attuale  quadro regolamentare europeo, che non distingue affatto
i  mercati  nazionali all'ingrosso della terminazione su singole reti
mobili  a  seconda  del  tipo di tecnologia utilizzata(6). In secondo
luogo,  non  appaiono  emergere  elementi  che  conducano, allo stato
attuale,  ad  una  simile  individuazione dei mercati. Le valutazioni
dell'AGCM,  tuttavia  potrebbero dimostrarsi di una certa utilita' ai
fini  della  determinazione  dei  costi  da  imputare  al servizio di
terminazione.  In  tal  senso,  allora, l'Autorita' ritiene opportuno
riservarsi  di  valutare,  nell'ambito del consolidamento del modello
contabile  a  costi  incrementali  di  cui  all'allegato  «B1»  della
delibera  n.  465/04/CONS,  le  modalita'  di  imputazione  dei costi
derivanti  dalle  diverse  tecnologie di terminazione, sulla base dei
principi  contabili  tra  cui quelli di causalita' e competenza, alla
luce,   tra   l'altro,   dell'effettiva  entrata  in  servizio  delle
tecnologie   3G   e   dell'impatto   delle  stesse  sul  servizio  di
terminazione delle chiamate vocali.   61. Quanto all'avviso dell'AGCM
che   la   determinazione   dei  livelli  delle  tariffe  massime  di
terminazione  dovrebbe  tener conto del fatto che la misura prendera'
effetto  dal  1°  settembre  2005,  e  non dal 1° giugno, l'Autorita'
ritiene  meritevole  di  recepimento tale osservazione, come e' stato
gia' esposto ai precedenti paragrafi 34 e 36.
  62. Con riferimento, infine, alla valutazione espressa dall'AGCM in
materia   di   contratti   di   interconnessione,   l'Autorita',  nel
condividerne  l'impostazione  anche  in  ordine  al possibile rilievo
della  clausola  di  reciprocita'  sotto  il  profilo concorrenziale,
ribadisce,  peraltro,  che non si puo' escludere che gli operatori di
telefonia  mobile,  nell'esercizio della loro autonomia contrattuale,
possano  addivenire  a pattuire tra loro l'applicazione di livelli di
terminazione inferiori a quelli stabiliti dal presente provvedimento,
i  quali rappresentano soltanto un limite massimo. A questo riguardo,
si  concorda  pure  con  l'AGCM  nel considerare senz'altro opportuna
un'attivita'  di  monitoraggio  dei contratti di interconnessione che
saranno   stipulati  da  tutti  gli  operatori  successivamente  alla
pubblicazione  del  presente provvedimento, che dovranno in ogni caso
rispettare  i  limiti consentiti dalle norme vigenti, comprese quelle
in materia di concorrenza.
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
  Ritenuto  che  la  complessiva  esposizione  che  precede evidenzia
l'esistenza  di circostanze straordinarie e motivi di urgenza tali da
esigere,  ai fini della salvaguardia della concorrenza e della tutela
degli  utenti,  l'adozione  delle  misure  temporanee cautelari sopra
descritte;
                              Delibera:

                               Art. 1.
Identificazione  dei  mercati  rilevanti  e  degli  operatori  aventi
                   significativo potere di mercato

  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento vanno identificati quali
mercati rilevanti la terminazione delle chiamate vocali originate sia
dalle reti fisse che dalle reti mobili su ogni singola rete mobile, e
devono  essere considerati, a titolo provvisorio ed in via d'urgenza,
quali  detentori  di  significativo  potere  di  mercato, nei mercati
anzidetti,  e  con  riferimento al traffico avente terminazione sulle
rispettive  reti,  gli operatori di rete mobile TIM, Vodafone, Wind e
H3G.