IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Lattuada Giovanni, nato a Ceno Maggiore il 3 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente e' in possesso del diploma universitario in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano in data 7 aprile 1998 e che detto titolo e' stato omologato al titolo spagnolo di «Ingeniero tecnico Industrial, especialidad Mecanica» con provvedimento del Ministerio de Educacion, cultura y deporte del 30 gennaio 2001; Considerato che l'istante e' iscritto al «Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales de Madrid» dal 25 aprile 2001; Considerato che il richiedente documenta esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 marzo 2005; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che sussistono differenze tali tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale, come richiesto dal sig. Lattuada, che non possono essere colmate con eventuali misure compensative; Considerato altresi' che e' possibile il riconoscimento per l'esercizio della professione di ingegnere sez. B ma che sussistono comunque differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. B settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) impianti chimici o a scelta del richiedente in un tirocinio di 6 mesi; Decreta: Art. 1. Al sig. Lattuada Giovanni, nato a Cerro Maggiore il 3 luglio 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione B, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.