IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Lattuada Giovanni, nato a Ceno Maggiore il
3 luglio  1968,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale n.
277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento
del  titolo  professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  diploma
universitario   in   ingegneria   meccanica   conseguito   presso  il
Politecnico  di  Milano  in  data 7 aprile 1998 e che detto titolo e'
stato  omologato al titolo spagnolo di «Ingeniero tecnico Industrial,
especialidad Mecanica» con provvedimento del Ministerio de Educacion,
cultura y deporte del 30 gennaio 2001;
  Considerato  che  l'istante  e'  iscritto  al  «Colegio  Oficial de
Ingenieros Tecnicos Industriales de Madrid» dal 25 aprile 2001;
  Considerato che il richiedente documenta esperienza professionale;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 22  marzo 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato;
  Considerato  che  sussistono  differenze  tali  tra  la  formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere sez. A, settore industriale, come richiesto
dal  sig.  Lattuada,  che  non  possono  essere colmate con eventuali
misure compensative;
  Considerato   altresi'  che  e'  possibile  il  riconoscimento  per
l'esercizio  della  professione di ingegnere sez. B ma che sussistono
comunque   differenze   tra  la  formazione  accademico-professionale
richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere -
sez. B settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante,
e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere misure compensative,
nella   seguente   materia:  1)  impianti  chimici  o  a  scelta  del
richiedente in un tirocinio di 6 mesi;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Lattuada Giovanni, nato a Cerro Maggiore il 3 luglio 1968,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri,  sezione  B,  settore  industriale,  e  l'esercizio  della
professione in Italia.