IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Humier  Laurence  nata  a Verviers
(Belgio)  il  29 marzo 1976, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del proprio titolo professionale belga di «Burgerlijk
Ingenieur  architecte»  ai  fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di ingegnere;
  Considerato   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del-  titolo
accademico    «Ingenieur   civil   architecte»,   conseguito   presso
l'«Universite' catholique appliquees» in data 2 luglio 1999;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita'
belga  nel  caso  della  sig.ra  Humier  si  configura una formazione
regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE;
  Viste  le  conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del
25 maggio 2004 e del 27 gennaio 2005;
  Sentito  il  conforme  parere del rappresentante di categoria nelle
sedute sopra indicate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere  -  sez.  A,  settore civile ambientale, e
quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6,  n.  1, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Humier Laurence, nata a Verviers (Belgio) il 29 marzo
1976, cittadina belga, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa,  quale  titolo  valido  per  l'accesso  all'albo  degli
ingegneri  -  sez.  A,  settore  civile ambientale, e per l'esercizio
della professione in Italia.