IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con legge 3 dicembre 2004, n. 291; Visto l'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35462, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 gennaio 2005 con il quale all'art. 1, sulla base del verbale di accordo raggiunto in data 28 giugno 2004 in sede governativa con la regione Lombardia e la provincia di Bergamo, stante la situazione di crisi del settore tessile delle province in questione e le conseguenti gravi ricadute occupazionali, viene concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga alla normativa vigente come previsto dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle aziende del comparto ubicate nella provincia, nell'ammontare complessivo di 5.980.000 euro e nei sublimiti di 5.300.000 euro e di 680.000 euro rispettivamente previsti per gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2; Visto il verbale di accordo in data 21 marzo 2005 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso la prefettura di Bergamo alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la stessa provincia di Bergamo, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni dei lavoratori con il quale, visto l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile del territorio, si conviene la concessione di nuove risorse finanziarie per il trattamento di integrazione salariale in deroga per l'anno 2005; Considerato in particolare il punto 6 del predetto verbale di accordo, che, stante la complessita' della situazione occupazionale del settore di riferimento, modificando l'accordo governativo di pari natura del 28 giugno 2004 relativamente ai punti 3, 5 e 7 si conviene l'adozione degli stessi criteri di distribuzione di cui al punto 5 del nuovo accordo relativamente al riparto delle risorse complessive tra le aziende beneficiarie; Ritenute le nuove modalita' distributive delle disponibilita' complessive come individuate nel nuovo accordo, piu' idonee a favorire, mediante una maggiore flessibilita', il migliore impiego delle risorse impegnate, anche in considerazione della proroga della possibilita' di utilizzazione delle risorse medesime fino al 31 dicembre 2005, prevista dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Considerato che la natura esclusivamente pattizia della distribuzione delle risorse come prevista dall'accordo del 28 giugno 2004, recepito nel decreto n. 35462, consente che l'amministrazione possa valutare la possibilita' della sua modifica se convenuta con atto di uguale natura posto in essere dalle stesse parti stipulanti il patto originario (accordo del 21 marzo 2005); Decreta: Articolo unico Fermo restante l'ammontare massimo complessivo di spesa, che rimane fissato in 5.980.000 di euro, nel riparto delle risorse complessive destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 35462 del 27 gennaio 2005, non si tiene conto della ripartizione di spesa di 5.300.000 euro e di 680.000 euro rispettivamente fissata per gli interventi previsti dal primo e secondo capoverso dell'articolo stesso. Roma, 8 giugno 2005 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 338