LA CONFERENZA UNIFICATA Nell'odierna seduta del 29 aprile 2004; Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni e province autonome, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, capi III e IV Titolo IV relativi al conferimento e ai compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e formazione professionale; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera m) sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 che, all'art. 69 dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento all'art. 50; Visto il regolamento adottato con decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'Istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS), con particolare riferimento all'art. 5; Visto l'accordo concernente il regolamento per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (repertorio atti a 200/CU); Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 603/CU), relativo alla programmazione dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di sistema; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 19 novembre 2002 (repertorio atti n. 618/CU), con il quale sono stati definiti gli standard minimi delle competenze di base e trasversali comuni a tutti i percorsi dell'I.F.T.S.; Vista la proposta di accordo in oggetto, pervenuta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota del 29 ottobre 2003, esaminato in sede tecnica, nella quale i rappresentanti delle regioni e dell'UPI hanno consegnato un documento di proposte di modifiche allo stesso che sono state condivise dai rappresentanti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la nota del 19 dicembre 2003, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l'avviso favorevole sul citato documento di modifiche; Rilevato che sono stati successivamente acquisiti gli avvisi favorevoli dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI; Rilevato che, l'argomento, posto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 4 marzo e del 1° aprile u.s. non e' stato trattato e pertanto e' stato inserito alla seduta odierna di questa Conferenza; Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCi, dell'UPI e dell'UNCEM; Sancisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le province, i comuni e le comunita' montane nei termini sottoindicati: Ritenuto necessario definire gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali afferenti alle figure professionali dei percorsi dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) individuate dal citato accordo del 1° agosto 2002, si conviene di adottare in via sperimentale gli standard delle competenze tecnicoprofessionali di cui all'unito documento tecnico allegato sub A) ed agli allegati sub B), C), D), F), F), G), H), I), che costituiscono parte integrante del presente atto. Roma, 29 aprile 2004 Il Presidente: La Loggia Il Segretario: Carpino