LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nella seduta odierna del 25 novembre 2004;
  Visto  il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma
1,  il  quale  dispone  che  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e'  unificata  per le materie e i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e della comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma
2,  lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce
accordi  tra  Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane,
al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capi
III   e   IV,   relativi   al  conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dallo  Stato  alle  regioni  e  agli  enti locali, in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione
scolastica e di formazione professionale;
  Vista  la  legge  17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che dispone, per
riqualificare  e  ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e
agli  adulti,  occupati  e  non  occupati, nell'ambito del sistema di
formazione    integrata    superiore,   l'istituzione   del   sistema
dell'istruzione e della formazione tecnica superiore;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  con
particolare riferimento all'art. 50;
  Visto  il  regolamento  adottato  con decreto interministeriale del
31 ottobre  2000,  n.  436,  recante norme di attuazione dell'art. 69
della  legge  17 maggio  1999,  n. 144, concernente l'Istruzione e la
formazione tecnica superiore (IFTS);
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3, anche con
riferimento all'art. 3, comma 1, lettera m), sulla determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni;
  Vista  la  legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale;
  Visto  il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuazione
delle  deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui
alla  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  con particolare riferimento
all'art. 50;
  Visto  l'accordo  concernente  il  regolamento per l'individuazione
degli  standard  minimi  di  funzionamento  dei  servizi pubblici per
l'impiego,  sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre
1999 (repertorio atti n. 200/CU);
  Visto  l'accordo  sancito  da  questa  Conferenza il 1° agosto 2002
(repertorio atti n. 603/CU) relativo alla programmazione dei percorsi
di  istruzione  e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e
delle relative misure di sistema;
  Visto  l'accordo  sancito  da questa Conferenza il 19 novembre 2002
(repertorio  atti  n.  618/CU)  con  il quale sono stati definiti gli
standard minimi delle competenze di base e trasversali comuni a tutti
i percorsi dell'IFTS;
  Visto  l'accordo  sancito  da  questa  Conferenza il 29 aprile 2004
(repertorio  atti  n.  725/CU)  con  il quale sono stati definiti gli
standard minimi delle competenze tecnico-professionali afferenti alle
figure   professionali  dei  percorsi  dell'Istruzione  e  formazione
tecnica superiore (IFTS) individuate dal citato accordo del 1° agosto
2002;
  Visto  lo schema di accordo trasmesso dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con nota del 7 ottobre 2004;
  Considerati  gli esiti degli incontri tecnici del 9 novembre 2004 e
del  23 novembre  2004  nel  corso  dei  quali i rappresentanti delle
regioni   e   delle   autonomie   locali   hanno  concordato  con  le
amministrazioni  centrali  interessate la riformulazione del testo di
questo accordo;
  Vista  la  nuova  stesura  del  testo  dell'accordo  trasmessa  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca con nota
del 24 novembre 2004;
  Considerato  che,  nell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza,  i
presidenti  delle  regioni  e delle province autonome, nell'esprimere
avviso favorevole alla stipula dell'accordo in oggetto, hanno chiesto
di  inserire  nel  testo  dell'accordo  stesso,  dopo  le  parole «di
adottare  quale  criterio per la ripartizione delle risorse stanziate
dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, a
partire  dall'esercizio  finanziario  2004,  il numero dei giovani di
eta'  compresa  fra  i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento
ISTAT»,  le  seguenti  «con un correttivo a favore di alcune regioni,
come   da   tabella  allegata  (allegato  2)  al  presente  accordo»,
precisando   altresi'   che  le  risorse  finanziarie  stanziate  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca saranno
assegnate alle regioni e non ai «Poli formativi per l'istruzione e la
formazione tecnica superiore»;
  Rilevato che tale richiesta e' stata accolta dal rappresentante del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  delle  ricerca  e
pertanto inserita nel testo del presente accordo;
  Considerato  che,  nella  stessa  seduta  di  questa  Conferenza, i
rappresentanti  delle  istituzioni  locali, hanno espresso il proprio
assenso all'accordo in oggetto;
  Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane;
                    Sancisce il seguente accordo
tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e
Bolzano,  le  province,  i  comuni e le comunita' montane nei termini
nsottoindicati:
  ritenuto necessario assicurare lo sviluppo dei percorsi dell'IFTS e
delle  misure  per  l'integrazione  dei  sistemi  formativi,  per  il
triennio  2004/2006,  con  la definizione di apposite linee guida che
assicurino  continuita'  al  processo  di progressiva costruzione del
sistema,  avviata  con  gli  atti  citati  in premessa, allo scopo di
perseguire  gli  obiettivi  prioritari  di  favorirne la visibilita',
assicurare  la  stabilita' e la qualita' dell'offerta, accrescerne la
spendibilita' del titolo nel mercato del lavoro, si conviene:
    di  adottare  le  «linee guida per la programmazione dei percorsi
dell'IFTS  e  delle  misure  per l'integrazione dei sistemi formativi
2004/2006»,  contenute  nell'unito documento tecnico (allegato n. 1),
corredato  da un allegato contraddistinto dalla lettera A); documento
tecnico  ed  allegato  costituiscono  parte  integrante  del presente
accordo;
    di  adottare  quale  criterio  per  la ripartizione delle risorse
stanziate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca,  a  partire  dall'esercizio  finanziario 2004, il numero dei
giovani  di  eta'  compresa fra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo
censimento  ISTAT, con un correttivo a favore di alcune regioni, come
da tabella allegata (allegato n. 2) al presente accordo.

      Roma, 25 novembre 2004

                                             Il Presidente: La Loggia

Il Segretario: Carpino