LA CONFERENZA UNIFICATA Nella seduta odierna del 25 novembre 2004; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma 1, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e della comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capi III e IV, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento all'art. 50; Visto il regolamento adottato con decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'Istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS); Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera m), sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all'art. 50; Visto l'accordo concernente il regolamento per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (repertorio atti n. 200/CU); Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 603/CU) relativo alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di sistema; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 19 novembre 2002 (repertorio atti n. 618/CU) con il quale sono stati definiti gli standard minimi delle competenze di base e trasversali comuni a tutti i percorsi dell'IFTS; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 725/CU) con il quale sono stati definiti gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali afferenti alle figure professionali dei percorsi dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) individuate dal citato accordo del 1° agosto 2002; Visto lo schema di accordo trasmesso dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota del 7 ottobre 2004; Considerati gli esiti degli incontri tecnici del 9 novembre 2004 e del 23 novembre 2004 nel corso dei quali i rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali hanno concordato con le amministrazioni centrali interessate la riformulazione del testo di questo accordo; Vista la nuova stesura del testo dell'accordo trasmessa dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota del 24 novembre 2004; Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome, nell'esprimere avviso favorevole alla stipula dell'accordo in oggetto, hanno chiesto di inserire nel testo dell'accordo stesso, dopo le parole «di adottare quale criterio per la ripartizione delle risorse stanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a partire dall'esercizio finanziario 2004, il numero dei giovani di eta' compresa fra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT», le seguenti «con un correttivo a favore di alcune regioni, come da tabella allegata (allegato 2) al presente accordo», precisando altresi' che le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca saranno assegnate alle regioni e non ai «Poli formativi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore»; Rilevato che tale richiesta e' stata accolta dal rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e delle ricerca e pertanto inserita nel testo del presente accordo; Considerato che, nella stessa seduta di questa Conferenza, i rappresentanti delle istituzioni locali, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane; Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane nei termini nsottoindicati: ritenuto necessario assicurare lo sviluppo dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, per il triennio 2004/2006, con la definizione di apposite linee guida che assicurino continuita' al processo di progressiva costruzione del sistema, avviata con gli atti citati in premessa, allo scopo di perseguire gli obiettivi prioritari di favorirne la visibilita', assicurare la stabilita' e la qualita' dell'offerta, accrescerne la spendibilita' del titolo nel mercato del lavoro, si conviene: di adottare le «linee guida per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi 2004/2006», contenute nell'unito documento tecnico (allegato n. 1), corredato da un allegato contraddistinto dalla lettera A); documento tecnico ed allegato costituiscono parte integrante del presente accordo; di adottare quale criterio per la ripartizione delle risorse stanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a partire dall'esercizio finanziario 2004, il numero dei giovani di eta' compresa fra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT, con un correttivo a favore di alcune regioni, come da tabella allegata (allegato n. 2) al presente accordo. Roma, 25 novembre 2004 Il Presidente: La Loggia Il Segretario: Carpino