IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
il  quale  sono  istituite le autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica   utilita'   competenti,   rispettivamente,   per  l'energia
elettrica  e  il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il
successivo  comma  38,  lettera  b),  il  quale prevede che all'onere
derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse autorita'
si  provvede,  a  decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo
non  superiore  all'uno  per  mille dei ricavi dell'ultimo esercizio,
versato  dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita'
entro  il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita'
stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro;
  Visto  il  comma 39 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995
che  prevede che il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare
il  contributo  a  carico  dei  soggetti  esercenti  il  servizio  in
relazione   agli   oneri   atti  a  coprire  le  effettive  spese  di
funzionamento di ciascuna autorita';
  Visto, altresi', il comma 40 del medesimo art. 2 della legge n. 481
del  1995,  come  modificato  dall'art.  18,  comma  24,  della legge
30 dicembre  2004,  n.  312, che prevede che le somme di cui al comma
38, lettera b), dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, sono versate
direttamente ai bilanci delle predette autorita';
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
trasferendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visti  gli  articoli 3  e  4  del  proprio  decreto  9 luglio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2002, con il
quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalita'
di  versamento  del  contributo  di  cui  al citato art. 2, comma 38,
lettera b), della legge n. 481 del 1995;
  Vista  la  delibera  n.  240/04  del 27 dicembre 2004, con la quale
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  ha  approvato il
bilancio  di  previsione  per l'esercizio 1° gennaio 2005-31 dicembre
2005;
  Vista  la nota in data 18 maggio 2005, con la quale l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas ha comunicato il fabbisogno finanziario
per l'anno 2005 ed ha proposto la misura del contributo dovuto per lo
stesso  anno  dai  soggetti  che  esercitano  il servizio nel settore
dell'energia elettrica ed il gas;
  Considerata  la  congruita'  della  misura  del contributo proposta
dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
  Ritenuto  necessario  determinare  la misura del contributo dovuto,
per l'anno 2005, dai predetti soggetti;
  Ritenuto,  altresi', che il contributo dovuto venga versato secondo
le modalita' determinate dalla stessa Autorita';
                              Decreta:

                               Art. 1.
Determinazione  della  misura  del  contributo  per  il funzionamento
   dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2005

  1.  Per  l'anno  2005,  il  contributo di cui all'art. 2, comma 38,
lettera   b),   della   legge   14 novembre   1995,  n.  481,  dovuto
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il gas dai soggetti che
esercitano  il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia
elettrica  ed  il  gas e' confermato nella misura dello 0,3 per mille
dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004.