L'AUTORITA'
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
14 luglio 2005;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e
l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Vista   la   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  sull'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n. 281, recante «Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti»;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e
potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 mar zo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n. 259, recante:
«Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  ed  in particolare gli
articoli 72 e 83;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 gennaio   1994,   recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi
pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
  Vista  la  propria  delibera  n.  179/03/CSP  del  24 luglio  2003,
recante:   «Approvazione  della  direttiva  generale  in  materia  di
qualita'  e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art.
1,  comma  6,  lettera  b),  numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.
249»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 193 del 21 agosto 2003;
  Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n.
249/1997  prevede che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
emani  direttive  concernenti  i  livelli  generali  di  qualita' dei
servizi    e   per   l'adozione   da   parte   degli   organismi   di
telecomunicazioni  di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ciascun comparto di attivita';
  Considerato  che  la  direttiva  generale  in materia di qualita' e
carte  dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n.
179/03/CSP  del 24 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento
al  riguardo  ed ha previsto che con successive direttive, specifiche
per   ciascun  comparto,  fosse  individuato  un  insieme  minimo  di
indicatori  di  qualita'  dei  servizi,  tenendo  conto  delle  norme
tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003 n. 259,
recante  «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche» (di seguito «il
Codice»)  all'art.  72  ha precisato che l'Autorita' puo' prescrivere
alle  imprese  fornitrici  di  servizi  di  comunicazione elettronica
accessibili  al  pubblico  di pubblicare, ad uso degli utenti finali,
informazioni  comparabili,  adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei
servizi offerti;
  Considerata  la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dal
Codice  e  dalla  delibera  n.  179/03/CSP  con  l'emanazione  di una
direttiva specifica in materia di qualita' e carte dei servizi per il
comparto  dei  servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al
pubblico su reti radiomobili terrestri;
  Considerato  che  la  presente  direttiva  individua gli indicatori
generali  di qualita' dei servizi di comunicazioni mobili e personali
(GSM  e  UMTS),  offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri, i
criteri  per  la  loro  misura  e  le  modalita' di pubblicazione dei
corrispondenti  obiettivi  annuali e dei risultati raggiunti, al fine
di  garantire  che  gli  utenti finali abbiano accesso a informazioni
comparabili,  adeguate  ed  aggiornate  sulla  qualita'  dei  servizi
offerti   dalle   imprese  fornitrici  di  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
  Considerato   che   la   presente   direttiva,  limitatamente  agli
indicatori  di  cui  agli  allegati  7, 8 e 9, relativi allo scenario
della  chiamata  (prestazioni  della  rete),  prevede  misure di tipo
censuario,  utilizzando  i  contatori  di  centrale che permettono la
comparabilita'  delle  misure  mediante  opportuni  algoritmi,  e  si
riferisce  ai  soli servizi tradizionali GSM (voce, SMS, GPRS) mentre
per  i  servizi piu' recenti o innovativi (MMS, servizi WAP, etc.,) o
di  terza generazione (UMTS) sono necessari ulteriori approfondimenti
anche  per conseguire un maggior grado di affidabilita' dei contatori
di  centrale  e  di  comparabilita'  delle  misure e che, a tal fine,
questa  direttiva  promuove,  ai  sensi  dell'art.  83,  comma 2, del
Codice,   l'istituzione   di  un  apposito  tavolo  tecnico  tra  gli
operatori;
  Considerato che tale tavolo tecnico, tra l'altro, potra' elaborare,
entro  sei mesi, una proposta volta a integrare gli indicatori di cui
alla  presente direttiva anche con riguardo a quelli necessari per lo
scenario  della  chiamata dei servizi piu' recenti o innovativi (MMS,
servizi WAP, etc,) o di terza generazione (UMTS), e che tale proposta
potra'   essere   analizzata   dall'Autorita'   nell'ambito   di   un
procedimento,  ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della
legge  31 luglio  1997,  n.  249,  in  cui  saranno  sentite anche le
associazioni dei consumatori;
  Sentiti  in  audizione  gli  operatori mobili e le associazioni dei
consumatori  di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, anche ai sensi
dell'art. 83 del Codice;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la  relazione  del  Commissario, Michele Lauria, relatore ai
sensi  dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  L'Autorita',  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2,
della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia di
qualita'  e  carte  dei  servizi  di comunicazioni mobili e personali
offerti  al  pubblico  su reti radiomobili terrestri di comunicazione
elettronica.
  2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  La   presente  delibera  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale
dell'Autorita'  ed  e'  resa disponibile nel sito web dell'Autorita':
www.agcom.it.
    Roma, 14 luglio 2005
                                              Il presidente: Calabro'