IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della
medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni
previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno
subito  una  riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al
reddito medio del triennio precedente;
  Viste  la  delibera  di  giunta  della  regione  Emilia Romagna del
20 maggio  2005,  n.  955,  che  dichiara, nell'ambito del territorio
regionale,  la  grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a
carico delle produzioni di pesche e nettarine;
  Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis
e  1-ter  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005,  n. 71, a favore delle imprese agricole della
regione  Emilia  Romagna  che  per gli effetti della crisi di mercato
delle produzioni di pesche e nettarine hanno subito una riduzione del
reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio
precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Per   l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del
decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile  2005,  n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate
dalla  Regione  Emilia  Romagna  con  delibera  di  giunta n. 955 del
20 maggio 2005.
  2.  La  stessa  regione  determina le modalita' di istruttoria e di
verifica  dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del
decreto-legge   28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile 2005, n. 71.
  3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole
interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente
competenti  indicati  dalla  regione  medesima,  entro  il termine di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.