IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Lecce

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'Autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del
lavoro    e   delle   politiche   sociali   la   suddetta   Autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo
svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di  societa'  cooperative,
sottoscritta il 30 novembre 2001;
  Considerato   che   la   societa'  cooperativa  «Cooperativa  Nuovi
Orizzonti  Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Ugento (Lecce), via
Franza  n. 22, costituita in data 28 settembre 1995 con atto a rogito
del notaio dott. Ferrara Egidio di Taviano (Lecce), REA n. 181555, fu
sciolta  ai  sensi  dell'art.  2544  del codice civile con il decreto
ministeriale 13 ottobre 2003 con nomina di commissario liquidatore;
  Considerato  che il commissario liquidatore della predetta societa'
ha rassegnato le dimissioni;
  Vista  la nota del Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale per gli enti cooperativi n. 1576036 del 25 marzo 2005, nella
quale  si  evidenzia  che  relativamente  alla  cooperativa  suddetta
sussistono  le condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio
2003;
  Visti  i  decreti  del  Ministero  delle  attivita'  produttive del
17 luglio  2003  recanti  disposizioni  in  materia  di  procedure di
scioglimento  per atto dell'Autorita' amministrativa e limiti entro i
quali  poter  disporre  lo scioglimento di societa' cooperative senza
nomina di commissari liquidatori;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla
pubblicazione  del  relativo  avviso  di  istruttoria  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 2005;
                              Decreta:

  La conversione del decreto del Ministero delle attivita' produttive
di  scioglimento  con  liquidatore  a  scioglimento  senza nomina del
commissario  liquidatore,  ai  sensi dell'art. 2545-septiesdecies del
codice   civile,   della   societa'  cooperativa  «Cooperativa  Nuovi
Orizzonti  Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Ugento (Lecce), via
Franza  n. 22, costituita in data 28 settembre 1995 con atto a rogito
del notaio dott. Ferrara Egidio di Taviano (Lecce), REA n. 181555.
    Lecce, 15 luglio 2005
                                    Il dirigente del servizio: D'Oria