IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;
  Vista  la  legge  8 gennaio  2002,  n.  1 «Conversione in legge con
modificazioni,  del  decreto-legge  12 novembre 2001, n. 402, recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state
determinate  le  classi delle lauree specialistiche delle professioni
sanitarie;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare  l'art.  39,  comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n. 17;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
  Visto   il  parere  espresso  dall'Osservatorio  delle  professioni
sanitarie in data 29 aprile 2005;
  Ritenuta   la   necessita'   di  definire,  per  l'anno  accademico
2005-2006,  le  modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2005/2006 l'ammissione ai corsi di laurea
specialistica   delle   professioni   sanitarie  di  cui  al  decreto
ministeriale  2 aprile  2001  avviene  previo superamento di apposita
prova   predisposta   da   ciascuna   universita'  sulla  base  delle
disposizioni di cui al presente decreto.