LA CONFERENZA UNIFICATA
nell'odierna seduta del 14 luglio 2005:
  Visto l'art. 117 della Costituzione, che:
    al  comma  2,  lettera  s),  riserva  allo  Stato  la  competenza
legislativa   esclusiva   in   materia   di   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali;
    al  comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le
materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che:
    all'art.  18,  comma  2,  dispone  che  il  decreto istitutivo di
un'area  marina  protetta  preveda, fra l'altro, la concessione d'uso
dei  beni  del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art.
19, comma 6, della stessa legge;
    all'art.  19,  comma  3,  vieta  nelle  aree  protette  marine le
attivita'  che  possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente  oggetto  della protezione e delle finalita' istitutive
dell'area;
    all'art. 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della
marina  mercantile,  i  beni  del demanio marittimo e le zone di mare
ricomprese  nelle  aree  protette  possono  essere  concessi  in  uso
esclusivo   per  le  finalita'  della  gestione  dell'area  medesima,
precisando  che  i  beni  del demanio marittimo esistenti all'interno
dell'area protetta fanno parte della medesima;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che:
    all'art.  77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e
alle funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine
e  terrestri,  attribuiti  allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394;
    all'art.  105,  comma  2,  lettera l), conferisce alle Regioni le
funzioni  relative  al rilascio delle concessioni che riguardano beni
del demanio marittimo e le zone del mare territoriale, con esclusione
dei casi ivi espressamente previsti;
  Considerato  che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del
16  ottobre  2002,  si  e'  espresso  in  relazione al rilascio delle
concessioni  di  beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese
nelle  aree  protette  di  cui all'art. 19, comma 6, della richiamata
legge  6 dicembre  1991,  n.  394,  affermando in particolare che, in
vista   della   finalita'   di   tutela   perseguita,   il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi
compiti   sulla   base   di   rapporti  di  stretta  coordinazione  e
collaborazione;
  Considerato  che  la  Corte costituzionale, con sentenza n. 407 del
10 luglio  2002  e  con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre
2002 e n. 307 del 1° ottobre 2003, ha proclamato il principio in base
al  quale  la  tutela  dell'ambiente  e'  da  considerarsi  un valore
costituzionalmente  protetto  che  non esclude la titolarita' in capo
alle  Regioni  di competenze legislative su materie - come il governo
del  territorio  -  per  le  quali  quel valore costituzionale assume
rilievo;
  Considerato  che,  a  seguito  della  riunione  tecnica tenutasi il
22 luglio  2003  presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni,
e'   emersa   l'esigenza   di   assicurare  il  coordinamento  ed  il
contemperamento  delle  competenze  rispettivamente  attribuite  allo
Stato  ed  alle Regioni dalle sopraindicate disposizioni di legge, al
fine  di  garantire  una omogenea e coerente attivita' amministrativa
per  il  rilascio  delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali
nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette;
  Considerato  che,  in  data  1° giugno 2004, il Coordinamento degli
Assessori  regionali  competenti  in  materia di demanio marittimo ha
inviato   un   documento   in   cui   si  propone,  fra  l'altro,  il
coinvolgimento  dei  soggetti  gestori delle aree marine protette nei
procedimenti  di  rilascio  delle  concessioni demaniali marittime da
parte  delle  Regioni  o  degli  enti cui e' attribuito, in base alla
legislazione regionale, l'esercizio di dette funzioni amministrative;
  Vista  la  nota  prot.  n. DPN/7D/2004/21153 del 27 luglio 2004 del
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, predisposta
sulla  base  del  menzionato documento delle Regioni, con la quale si
propone,  tra  l'altro,  che,  ai fini del rilascio dei provvedimenti
relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del
mare  ricadenti  nelle  aree  marine  protette,  rilevi  la  prevista
suddivisione  di  queste ultime in zone sottoposte a regimi di tutela
ambientale  differenziati  in  relazione alle diverse caratteristiche
ambientali e situazioni socio-economiche ivi presenti;
  Considerati gli esiti della riunione tecnica del 28 settembre 2004,
in cui sono state esaminate le due menzionate proposte;
  Visto  lo  schema  di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2004/11386/B07 del
10 dicembre 2004;
  Considerate  le  risultanze  della  riunione tecnica del 20 gennaio
2005,  in  cui  e'  stato  esaminato lo schema di intesa proposto dal
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, concordando
che   detto  Ministero,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  le  Regioni avrebbero congiuntamente apportato al testo
alcune modifiche di dettaglio;
  Vista  la  nuova stesura di detta proposta, trasmessa dal Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  con  nota  prot. n.
DPN/7D/2005/1035  del  27 aprile  2005,  ulteriormente  riformulata e
diramata  dalla  Segreteria  della  Conferenza Stato-Regioni con nota
prot. n. 2884/05/2.6.1.2 del 15 giugno 2005;
  Considerati  gli  esiti  dell'ultimo incontro tecnico del 23 giugno
2005,  in  cui  e' stata approvata la stesura definitiva dello schema
d'intesa;
  Vista  la  legge  5 giugno  2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3»  che,  all'art. 8, comma 6,
prevede che il Governo possa promuovere la stipula di' intese in sede
di  Conferenza  Stato-Regioni  o  di  Conferenza Unificata, dirette a
favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive  legislazioni  o  il
raggiungimento  di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
  Ritenuto  di  dover procedere ai sensi del richiamato art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per armonizzare le legislazioni
delle amministrazioni interessate alla materia di cui trattasi;
  Considerato  che  nella  odierna  seduta  di  questa Conferenza, il
governo,  le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM,
hanno approvato il testo in esame;
                     STIPULA LA SEGUENTE INTESA
fra  il  Governo,  le  regioni,  le  province autonome e le autonomie
                  locali, nei termini sottoindicati
                               Art. 1.
  Disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette
  1. Ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti locali
cui  siano  state  da  esse  conferite le funzioni, dei provvedimenti
relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del
mare  ricadenti  nelle  aree marine protette individuate dall'art. 31
della  legge  31 dicembre  1982,  n.  979  e dall'art. 36 della legge
6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, rileva
la  zonazione  prevista  nei  singoli  decreti  istitutivi delle aree
marine  protette,  suddivise  in  zone sottoposte a diverso regime di
tutela   tenuto   conto  delle  caratteristiche  ambientali  e  della
situazione   socio-economica  ivi  presenti,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 4. In particolare:
    a) in  zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o
rinnovati  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio marittimo e
delle  zone  di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta,
anche  in  riferimento  alle  opere  e  autorizzazioni  o concessioni
demaniali  preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione
per  quelli  richiesti dal soggetto gestore dell'area marina protetta
per  motivi  di  servizio  o  di sicurezza o, in casi particolari, di
ricerca scientifica;
    b) in  zona  B  di  riserva  generale,  i  provvedimenti relativi
all'uso  del  demanio  marittimo  e  delle  zone  di  mare  ricadenti
all'interno  dell'area  marina  protetta,  anche  in riferimento alle
opere   e   autorizzazioni   o   concessioni  demaniali  preesistenti
all'istituzione   della  stessa,  sono  adottati  o  rinnovati  dalle
regioni,  o  dagli  enti  locali cui siano state da esse conferite le
funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta,
tenuto   conto  delle  caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della
protezione e delle finalita' istitutive;
    c)  in  zona  C  di  riserva  parziale,  i provvedimenti relativi
all'uso  del  demanio  marittimo  e  delle  zone  di  mare  ricadenti
all'interno  dell'area  marina  protetta,  anche  in riferimento alle
opere   e   autorizzazioni   o   concessioni  demaniali  preesistenti
all'istituzione   della  stessa,  sono  adottati  o  rinnovati  dalle
Regioni,  o  dagli  enti  locali cui siano state da esse conferite le
funzioni,   previo  parere  del  soggetto  gestore  dell'area  marina
protetta,  tenuto  conto  delle caratteristiche dell'ambiente oggetto
della protezione e delle finalita' istitutive.
  2.  Sono  fatte  salve le competenze statali nelle aree del demanio
marittimo  e  delle  zone  di mare territoriale di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 e successive
modifiche  e  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo  1989  e successive modifiche, nonche' le competenze statali
definite  in  base all'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana,
approvato con regio decreto lgs. 15 maggio 1946 n. 455.