LA CONFERENZA UNIFICATA nell'odierna seduta del 14 luglio 2005: Visto l'art. 117 della Costituzione, che: al comma 2, lettera s), riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; al comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che: all'art. 18, comma 2, dispone che il decreto istitutivo di un'area marina protetta preveda, fra l'altro, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6, della stessa legge; all'art. 19, comma 3, vieta nelle aree protette marine le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area; all'art. 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della marina mercantile, i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalita' della gestione dell'area medesima, precisando che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che: all'art. 77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e alle funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; all'art. 105, comma 2, lettera l), conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni che riguardano beni del demanio marittimo e le zone del mare territoriale, con esclusione dei casi ivi espressamente previsti; Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del 16 ottobre 2002, si e' espresso in relazione al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette di cui all'art. 19, comma 6, della richiamata legge 6 dicembre 1991, n. 394, affermando in particolare che, in vista della finalita' di tutela perseguita, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti sulla base di rapporti di stretta coordinazione e collaborazione; Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 407 del 10 luglio 2002 e con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre 2002 e n. 307 del 1° ottobre 2003, ha proclamato il principio in base al quale la tutela dell'ambiente e' da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che non esclude la titolarita' in capo alle Regioni di competenze legislative su materie - come il governo del territorio - per le quali quel valore costituzionale assume rilievo; Considerato che, a seguito della riunione tecnica tenutasi il 22 luglio 2003 presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, e' emersa l'esigenza di assicurare il coordinamento ed il contemperamento delle competenze rispettivamente attribuite allo Stato ed alle Regioni dalle sopraindicate disposizioni di legge, al fine di garantire una omogenea e coerente attivita' amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette; Considerato che, in data 1° giugno 2004, il Coordinamento degli Assessori regionali competenti in materia di demanio marittimo ha inviato un documento in cui si propone, fra l'altro, il coinvolgimento dei soggetti gestori delle aree marine protette nei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte delle Regioni o degli enti cui e' attribuito, in base alla legislazione regionale, l'esercizio di dette funzioni amministrative; Vista la nota prot. n. DPN/7D/2004/21153 del 27 luglio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, predisposta sulla base del menzionato documento delle Regioni, con la quale si propone, tra l'altro, che, ai fini del rilascio dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette, rilevi la prevista suddivisione di queste ultime in zone sottoposte a regimi di tutela ambientale differenziati in relazione alle diverse caratteristiche ambientali e situazioni socio-economiche ivi presenti; Considerati gli esiti della riunione tecnica del 28 settembre 2004, in cui sono state esaminate le due menzionate proposte; Visto lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2004/11386/B07 del 10 dicembre 2004; Considerate le risultanze della riunione tecnica del 20 gennaio 2005, in cui e' stato esaminato lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concordando che detto Ministero, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni avrebbero congiuntamente apportato al testo alcune modifiche di dettaglio; Vista la nuova stesura di detta proposta, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. DPN/7D/2005/1035 del 27 aprile 2005, ulteriormente riformulata e diramata dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. 2884/05/2.6.1.2 del 15 giugno 2005; Considerati gli esiti dell'ultimo incontro tecnico del 23 giugno 2005, in cui e' stata approvata la stesura definitiva dello schema d'intesa; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» che, all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula di' intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Ritenuto di dover procedere ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per armonizzare le legislazioni delle amministrazioni interessate alla materia di cui trattasi; Considerato che nella odierna seduta di questa Conferenza, il governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, hanno approvato il testo in esame; STIPULA LA SEGUENTE INTESA fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali, nei termini sottoindicati Art. 1. Disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette 1. Ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette individuate dall'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4. In particolare: a) in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore dell'area marina protetta per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica; b) in zona B di riserva generale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive; c) in zona C di riserva parziale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, previo parere del soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive. 2. Sono fatte salve le competenze statali nelle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1989 e successive modifiche, nonche' le competenze statali definite in base all'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto lgs. 15 maggio 1946 n. 455.