Alle Direzioni regionali del lavoro
                                Alle Direzioni provinciali del lavoro
                                Alla Regione siciliana
                                Assessorato lavoro
                                Ufficio regionale del lavoro
                                Ispettorato del lavoro
                                Alla  provincia  autonoma  di Bolzano
                              Assessorato lavoro
                                Alla  provincia  autonoma  di  Trento
                              Assessorato lavoro
                                All'INPS - Direzione generale
                                All'INAIL - Direzione generale
                                Alla     Direzione    generale    per
                              l'attivita' ispettiva
                                Al SECIN

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

I. Premessa.
  Alla  luce delle recenti modifiche del quadro normativo di cui alla
legge n. 80 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005
(c.d.  Decreto Competitivita), che introduce il comma 5-bis, all'art.
49  del  decreto  legislativo  n.  276  del  2003,  ed  a seguito dei
chiarimenti intervenuti con la Sentenza della Corte costituzionale n.
50 del 2005, che si pronuncia anche con riguardo alla ripartizione di
competenze nella regolamentazione dei profili formativi del contratto
di  apprendistato, si ritiene necessario fornire alcune delucidazioni
operative  in  merito  alla disciplina del contratto di apprendistato
professionalizzante.
II. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali.
  Occorre  precisare,  in primo luogo, che a seguito della novella di
cui  all'art.  13-bis, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, che
aggiunge  il comma 5-bis, all'art. 49, decreto legislativo n. 276 del
2003,   la   disciplina   dell'apprendistato  professionalizzante  e'
rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa
con  le  parti  sociali,  alla  autonomia  collettiva nella forma dei
contratti   collettivi   nazionali   di   categoria,   stipulati   da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
  La disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore, al
fine  di  accelerare  il  processo  di  messa a regime dell'istituto,
affida   la   definizione   della   disciplina   per  l'apprendistato
professionalizzante  agli  stessi  soggetti che stipulano i contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  i  quali  potranno concordarla in
qualsiasi  momento  senza, dunque, dover attendere la fase di rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nulla esclude peraltro,
anche ai sensi dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276
del  2003, che la regolamentazione della materia venga definita anche
mediante uno o piu' accordi interconfederali.
  In attesa della regolamentazione regionale e' pertanto legittimo il
rinvio  alla  contrattazione  collettiva nazionale previsto dall'art.
49,  comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dovra'
in  ogni  caso applicarsi nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto  legislativo  n.  276  del  2003.  In considerazione del dato
caratterizzante    dell'elemento    formativo,    il   contratto   di
apprendistato   professionalizzante   potra'   in  ogni  caso  essere
considerato  immediatamente  operativo  unicamente  con riferimento a
quei   contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro  stipulati  da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, anche antecedenti all'entrata in
vigore  della  legge  n.  80  del  2005,  che  abbiano  determinato -
direttamente  o  indirettamente,  anche mediante semplice rinvio agli
enti   bilaterali   ovvero  a  prassi  gia'  esistenti  e  codificate
dall'ISFOL  -  gli  elementi  minimi di erogazione e di articolazione
della  formazione.  In  caso  di  dubbio circa la utilizzabilita' del
contratto  collettivo le parti sociali interessate e i singoli datori
di   lavoro  potranno  utilizzare,  per  gli  opportuni  chiarimenti,
l'istituto  dell'interpello di cui al decreto legislativo n. 1124 del
2004.
  Qualora  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro applicato
preveda  la  regolamentazione  dell'istituto,  ma  non  contenga  una
precisa  disciplina  dei  profili formativi, le parti, in accordo tra
loro,  potranno  determinarne  il  contenuto  vuoi con riferimento ai
profili  formativi  predisposti  dall'ISFOL in vigenza della legge n.
196 del 1997 vuoi mediante l'ausilio degli Enti bilaterali e, qualora
previsto  dal  CCNL  applicato,  previo  parere  di conformita' degli
stessi,   vuoi,   infine,   tenendo  conto  di  quanto  previsto  dai
provvedimenti  regionali  fin  qui  adottati in materia di disciplina
sperimentale dell'apprendistato professionalizzante.
  Ai  fini della piena e immediata operativita' dell'istituto restano
infatti in vigore le sperimentazioni regionali e le relative delibere
di   giunta,   purche'  compatibili  con  il  dettato  della  decreto
legislativo  n.  276  del  2003 e dei principi e criteri direttivi in
esso  contenuti.  Questo  in  considerazione del fatto che, come gia'
chiarito  dalla  Circolare n. 40, del 2004, il decreto legislativo n.
276  del 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni regionali,
da   adottarsi   d'intesa   con   le  parti  sociali,  la  disciplina
dell'istituto.  Peraltro,  qualora vi siano sperimentazioni regionali
in  atto  le  parti  sociali  dovranno uniformarsi ad esse proprio in
ragione  del fatto che la cooperazione tra livello nazionale, livello
regionale  e  parti  sociali e' il meccanismo individuato dal decreto
legislativo   n.   276  del  2003  per  mettere  a  regime  il  nuovo
apprendistato.
III.  Articolazione ed erogazione della formazione e competenze degli
enti bilaterali.
  Alla  luce di quanto affermato all'art. 49, comma 5, lettera b), ai
contratti  collettivi  nazionali di lavoro stipulati tra associazioni
datoriali  e organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'  rappresentativi  sul  piano nazionale e agli enti bilaterali e'
assegnato,  in  via  sussidiaria  alla regolamentazione regionale, il
compito   di   determinare   le   modalita'  di  erogazione  e  della
articolazione  della  formazione,  esterna  o  interna,  alla singole
aziende.   Sono  pertanto  fatte  salve  le  clausole  dei  contratti
collettivi  nazionali di lavoro che prevedono, per l'applicazione del
contratto  di  apprendistato professionalizzante e con riferimento ai
soli   profili  formativi  dell'istituto,  il  necessario  parere  di
conformita' da parte dell'ente bilaterale.
  A  questo  proposito,  come  gia' affermato con Circolare n. 40 del
2004,   abrogato   l'obbligo  di  richiesta  di  autorizzazione  alla
Direzione  provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 85, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  276  del  2003,  non  sono  da considerarsi
legittime  le clausole dei contratti collettivi e/o le previsioni che
subordinino la stipula del contratto di apprendistato, o il parere di
conformita'  per  quanto  attiene  i profili formativi del contratto,
alla  iscrizione  all'Ente  bilaterale  o  ad  altre  condizioni  non
espressamente  previste  dal  legislatore nazionale. Saranno pertanto
considerati  validi  i  contratti di apprendistato stipulati anche in
assenza  di  iscrizione  all'Ente  bilaterale. Va tuttavia precisato,
come  gia'  specificato  nella  Circolare  n.  40,  che e' pur sempre
ipotizzabile  un  obbligo  per  tutti  i  soggetti  di  sottoporre  i
contratti  di  apprendistato  al  parere  di  conformita'  degli enti
bilaterali,  per  quanto  attiene  i  profili formativi dei contratti
medesimi, la' dove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e
non  si  ponga in contrasto con i principi costituzionali di liberta'
sindacale.
  Come  previsto  dall'art.  49,  comma  5,  lettera  a), del decreto
legislativo  n.  276  del  2003  la  formazione  formale,  interna  o
all'esterna  alla  azienda,  dovra'  essere prevista per un minimo di
centoventi  ore  all'anno.  Come gia' specificato con circolare n. 40
del  2004, per formazione formale si intende la formazione effettuata
attraverso  strutture  accreditate o all'interno dell'impresa secondo
percorsi  di  formazione  strutturati  on the job e in affiancamento,
certificabili  e  verificabili  negli  esiti secondo le modalita' che
sono  definite  dalle  sperimentazioni  in  atto  ovvero dalle future
normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potra'
essere  adempiuto  anche  tramite  lo  strumento  della  formazione a
distanza e strumenti di e-learning. Restano peraltro ancora valide le
distinzioni tra competenze trasversali e tecnico professionali di cui
alla legge n. 196 del 1997.
  La'  dove esistano sperimentazioni in atto, e in attesa delle leggi
regionali,  il piano formativo individuale dovra' essere elaborato in
coerenza  con  i  profili formativi individuati dalle regioni e dalle
province  autonome,  con  il  supporto  tecnico  del Repertorio delle
professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le
regioni  e  le province autonome potranno autonomamente attivarsi per
l'individuazione dei profili formativi.
IV. Limiti di eta'.
  Cosi'  come  previsto  ai  sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto
legislativo   n.   276  del  2003,  e  confermato  dai  piu'  recenti
orientamenti  della  Cassazione  (sentenza  n.  10169/2004),  possono
essere  assunti  con contratto di apprendistato professionalizzante i
soggetti  di  eta'  compresa  tra i 18 e 29 anni. L'assunzione potra'
essere  effettuata  fino  al  giorno  antecedente  al  compimento del
trentesimo anno di eta' (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
  E'   opportuno  precisare,  a  questo  proposito,  che  l'immediata
operativita'   dei   nuovi   limiti  di  eta'  opera  unicamente  con
riferimento  a quei contratti collettivi che prevedano direttamente o
indirettamente,   come   indicato   sopra,  gli  elementi  minimi  di
erogazione ed articolazione della formazione. Per le situazioni sopra
descritte,  viene  cosi' a decadere la vigenza della legge n. 196 del
1997,  che rimane comunque applicabile (in attesa delle intese di cui
al  comma  4  dell'art.  48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 o
delle  leggi  regionali di cui al comma 5-bis all'art. 49 del decreto
legislativo  n. 276 del 2003) per i giovani di eta' compresa tra i 16
e   18   anni,   per   i   quali   non  risulti  ancora  utilizzabile
l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione.  Per  la  parte  economica  e  normativa  e  riguardo  ai
contenuti  formativi  sono  ad  essi  applicabili le disposizioni dei
contratti  collettivi  che  disciplinano  la  precedente tipologia di
apprendistato, in quanto compatibili.
V. Profili retributivi.
  A  conferma di quanto gia' affermato nella circolare n. 40/2004, la
retribuzione dell'apprendista e' stabilita sulla base della categoria
di  inquadramento  dello  stesso  che non potra' essere inferiore per
piu'  di  due  livelli  all'inquadramento  previsto  per i lavoratori
assunti  in  azienda  ed  impiegati  per  le stesse qualifiche cui e'
finalizzato  il  contratto,  secondo  le  indicazioni  del  contratto
collettivo nazionale. Unitamente al livello di inquadramento iniziale
dell'apprendista,  spetta  alla  contrattazione  collettiva nazionale
stabilire la progressiva elevazione del livello di inquadramento, con
riferimento  al  maturare dell'anzianita' dell'apprendista. Come gia'
specificato  con  circolare n. 40 del 2004, si deve peraltro ritenere
ancora in vigore il comma 1, dell'art. 13 della legge n. 25 del 1955,
il    quale    prevedeva   la   determinazione   della   retribuzione
dell'apprendista  mediante  un  procedimento  di  percentualizzazione
graduale  in base alla anzianita' di servizio, determinato sulla base
della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
VI. Durata.
  Ai  sensi dall'art. 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del
2003 la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non
puo' essere inferiore a due anni e superiore a sei. In tal senso pare
opportuno rammentare che per la regolamentazione di rapporti di breve
durata  con  giovani  e  adolescenti  sara'  possibile  utilizzare lo
strumento    dei    tirocini    estivi   di   orientamento   la   cui
regolamentazione,  cosi'  come  espressamente chiarito dalla Sentenza
della  Corte  costituzionale  n.  50/2005, e' rimessa alla competenza
delle regioni.
    Roma, 15 luglio 2005
       Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni