IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise ed in particolare l'art. 12; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, nella legge 30 novembre 1973, n. 766; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni; Visto il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto rettorale n. 1105 del 6 luglio 2004 con il quale e' stato emanato il Regolamento generale di Ateneo dell'Universita' degli studi del Molise; Vista la rettorale prot. n. 13616/05 con la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo del Regolamento generale di Ateneo modificato all'art. 86; Vista la nota prot. 2709 dell'11 luglio 2005 con la quale il M.I.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla predetta modifica; Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle modifiche del Regolamento generale di Ateneo; Decreta: Art. 1. Il Regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1105 del 6 luglio 2004, e' modificato come di seguito si riporta: l'art. 86 denominato «Durata della carica» e' soppresso e sostituito dal seguente articolo: «I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di corso di studio durano in carica tre anni accademici, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio durano in carica due anni accademici. Entrambe le rappresentanze possono essere rielette.».