IL RETTORE

  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi del Molise ed in
particolare l'art. 12;
  Visto  il  decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, nella
legge 30 novembre 1973, n. 766;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni;
  Visto il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270;
  Visto  il  decreto rettorale n. 1105 del 6 luglio 2004 con il quale
e'  stato  emanato il Regolamento generale di Ateneo dell'Universita'
degli studi del Molise;
  Vista  la  rettorale  prot.  n.  13616/05  con  la  quale  e' stato
trasmesso  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca  il  testo  del  Regolamento  generale  di  Ateneo modificato
all'art. 86;
  Vista  la  nota  prot.  2709  dell'11 luglio  2005  con la quale il
M.I.U.R.  ha  comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla
predetta modifica;
  Ritenuto,   pertanto,   che   sia   definitivamente   compiuto   il
procedimento   amministrativo   previsto   per  l'approvazione  delle
modifiche del Regolamento generale di Ateneo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il Regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n.
1105  del  6 luglio  2004,  e' modificato come di seguito si riporta:
l'art.  86 denominato «Durata della carica» e' soppresso e sostituito
dal    seguente    articolo:    «I   rappresentanti   del   personale
tecnico-amministrativo  nel  Consiglio  di  corso di studio durano in
carica  tre  anni  accademici,  i  rappresentanti  degli studenti nel
Consiglio  di  corso  di studio durano in carica due anni accademici.
Entrambe le rappresentanze possono essere rielette.».