Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dall'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.   Le  risorse  autorizzate  dall'articolo  5  del  decreto-legge
13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre  2004,  n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di
euro,  disponibili  alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, con
le  modalita'  di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni
di  cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati
a  procedure  esecutive  di rilascio che siano, o abbiano nel proprio
nucleo  familiare,  ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
inoltre:
    a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
    b) siano  beneficiari,  anche per effetto di rinvii della data di
esecuzione  disposti  dagli  ufficiali  giudiziari, della sospensione
della  procedura  esecutiva  di  rilascio  ai sensi dell'articolo 80,
comma  22,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successivi
differimenti  e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla
lettera  a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il
1° luglio  2004  e  la  data  di  entrata in vigore (( della legge di
conversione )) del presente decreto;
    c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal
Ministero  dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del
2000, e successivi differimenti e proroghe.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di
cui   al   comma   1   residenti  nei  comuni  capoluogo  delle  aree
metropolitane  di  Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma,  Bari,  Napoli,  Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste,
nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
  3.  Le  risorse  non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1,
alla  data  del  31 ottobre  2005, sono destinate al finanziamento di
interventi   speciali   finalizzati  alla  realizzazione  di  alloggi
sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilita' di
alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di
maggiore   emergenza  abitativa,  da  destinare  prioritariamente  ai
soggetti  in  possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalita'
da definire, sentita la Conferenza unificata (( di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, )) con apposito
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Tale
decreto  prevede  che  sui  singoli interventi speciali sia raggiunta
l'intesa  con  la  regione  e  il comune capoluogo di cui al comma 2,
interessati dagli interventi.
((  3-bis.  Entro  dodici  mesi dall'emanazione del decreto di cui al
comma 3, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato
dell'assegnazione  e  dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni.
))
 
          Riferimenti normativi.

          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge 13 settembre
          2004, n. 240, convertito in legge, con modifiche, dall'art.
          1,  della  legge  12 novembre 2004, n. 269, recante: Misure
          per   favorire   l'accesso   alla  locazione  da  parte  di
          conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a
          provvedimenti  esecutivi  di rilascio, nonche' integrazioni
          alla  legge  9 dicembre  1998,  n.  431,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  13 settembre  2004,  n. 215 e' il
          seguente:
              «Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati
          dall'art.  2,  comma  9,  e  dall'art.  3,  commi 1, 2 e 3,
          valutati  complessivamente  in migliaia di euro 105.040 per
          l'anno  2004,  nonche'  alle  minori  entrate relative alle
          agevolazioni  fiscali  di  cui  ai commi 4 e 5 del predetto
          art. 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004,
          in  7.300  migliaia  di  euro  per  l'anno  2005, in 17.725
          migliaia  di  euro  per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di
          euro per l'anno 2007, si provvede:
                a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia
          di  euro,  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa di cui
          all'art.  1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n.   168,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2004, n. 191;
                b) per   gli   anni   2005   e  successivi,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2004-2006,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
          parzialmente  utilizzando,  quanto a 7.300 migliaia di euro
          per  l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e
          10.081  migliaia  di  euro  per  l'anno 2007, le proiezioni
          dell'accantonamento    relativo    al    Ministero    delle
          infrastrutture  e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia
          di  euro  per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno
          2007,   la   proiezione   dell'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri.
              2.   Gli   stanziamenti   iscritti   in   bilancio  per
          l'esercizio  2004,  relativamente  ai  fondi destinati alle
          finalita'  di  cui all'art. 2, comma 9, e all'art. 3, commi
          1,  2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
          conservati  nel  conto  dei  residui  per essere utilizzati
          nell'esercizio successivo.
              3.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri  di cui al presente decreto,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,   e  successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure
          correttive  da  assumere  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3,
          lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Gli eventuali
          decreti  adottati  ai  sensi dell'art. 7, secondo comma, n.
          2),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
          entrata  in  vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
          al  presente  comma,  sono  tempestivamente  trasmessi alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di  bilancio,  incluse  quelle  occorrenti  per
          l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2.».
              - Il   testo   dell'art.  80,  comma  22,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  recante:  Disposizioni  per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          Legge finanziaria 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario n. 219,
          e' il seguente:
              «22.  Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21
          sono  sospese  le  procedure  esecutive di sfratto iniziate
          contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
          al comma 20.».
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante: Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
          1997, n. 202 e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».