Avvertenze:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con carattere corsivo.

   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che
contenga  la  prescrizione  di un farmaco appartenente alla classe di
cui  alla  lettera  c)  del  comma 10  dell'articolo  8  della  legge
24 dicembre  1993,  n.  537,  come modificato dalla legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  ((  e'  obbligato  sulla  base  della  sua specifica
competenza  professionale  )) ad informare il paziente dell'eventuale
presenza  in  commercio  di  medicinali aventi uguale composizione in
principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalita'  di  rilascio  e  dosaggio  unitario  uguali. Qualora sulla
ricetta  non  risulti  apposta  dal  medico  l'indicazione  della non
sostituibilita'  del  farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta
del  cliente,  e'  tenuto  a fornire un medicinale avente prezzo piu'
basso  di  quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il
prezzo  e'  calcolato  per  unita' posologica o quantita' unitaria di
principio attivo.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 168, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  l'Agenzia  italiana del farmaco, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, compila e
diffonde   ((   ai   medici   di   medicina   generale,  ai  pediatri
convenzionati,  agli  specialisti  e  agli  ospedalieri, nonche' alle
aziende  sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere )) l'elenco dei
farmaci  nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o
piu' copie dell'elenco (( devono essere poste in modo ben visibile al
pubblico all'interno di ciascuna farmacia. ))
  3.  Il  prezzo  dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle
lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  10  dell'articolo  8  della legge
24 dicembre  1993,  n.  537,  come modificato dalla legge 30 dicembre
2004,   n.   311,   e'  stabilito  dai  titolari  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio. Tale prezzo puo' essere modificato, in
aumento,  soltanto  nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i
farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di
automedicazione,   costituisce   il  prezzo  massimo  di  vendita  al
pubblico.  ((  Variazioni  di prezzo in diminuzione sono possibili in
qualsiasi momento. ))
  4.  Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza
obbligo  di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione,
operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito
dall'azienda  titolare.  Lo  sconto  puo'  variare  da  medicinale  a
medicinale  e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i
clienti della farmacia.
  5. (( Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del presente decreto, )) sulle confezioni dei
medicinali  di  cui  al  comma  4  deve  essere  riportata, anche con
apposizione  di etichetta adesiva sulle confezioni gia' in commercio,
la dicitura: «Prezzo massimo di vendita euro....».
  6.  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995,
n.  390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n. 490, si applica (( ai farmaci appartenenti alla classe di cui alla
lettera c) )) del comma 10 dell'articolo 8 della (( legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  ))  come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311, con esclusione di quelli richiamati al comma 4.
((  6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal
presente  articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  pecuniaria indicata
nell'articolo  8,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  539,  e  successive  modificazioni. In caso di reiterazione delle
violazioni puo' essere disposta la chiusura temporanea della farmacia
per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici. ))
 
          Riferimenti normativi.

          Note all'art. 1:
              - Il comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537,  (Interventi  correttivi di finanza pubblica) come
          modificato   dalla   legge   30 dicembre   2004,   n.   311
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005 - recita:
              «10.  Entro  il  31 dicembre 1993, la Commissione unica
          del  farmaco  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo
          30 giugno  1993,  n.  266,  procede  alla riclassificazione
          delle  specialita'  medicinali  e dei preparati galenici di
          cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
          in una delle seguenti classi:
                a) farmaci   essenziali   e   farmaci   per  malattie
          croniche;
                b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
          di rilevante interesse terapeutico;
                c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
          alle  lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
          a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico;
                c-bis)  farmaci  non  soggetti  a  ricetta medica con
          accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC)».
              -  Il  comma  168  dell'art.  1 della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, recita:
              «168.  L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite
          di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
          2005,  2006  e  2007,  nell'ambito del programma annuale di
          attivita'  previsto  dall'art. 48, comma 5, lettera h), del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326, un
          piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci
          generici,  ad  assicurare  una  adeguata  informazione  del
          pubblico  su  tali  farmaci  e  a  garantire  ai medici, ai
          farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite
          pubblicazioni  specialistiche,  le  informazioni necessarie
          sui  farmaci  generici  e  le  liste  complete  di  farmaci
          generici disponibili.».
              - Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre
          1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di
          specialita'  medicinali,  nonche'  in  materia  sanitaria),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 novembre
          1995,  n. 490 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge    20 settembre   1995,   n.   390,   recante
          provvedimenti  urgenti  in materia di prezzi di specialita'
          medicinali, nonche' in materia sanitaria) recita:
              «2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di
          cui  alla  lettera  c)  dell'art.  8, comma 10, della legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  sono  liberamente determinati
          dalle   imprese  produttrici  e  sono  unici  su  tutto  il
          territorio nazionale.».
              -   L'art.   8,   comma   3,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre   1992,  n.  539  (Attuazione  della  direttiva
          92/26/CEE  riguardante  la  classificazione nella fornitura
          dei medicinali per uso umano) recita:
              «8.  Il farmacista che vende un medicinale disciplinato
          dal  presente articolo senza presentazione di ricetta di un
          centro  medico  autorizzato  alla  prescrizione e' soggetto
          alla   sanzione  amministrativa  da  lire  500.000  a  lire
          3.000.000.   L'autorita'   amministrativa  competente  puo'
          ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo
          da  quindici  a trenta giorni. (In caso di reiterazione del
          comportamento   irregolare   del   farmacista,   la  stessa
          autorita'  puo'  disporre  la decadenza dall'autorizzazione
          all'esercizio della farmacia).».