IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione
della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini
della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  7 settembre 1999 con il quale la societa' «Novo
Nordisk  A/S»  ha  ottenuto  il regime di rimborsabilita' e prezzo di
vendita del medicinale «Novorapid» alle seguenti condizioni:
    Penfill  100  U/ml  soluzione  iniettabile  5  cartucce  3 ml uso
sottocutaneo;
    A.I.C. n. 034498030/E (in base 10);
    classe «A»;
    Novolet  100  U/ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite 3
ml uso sottocutaneo;
    A.I.C. n. 034498055/E (in base 10);
    classe «A»;
  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione
del prezzo;
  Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica
del 14-15 giugno 2005;
  Vista  la  deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio
di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore
generale;
                             Determina:

                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'

  La   specialita'   medicinale   NOVORAPID   (insulina   aspart)  e'
rinegoziata come segue:
    confezione:  Penfill  100  U/ml  soluzione iniettabile 5 cartucce
3 ml uso sottocutaneo;
    A.I.C n. 034498030/E (in base 10);
    classe di rimborsabilita': «A»
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 33,39 euro;
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 55,12 euro;
    confezione:  Novolet  100  U/ml  soluzione iniettabile 5 siringhe
preriempite 3 ml uso sottocutaneo;
    A.I.C. n. 034498055/E (in base 10);
    classe di rimborsabilita': «A»;
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 33,39 euro;
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 55,12 euro.
  Per  i  due  anni  successivi alla data di efficacia della presente
determina e' consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory
di  incremento  fatturato  per  i prodotti a base di insulina umana e
aspart  - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato al
3%  (quantita'  di unita' internazionale per il costo medio 2004), di
cui solo il 50% e' imputabile nel tetto di spesa consentito.
  In caso di sfondamento si procedera' ad un ripiano automatico, pari
all'importo  in  eccesso,  attraverso  una  riduzione  temporanea dei
prezzi.