IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  E
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare l'art. 4,
commi  66  e  67,  il  quale  prevede  che  con  uno  o  piu' decreti
ministeriali  sono  stabilite  la  definizione  e le condizioni d'uso
delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti da forno.
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n.
283;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209, e successive modificazioni;
  Vista  la  notifica  effettuata alla Commissione europea ai sensi e
per gli effetti della direttiva 98/34/CE;
  Ritenuta  la  necessita'  di assicurare la trasparenza del mercato,
proteggere  ed  informare  adeguatamente il consumatore attraverso la
definizione  di taluni prodotti dolciari da forno di largo consumo in
relazione alla loro composizione,
Adottano
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
                              Panettone

  1.  La denominazione «panettone» e' riservata al prodotto dolciario
da  forno  a  pasta  morbida,  ottenuto per fermentazione naturale da
pasta  acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata
e   tagliata   in   modo  caratteristico,  di  struttura  soffice  ad
alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida.
  2.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  7,  l'impasto  del panettone
contiene i seguenti ingredienti:
    a) farina di frumento;
    b) zucchero;
    c) uova  di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi,
in  quantita'  tali  da  garantire  non meno del quattro per cento in
tuorlo;
    d) materia grassa butirrica, in quantita' non inferiore al sedici
per cento;
    e) uvetta  e scorze di agrumi canditi, in quantita' non inferiore
al venti per cento;
    f) lievito naturale costituito da pasta acida;
    g) sale.
  3.   E'   facolta'  del  produttore  aggiungere  anche  i  seguenti
ingredienti:
    a) latte e derivati;
    b) miele;
    c) malto;
    d) burro di cacao;
    e) zuccheri;
    f) lievito  avente  i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente  della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite
dell'un per cento;
    g) aromi naturali e naturali identici;
    h) emulsionanti;
    i) il conservante acido sorbico;
    j) il conservante sorbato di potassio.
  4.  Il  calcolo  delle  percentuali degli ingredienti menzionati ai
commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1;
  5.  Il  panettone  e'  prodotto  secondo  il  procedimento  di  cui
all'Allegato II, punto 1.