IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio; Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955; Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale»; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295, del 17 dicembre 2004, concernente la definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno; Considerato la domanda di riconoscimento presentata dal Consorzio servizi legno-sughero; Sentito il parere favorevole del Servizio fitosanitario nazionale espresso nella riunione del 7 giugno 2005, presso il Ministero per le politiche agricole e forestali; Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2004, quale soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, al fine di mettere a punto, per le societa' commerciali aderenti, procedure di ispezione, di registrazione o di accreditamento per la verifica della conformita' ai requisiti del decreto 2 luglio 2004 e dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere. 2. Il Consorzio servizi legno-sughero controlla e coordina tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno ad esso aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario.