IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto   l'Accordo   sull'applicazione   delle  misure  sanitarie  e
fitosanitarie,  stipulato  nell'ambito  della Organizzazione mondiale
del commercio;
  Vista  la Convenzione internazionale per la protezione delle piante
della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;
  Visto  lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15,
della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della
FAO, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale
da imballaggio in legno nel commercio internazionale»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 luglio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  295,  del  17 dicembre  2004, concernente la
definizione  dei  requisiti  necessari  al riconoscimento di soggetti
gestori  per  l'utilizzo  di  un  marchio  specifico da apporre sugli
imballaggi in legno;
  Considerato  la  domanda di riconoscimento presentata dal Consorzio
servizi legno-sughero;
  Sentito  il  parere favorevole del Servizio fitosanitario nazionale
espresso nella riunione del 7 giugno 2005, presso il Ministero per le
politiche agricole e forestali;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto, ai sensi del
decreto   ministeriale   2   luglio   2004,  quale  soggetto  gestore
dell'utilizzo  dello  specifico  marchio  IPPC/FAO  da  apporre sugli
imballaggi  in  legno,  al  fine  di mettere a punto, per le societa'
commerciali  aderenti,  procedure di ispezione, di registrazione o di
accreditamento  per  la  verifica  della conformita' ai requisiti del
decreto  2 luglio 2004 e dei sistemi di certificazione e di marcatura
messi in essere.
  2. Il Consorzio servizi legno-sughero controlla e coordina tutte le
figure  professionali  coinvolte  nella  filiera  degli imballaggi in
legno  ad  esso  aderenti,  comprese  quelle  relative al trattamento
fitosanitario.