IL DIRETTORE GENERALE
             dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
                              di Stato

  Vista  la  legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965,  n.  825,  regime di imposizione
fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato
  Vista  la legge 7 marzo 1985, n. 76, sistema di imposizione fiscale
sui tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto l993, n. 331, convertito con la
legge   29 ottobre   1993,   n.   427,   concernente,   tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi lavorati;
  Visto   l'art.  9  della  direttiva  comunitaria  n.  95/59/CE  del
27 novembre  1995,  relativa  alle  imposte  diverse dall'imposta sul
volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati;
  Vista  la direttiva comunitaria 2002/10/CE del 12 febbraio 2002 che
modifica  la direttiva 92/79/CE, la direttiva 92/80/CE e la direttiva
95/59/CE  per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati;
  Vista  la  raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre
2002  sulla  prevenzione  del  fumo e su iniziative per rafforzare la
lotta   contro   il  tabagismo  con  la  quale  viene,  tra  l'altro,
raccomandato  agli  Stati  membri  di adottare ed attuare appropriate
misure  in  materia  di  prezzi  dei  prodotti del tabacco al fine di
scoraggiarne il consumo;
  Visti  i  commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, con i quali sono
state apportate modificazioni alla legge n. 76/85 sopra richiamata;
  Visto  l'art.  1,  comma  486  della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge  finanziaria  2005),  con  il  quale  e'  stata  attribuita al
Ministero  dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato la delega ad individuare criteri e modalita' per la
fissazione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette;
  Visto  l'art. 1, comma 487 della legge n. 311/2004, con il quale e'
stata  limitata la commercializzazione delle sigarette esclusivamente
in pacchetti da dieci e venti pezzi;
  Vista  la  nota  n.  DCOM/999TP  del  9 giugno 2005 con la quale il
Ministero  della  salute  -  Dipartimento  della  prevenzione e della
comunicazione,    ha    espresso   il   proprio   avviso   favorevole
all'introduzione  di  un  prezzo minimo di vendita delle sigarette, a
norma  delle disposizioni recate dalla legge n. 311/2004, come misura
ulteriore  di  prevenzione  dei  danni  alla  salute  derivanti dalla
esposizione   attiva   e   passiva  al  fumo  di  tabacco,  obiettivo
prioritario  della  politica  sanitaria  dell'Italia  e  della Unione
europea;
  Visto  il  proprio  decreto n. 2005/33976 del 30 giugno 2005 con il
quale  e' stata rideterminata la tabella A di ripartizione dei prezzi
di vendita al pubblico delle sigarette;
  Visti gli andamenti dei consumi registrati nel mercato italiano che
mostrano  un  forte  addensamento  delle  scelte  dei  consumatori su
prodotti appartenenti a determinate fasce di prezzo;
  Visto  il  prezzo  medio  ponderato delle sigarette inscritte nella
tariffa  di  vendita al pubblico, effettivamente commercializzate nel
semestre  1°  gennaio-30  giugno  2005,  pari  a  162,84  euro al kg,
corrispondente a 3,26 euro al pacchetto da 20 sigarette;
  Considerato  che,  per  esigenze di tutela e di difesa della salute
pubblica  volte  al  contenimento  dei consumi di sigarette - in modo
particolare  tra  i  giovani,  piu'  facilmente  indotti  all'uso del
tabacco  lavorato  da  prezzi  di  vendita al dettaglio troppo bassi,
risulta  opportuno introdurre una misura sui prezzi che, nel rispetto
delle  direttive  e  degli  orientamenti  manifestati dalla Comunita'
europea, favorisca il contenimento dell'uso di questi prodotti;
  Considerata  altresi'  l'opportunita' di contemperare l'esigenza di
introdurre  meccanismi  di  dissuasione  dall'uso  dei  prodotti  del
tabacco,  in  particolare  da  parte  dei  giovani, con l'esigenza di
assicurare comunque il previsto livello delle entrate erariali;
  Considerato  che  il  sistema di tassazione delle sigarette prevede
l'applicazione  della  aliquota di base della tassazione sulla classe
di  prezzo  della  sigaretta  piu' venduta, liberamente stabilita dal
mercato  e  determinata  sulla  base  dei quantitativi semestralmente
rilevati  al  1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, per cui appare
opportuno  fissare il valore del prezzo minimo allo stesso livello di
prezzo della sigaretta piu' venduta;
  Ritenuta  l'opportunita',  per  quanto  sopra,  di  introdurre  nel
mercato  italiano  un prezzo minimo di vendita delle sigarette, al di
sotto  del  quale  vietare  la commercializzazione dei prodotti, e di
procedere,  ai  sensi  del  precitato  art. 1, comma 486, della legge
30 dicembre  2004, n. 311, alla individuazione di criteri e modalita'
per  la  fissazione  di  detto prezzo minimo, sulla base dei quali si
dovra'  valutare  l'opportunita' della sua periodica rideterminazione
in  relazione  alle mutevoli situazioni che si registreranno di volta
in volta sul mercato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                   Introduzione del prezzo minimo

  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
introdotto  il  prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette
al di sotto del quale e' vietata la commercializzazione dei prodotti.