IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Romero Tapia Max Santos, nato a Callao
(Peru)  il  21 agosto 1971, cittadino peruviano, diretta ad ottenere,
ai   sensi   l'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale  di  «Ingenero
Quimico»   conseguito   nel dicembre   2001,  presso  la  Universita'
Nazionale  del Callao, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia   della   professione   di   ingegnere  -  sezione  A  settore
industriale;
  Considerato  che  e'  iscritto al «Colegio de Ingenieros» del Peru'
dal marzo 2002;
  Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso di esperienza
professionale nel settore;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 22 febbraio 2005;
  Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria;
  Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo,
per cui appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modificazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni,
per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta
per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro autonomo, rinnovato dalla Questura di Torino il 26 maggio
2004 valido fino al 28 maggio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Romero Tapia Max Santos, nato a Callao (Peru) il 21 agosto
1971, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri  -  Sezione  A  settore  industriale  - e l'esercizio della
professione  in  Italia  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.