Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 Esaminata, nel corso della riunione del 21 luglio 2005, la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di categoria - Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori - della provincia di Varese, in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini»; Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Regione Lombardia con nota n. 17313 del 21 giugno 2005, esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo appresso riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI» Art. 1. L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.