Il Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei  vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio
   1992, n. 164
    Esaminata,  nel  corso  della  riunione  del  21 luglio  2005, la
domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di categoria -
Confagricoltura,  Coldiretti  e Confederazione italiana agricoltori -
della provincia di Varese, in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere
il  riconoscimento  della  indicazione  geografica  tipica  dei  vini
«Ronchi Varesini»;
    Visto  il  parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Regione
Lombardia  con  nota  n.  17313  del  21 giugno  2005, esprime parere
favorevole  accogliendo  l'istanza  di  che trattasi e proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto   dirigenziale,  il
disciplinare di produzione nel testo appresso riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini - via Sallustiana n. 10 -
00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
         PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD
           INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»
                               Art. 1.
    L'indicazione  geografica  tipica «Ronchi Varesini», accompagnata
da  una  delle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di
produzione  e'  riservata  ai  mosti  e  ai  vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti in appresso indicati.