IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
    Visti  i  decreti  di  attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento recante
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
    Vista  la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 novembre
1976,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Colli di Scandiano e di Canossa» ed e' stato
approvato   il  relativo  disciplinare  di  produzione  e  successive
modifiche;
    Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio per la tutela e la
valorizzazione  dei  vini  «Reggiano»  e  «Colli  di  Scandiano  e di
Canossa» di Reggio Emilia, in data 14 maggio 2003, intesa ad ottenere
la  modificazione  del disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;
    Visto   sulla   sopracitata   richiesta  di  modifica  il  parere
favorevole della regione Emilia-Romagna, del 1° settembre 2003, prot.
n. 24765;
    Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  «Colli di Scandiano e di Canossa», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2005;
    Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e nei modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
    Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 e successive
modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2005.