IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  che ha
approvato il codice della strada e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre  1996  ed  i  relativi allegati A e B di attuazione della
direttiva  94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose su strada;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
15 maggio   1997   di   attuazione  della  direttiva  96/86/CE  della
Commissione  che  adegua  al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
28 settembre  1999  di  attuazione  della  direttiva 1999/47/CE della
Commissione  che  adegua per la seconda volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
3 maggio  2001  con  il quale e' stata attuata la direttiva 000/61/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e'
stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 dicembre  2001  di  recepimento  della  direttiva  2001/7CE  della
Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2003  di  recepimento  della  direttiva  2003/28/CE  della
Commissione  che  adatta  per la quarta volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 giugno  2004  di  modifica  al decreto ministeriale 15 maggio 1997
recante   «Attuazione   della   direttiva   96/86/CE   del  Consiglio
dell'Unione  europea  che  adegua  al  progresso tecnico la direttiva
94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
  Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni relative alla
formazione  professionale  dei  conducenti di veicoli che trasportano
merci   pericolose   al   complesso   delle   norme  comunitarie  che
disciplinano  la  materia  e di semplificare le relative procedure di
attuazione.
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti
                 e della navigazione 15 maggio 1997
  1.  Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 15 maggio 1997 e' sostituito dal seguente:
  «2.  La commissione e' composta da un dirigente del Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti con funzione di presidente, da cinque
funzionari   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
appartenenti  all'area  di  inquadramento  non inferiore a C3 e da un
funzionario  del  Ministero  dell'interno  appartenente  all'area  di
inquadramento  non  inferiore  a  C3,  nonche'  da sei rappresentanti
designati  rispettivamente dalla Confindustria, dalla Confartigianato
trasporti, dalla Federchimica, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  affidate  ad un funzionario del
Dipartimento trasporti terrestri.».
  2.  Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 15 maggio 1997 e' sostituito dal seguente:
  «E'  ammessa  la  designazione  di  presidente, membri e segretario
supplenti.».
  3.  Il comma 4 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 15 maggio 1997 e' sostituito dal seguente:
  «Il  presidente,  i  membri ed il segretario della commissione sono
nominati  con  provvedimento  del  capo  Dipartimento per i trasporti
terrestri.».