IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento
                              Dispone:
  1. Istanza per il rilascio del certificato valido ai fini della non
applicazione  della  ritenuta  alla  fonte  di  cui all'art. 11 della
direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, da parte degli
Stati  membri  autorizzati  a  prelevarla  e  che abbiano adottato la
procedura  di  cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della
direttiva medesima.
  1.1. Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza.
  Sono soggetti legittimati a presentare l'istanza ai sensi dell'art.
9,  comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 le persone
fisiche, residenti nel territorio dello Stato, beneficiarie effettive
di  pagamenti  di interessi eseguiti da agenti pagatori stabiliti sul
territorio  degli  Stati  membri  autorizzati a prelevare la ritenuta
alla  fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE e che hanno
adottato   la  procedura  di  cui  alla  lettera b)  del  paragrafo 1
dell'art. 13 della direttiva medesima.
  1.2. Modalita' di presentazione dell'istanza.
  L'istanza,   redatta  in  carta  libera,  deve  essere  presentata,
mediante  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali
similari  o  consegna  diretta, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto.
  1.3. Requisiti dell'istanza.
  L'istanza   deve   contenere   i   seguenti   elementi  a  pena  di
inammissibilita':
    a) nome e cognome del soggetto beneficiario effettivo legittimato
a  presentare  l'istanza,  codice fiscale, residenza anagrafica e, se
diverso dalla residenza anagrafica, domicilio fiscale;
    b) denominazione,  oppure nome e cognome, e indirizzo dell'agente
pagatore  non residente che e' tenuto all'applicazione della ritenuta
di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE negli Stati indicati al
punto 1.1.;
    c) dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai sensi degli art. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante:
      che il soggetto e' residente ai fini fiscali in Italia;
      che  il  soggetto e' il beneficiario effettivo dei pagamenti di
interessi eseguiti dall'agente pagatore;
      il  numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di
tale riferimento, il titolo di credito che produce gli interessi;
    d) sottoscrizione del beneficiario effettivo.
  La  mancata sottoscrizione e' sanata se l'interessato provvede alla
regolarizzazione  dell'istanza  entro  trenta  giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'Ufficio locale.
  L'istanza  puo'  altresi' indicare ulteriori recapiti, di telefax o
telematico,  per  le  eventuali  comunicazioni  istruttorie  da parte
dell'Ufficio locale.
  2. Termini e modalita' di rilascio del certificato.
  Entro  due  mesi  dalla  data di presentazione dell'istanza, ovvero
dalla  data  in  cui  l'istanza  e'  stata  sottoscritta ai sensi del
punto 1.3.,  l'Ufficio  locale rilascia al beneficiario effettivo, in
unico originale, un certificato ai sensi dell'art. 13 della direttiva
2003/48/CE.
  3. Effetti e validita' del certificato.
  Il  certificato rilasciato dall'Agenzia e' valido per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data del rilascio.
  La  presentazione  del  certificato all'agente pagatore di cui alla
lettera b)  del  punto 1.3. del presente provvedimento ha per effetto
la  non  applicazione  della  ritenuta  alla fonte di cui all'art. 11
della  direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a
prelevarla  e  che hanno adottato la procedura di cui alla lettera b)
del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima.
  4. Approvazione  degli  schemi  di  istanza e di certificato di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005.
  4.1 Approvazione  dello  schema  di  istanza  per  il  rilascio del
certificato.
  E'  approvato lo schema di istanza, conforme al contenuto di cui al
punto 1.3, riportato come allegato 1 al presente provvedimento.
  4.2. Approvazione dello schema di certificato.
  E' approvato lo schema di certificato in lingua italiana e inglese,
previsto   al  punto 2.  e  riportato  come  allegato 2  al  presente
provvedimento.
  5. Applicazione  al Principato di Andorra e ai territori dipendenti
e associati.
  Il  presente provvedimento si applica anche ai fini della procedura
prevista  dall'art.  9  dell'Accordo  tra  la  Comunita' europea e il
Principato  di  Andorra  che  stabilisce  misure equivalenti a quelle
definite  nella  direttiva  2003/48/CE,  nonche'  in attuazione delle
corrispondenti  disposizioni  contenute  negli accordi internazionali
conclusi  dall'Italia  con  i territori dipendenti e associati di cui
all'art.  11  del decreto legislativo n. 84 del 2005, qualora essi si
siano  obbligati  a  prelevare la stessa ritenuta alla fonte prevista
dall'art.  11  della  direttiva  2003/48/CE  e  abbiano  adottato  la
medesima  procedura  di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art.
13 della direttiva.
                            Motivazioni.
  La  direttiva  2003/48/CE,  in materia di tassazione dei redditi da
risparmio  sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nel nostro
ordinamento  con  il  decreto  legislativo  n.  84  del  2005,  ha la
finalita'  di  consentire  che  i redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti  di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari
effettivi  che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un
altro  Stato  membro, vengano assoggettati a un'effettiva imposizione
secondo la legislazione interna di quest'ultimo Stato membro.
  Lo  strumento  di  realizzazione  della  finalita' perseguita dalla
direttiva   consiste   nella   messa  in  opera  di  uno  scambio  di
informazioni  automatico  tra  le amministrazioni fiscali degli stati
membri,  con la previsione che soltanto un numero limitato di Stati -
Belgio,  Lussemburgo  e  Austria  - potranno applicare per un periodo
transitorio, in luogo dello scambio di informazioni, una ritenuta sui
redditi da risparmio.
  L'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  84  del  2005  disciplina
l'ipotesi  prevista  dall'art. 13 della direttiva, in base alla quale
il  beneficiario  effettivo  puo'  chiedere la non applicazione della
ritenuta  alla  fonte  da  parte  degli  Stati  membri  autorizzati a
prelevarla  e  che  abbiano adottato la procedura di presentazione da
parte  del  beneficiario effettivo di apposito certificato rilasciato
dall'autorita' competente dello Stato membro di cui egli e' residente
ai fini fiscali.
  Inoltre  l'accordo  tra  la  comunita'  europea  e il Principato di
Andorra  che  stabilisce  misure  equivalenti a quelle definite nella
direttiva   2003/48/CE,  prevede  all'art.  9  analoga  procedura  di
certificazione  nei  confronti  delle persone fisiche residenti negli
Stati  membri,  che  siano  effettive  beneficiarie  di  pagamenti di
interessi  eseguiti  da  agenti pagatori stabiliti sul territorio del
Principato di Andorra.
  Con riferimento, infine, ai territori dipendenti e associati di cui
all'art.  11  del  decreto legislativo n. 84 del 2005, alcuni di essi
hanno concluso con l'Italia accordi, in corso di perfezionamento, nei
quali  si  obbligano ad applicare, nel periodo transitorio, la stessa
ritenuta  alla  fonte  prevista  per  il  Lussemburgo,  il  Belgio  e
l'Austria.
  Conseguentemente,  detti  accordi  prevedono la possibilita' che il
territorio   adotti  nella  propria  legislazione  una  procedura  di
certificazione  corrispondente  a  quella prevista dall'art. 13 della
direttiva.
  Ai  sensi  dell'art.  9  del decreto legislativo n. 84 del 2005, il
rilascio  del certificato costituisce oggetto di apposita istanza, da
presentare all'Agenzia delle entrate.
  Il  presente  provvedimento da' attuazione al dispositivo contenuto
nel citato art. 9.
Riferimenti normativi.
  a) Disciplina normativa di riferimento:
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
testo   unico  recante  disposizioni  in  materia  di  documentazione
amministrativa;
    direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di  tassazione  dei  redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva  2004/66/CE del
Consiglio, del 26 aprile 2004;
    decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di
protezione dei dati personali;
    legge   31 ottobre   2003,   n.  306  recante  «disposizioni  per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»;
    decisione del consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di
applicazione della direttiva 2003/48/CE;
    accordo  tra  la Comunita' europea e il Principato di Andorra che
stabilisce  misure  equivalenti  a  quelle  definite  nella direttiva
2003/48/CE, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2004;
    decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;
    art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005;
  b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 - art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68,  comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a) statuto dell'Agenzia delle entrate - art. 5, comma 1; art.
6, comma 1.
  c) Organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia
delle entrate:
    regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - art.
2, commi 1 e 4.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2005
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara