IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, in particolare il comma 9
dell'art. 6;
  Visti  il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  stato  emanato  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila, nonche' le successive modificazioni;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di  questa  Universita'  (senato accademico e
consiglio di amministrazione del 25 maggio 2005);
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  5 luglio  2005,  prot.  n. 2482, con la quale lo
stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle
modifiche proposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Viene  integrato  l'art.  11  dello  statuto dell'Universita' degli
studi  dell'Aquila,  vengono  inoltre  inseriti  nuovi  articoli, nel
titolo  VII  ridenominato  «Altri organi», con successivo scorrimento
della numerazione dei titoli:
                             Titolo VII
                            ALTRI ORGANI
  Art. 32 - Difensore degli studenti
  Art. 33 - Comitato per le pari opportunita'
  Art. 34 - Commissione etica di Ateneo
                              Art. 11.
                             Il preside
  1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca  e presiede il
consiglio  di facolta', ne attua le deliberazioni, convoca e presiede
la  giunta  di facolta' (ove costituita). Il preside cura il regolare
svolgimento  delle attivita' didattiche della facolta', e' membro del
senato   accademico,  esercita  tutte  le  attribuzioni  demandategli
dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   statuto   e  dai
regolamenti.
  Il  preside  inoltre  ha  la  responsabilita'  dei servizi generali
didattici ed organizzativi della facolta'.
  2.  Il  preside  viene  eletto tra i professori di prima fascia dal
consiglio  di  facolta'  nella composizione di cui al successivo art.
12,  comma  1,  ed  e'  nominato con decreto rettorale. L'elezione si
svolge  a  scrutinio  segreto  ed  in  prima  votazione a maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto  al voto. Per le eventuali votazioni
successive e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
  3.  Il preside dura in carica tre anni e di norma e' immediatamente
rieleggibile  una  sola  volta. Eventuali rielezioni successive hanno
durata  biennale  e  possono  avvenire  solo  in prima votazione ed a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
  4. Le ulteriori modalita' di elezione del preside sono disciplinate
dal regolamento generale di Ateneo.
  5.  La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di
direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione
e con la posizione di professore a tempo definito.
  6.  Il  preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo  pieno  un  vicepreside  che,  oltre  a  coadiuvare  il preside
nell'esercizio  delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le
funzioni  in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di
vicepreside  e'  incompatibile con quella di rettore, di prorettore e
di  direttore  di  dipartimento  e  suo  vicario.  Il  vicepreside e'
nominato  con  decreto  del  rettore  ed  il suo mandato coincide con
quello del preside.
                             Titolo VII
                            ALTRI ORGANI
                              Art. 32.
                      Difensore degli studenti
  1.  Il  difensore  degli studenti e' nominato con decreto rettorale
previa  elezione da parte del senato accademico entro una rosa di tre
candidati,  esterni  all'Universita',  designati dal rettore d'intesa
con  il  consiglio  studentesco  e  scelti  tra persone di comprovata
competenza  ed  esperienza  giuridico-amministrativa, indipendenza di
giudizio  ed  imparzialita',  per  un periodo di tre anni accademici,
rinnovabile  immediatamente  per  una  sola  volta.  Il  consiglio di
amministrazione, sentito il senato accademico, determina l'indennita'
spettante a tale organo.
  2.  Il  difensore  degli  studenti  e' a disposizione di questi per
assisterli  nell'esercizio  dei loro diritti e per ricevere eventuali
reclami o doglianze. Il difensore puo' chiedere atti o chiarimenti ad
ogni  ufficio  o  struttura  dell'Ateneo  e riferisce direttamente al
rettore  che,  in  relazione  al  caso  concreto,  adotta gli atti di
competenza. Gli studenti che si rivolgono al difensore hanno diritto,
a  loro  richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro
elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso
ai documenti amministrativi.
  3. Il difensore degli studenti puo' sottoporre al senato accademico
argomenti  o  decisioni volte al miglioramento della qualita' di vita
degli studenti.
  4.  Il difensore degli studenti agisce con il supporto dell'ufficio
rapporti con il corpo studentesco.
                              Art. 33.
                  Comitato per le pari opportunita'
  1.  Il  comitato  per  le pari opportunita' promuove iniziative per
l'attuazione  delle  pari  opportunita'  e  la  valorizzazione  della
differenza  tra  uomo  e  donna  ai  sensi della vigente legislazione
italiana  e  comunitaria,  vigila  sul  rispetto del principio di non
discriminazione   di   genere   e   assicura  sostegno  alle  persone
diversamente  abili.  Segnala  al  rettore  e  agli organi di governo
dell'Ateneo specifici ambiti di intervento.
  2.  La  composizione,  la designazione dei membri del comitato e le
modalita'  di  funzionamento  dello  stesso  sono  demandate  ad  uno
specifico regolamento.
                              Art. 34.
                     Commissione etica di Ateneo
  1.  La  commissione  etica di Ateneo vigila sul rispetto del codice
deontologico   dei   docenti,   degli   studenti   e   del  personale
tecnico-amministrativo.  A  tal  proposito  al  termine  di ogni anno
accademico la commissione presenta al senato accademico una relazione
sul rispetto del codice deontologico.
  2.  La  commissione  etica e' composta da un professore ordinario a
tempo  pieno,  che  svolge  le  funzioni di presidente, un professore
associato a tempo pieno, un ricercatore confermato a tempo pieno, due
rappresentanti  del  personale tecnico-amministrativo e il presidente
del  consiglio  studentesco,  nominati dal rettore, sentito il senato
accademico.