IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                             di concerto
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  capo  III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
che  prevede  l'effettuazione  di  versamenti  unitari, con eventuale
compensazione,   delle   imposte,  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  e  dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso
decreto legislativo;
  Visto  l'art.  28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241
del   1997,   il   quale  prevede  che  i  versamenti  unitari  e  la
compensazione   si   applicano,  a  decorrere  dal  1999,  oltre  che
all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL),  all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza
per  i  lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale
per  la  previdenza  per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI),
anche  agli  enti  e  casse previdenziali individuati con decreto del
Ministero  delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  l'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito
dall'art.   76  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  il  quale
stabilisce  che  l'Istituto  nazionale  di previdenza dei giornalisti
italiani  (INPGI),  ai  sensi  delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564,
9 novembre  1955,  n.  1122,  e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce, in
regime  di  sostitutivita',  le  forme di previdenza obbligatorie nei
confronti  dei  giornalisti  professionisti  e praticanti e provvede,
altresi',  ad  analoga  gestione  anche  in  favore  dei  giornalisti
pubblicisti  di  cui  all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge
3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato
di natura giornalistica;
  Visto  l'art.  1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994,  n.  509,  che  ha  previsto, tra l'altro, la trasformazione di
alcuni enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
tra  cui  l'INPGI,  in  persone  giuridiche  private e che gli stessi
continuano  a  svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in
atto   riconosciute   a   favore  delle  categorie  di  lavoratori  e
professionisti  per  le  quali  sono stati originariamente istituiti,
ferma   restando   la   obbligatorieta'   della  iscrizione  e  della
contribuzione;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  e  gli  sono  state trasferite le funzioni dei Ministeri del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  delle
finanze;
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in
precedenza  svolte  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale;
  Visto  l'art.  62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a
svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad
apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
  Visto  l'atto n. 207 del 7 dicembre 2004, con il quale il consiglio
di  amministrazione  dell'INPGI  ha  deliberato  che le contribuzioni
dovute   all'Istituto  stesso  dai  datori  di  lavoro  sono  versate
attraverso il sistema di riscossione unificata di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III
del  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, si applicano anche
all'Istituto   nazionale   di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
(INPGI).
  2.  Le  modalita'  di  trasmissione  dei  flussi  informativi  e il
rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste
dal   comma  1  sono  disciplinati  con  convenzione,  stipulata  tra
l'Agenzia delle entrate e l'INPGI.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2005
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni