Agli  assessorati  alla  Sanita'  delle
                              regioni e province autonome
                              Alle Associazioni di categoria
                              Ai CAA e Organismi delegati
                              Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
                              e, per conoscenza
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali - Dipartimento della qualita'
                              dei   prodotti   agroalimentari  e  dei
                              servizi
                              Ad AGEA
                              Al  Sottosegretario  di Stato sen. avv.
                              Cesare Cursi
  Il  regolamento  (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003
istituisce  un  sistema  di  identificazione e di registrazione degli
animali delle specie ovina e caprina. Nelle more della definizione di
taluni   aspetti   particolari   della   gestione   del   sistema  di
identificazione e registrazione degli ovicaprini da adottarsi tramite
l'approvazione   di   uno   apposito  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  natura  regolamentare,  visto  che  in  ogni  caso il
regolamento  prescrive l'adempimento di specifici obblighi a far data
dal  9 luglio  2005,  si  ritiene opportuno fornire le indicazioni di
seguito riportate.
  Ogni  azienda ovvero qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso
di   allevamenti   all'aperto,  qualsiasi  ambiente  in  cui  vengono
detenuti,  allevati  o  manipolati  animali,  a  titolo  permanente o
provvisorio,   ad   eccezione   degli  ambulatori  o  delle  cliniche
veterinari,  deve  essere  identificata  e  registrata,  da parte dei
servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nella banca
data  nazionale  attivata presso il centro servizi nazionale dell'IZS
dell'Abruzzo e Molise riportando le seguenti informazioni:
    a) il codice di identificazione dell'azienda;
    b) l'indirizzo   dell'azienda   e  le  coordinate  geografiche  o
un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda;
    c) il   nome,  l'indirizzo,  codice  fiscale  e  l'attivita'  del
detentore;
    d) il nome, l'indirizzo e codice fiscale e del proprietario;
    e) le specie di animali;
    f) il tipo di produzione;
    g) un  campo  dati  riservato  all'autorita' competente affinche'
questa  possa  inserirvi  informazioni  di  tipo  sanitario,  come le
restrizioni   sugli  spostamenti,  lo  status  o  altre  informazioni
pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.
  Il  proprietario  degli  animali  e'  tenuto  a  fornire ai servizi
veterinari  delle  ASL  territorialmente  competenti  ai  fini  della
registrazione   in   BDN  le  informazioni  aggiornate  di  cui  alle
precedenti lettere a) - f) nonche' ogni eventuale variazione entro 30
giorni  dal  verificarsi della stessa. I servizi veterinari delle ASL
territorialmente  competenti  entro  e  non oltre il 31 dicembre 2005
provvederanno a completare la registrazione in BDN delle informazioni
riguardanti  tutte  le  aziende  in  cui  sono allevati animali della
specie ovina e caprina.
  Tutti  gli  animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono
essere  identificati  entro  il termine di sei mesi a decorrere dalla
nascita  dell'animale  e  in  ogni  caso  prima  che  l'animale lasci
l'azienda in cui e' nato.
  Gli  animali  sono  identificati  mediante  due  distinti  mezzi di
identificazione   consistenti  il  primo  in  un  marchio  auricolare
applicato  all'orecchio  sinistro  e conforme alle caratteristiche di
cui  all'allegato  A, Parte I - e il secondo in un marchio auricolare
simile  al  primo  ovvero in un tatuaggio riportante lo stesso codice
del primo mezzo di identificazione applicato all'orecchio destro. Nel
caso  in  cui  l'autorita'  competente  autorizzi  il  tatuaggio come
secondo  mezzo  identificativo  questo dovra' riguardare soltanto gli
animali  non  destinati  agli scambi ne' all'esportazione verso paesi
terzi.
  I  marchi auricolari e il tatuaggio riportano in maniera indelebile
un  codice identificativo individuale emesso dal numeratore nazionale
allocato  presso il CSN di Teramo formato dalle lettere IT seguite da
un  codice  costituito  da  13  cifre.  I marchi auricolari una volta
applicati  agli  animali  non  possono  essere  riutilizzati e devono
essere  apposti  in  un  punto  chiaramente  visibile  a distanza. In
aggiunta  alle  suddette  informazioni  l'autorita'  competente  puo'
autorizzare  l'utilizzo  di  un  codice  a  barre  nonche' consentire
l'indicazione di informazioni complementari da parte del detentore, a
condizione che il numero di identificazione rimanga leggibile.
  Per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di utilizzare come secondo
mezzo  di  identificazione  un  identificativo elettronico cosi' come
previsto  dal  regolamento  e  le cui caratteristiche sono illustrate
nell'allegato  A - parte II si fa presente che la scrivente Direzione
generale  di  concerto  con  le altre Amministrazioni coinvolte si e'
attivata   per  risolvere  i  problemi  sia  di  natura  tecnica  che
amministrativa  tuttora esistenti al fine di consentirne l'impiego il
piu' presto possibile.
  In   alternativa   ai   mezzi  di  identificazione  precedentemente
descritti  gli  animali destinati ad essere macellati prima dell'eta'
di  dodici mesi e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari
ne'  all'esportazione  verso  i paesi terzi, sono identificati con un
marchio   auricolare  apposto  all'orecchio  sinistro  conforme  alle
caratteristiche  di cui all'allegato A, parte II. Il suddetto marchio
auricolare   deve   indicare  almeno  il  codice  di  identificazione
dell'azienda  di  nascita.  Qualora tali animali siano detenuti oltre
l'eta'   di   dodici   mesi   ovvero   siano  destinati  agli  scambi
intracomunitari  o  all'esportazione  verso paesi terzi devono essere
reidentificati con il doppio sistema descritto precedentemente.
  Gli   animali   originari  di  un  altro  Stato  membro  conservano
l'identificazione  iniziale  mentre gli animali importati da un paese
terzo  che abbiano subito dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti
dal  decreto  legislativo del 3 marzo 1993, n. 93 e che rimangano nel
territorio  nazionale  sono identificati nell'azienda di destinazione
nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore
ai  14  giorni  successivi ai controlli suddetti e comunque prima che
lascino  l'azienda.  L'identificazione  iniziale effettuata dal paese
terzo  e'  iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice di
identificazione assegnato. Tuttavia tale nuova identificazione non e'
necessaria  per  un  animale  destinato  ad essere macellato se viene
trasportato   direttamente  da  un  posto  di  ispezione  veterinaria
frontaliero  a  un  macello  situato  nel  territorio  nazionale e se
l'animale  viene  macellato  nei  5  giorni  lavorativi successivi ai
controlli effettuati nel posto di ispezione frontaliera.
  I  marchi auricolari sono assegnati all'allevamento, distribuiti ed
applicati  agli  animali  secondo modalita' definite nell'allegato B.
Nessun  mezzo di identificazione puo' essere tolto o sostituito senza
l'autorizzazione  dell'autorita'  competente.  Qualora  il  mezzo  di
identificazione  sia  diventato illeggibile o sia andato perso, viene
apposto  al  piu'  presto  un  mezzo  di  identificazione sostitutivo
recante  lo  stesso  codice. In aggiunta al codice e separatamente da
esso,  il mezzo di identificazione sostitutivo deve recare un marchio
con  il  suo  numero di versione (es. IT0000123456789-l). L'autorita'
competente     puo'     autorizzare    l'utilizzazione    di    mezzi
d'identificazione  sostitutivi  recanti  un  codice diverso da quello
riportato  sul  marchio  smarrito o divenuto illeggibile, purche' non
sia  compromesso  l'obiettivo della rintracciabilita', in particolare
per  gli  animali  identificati  con  la modalita' di identificazione
semplificata.  In tal caso il detentore degli animali avra' l'obbligo
di  riportare  nel  registro  di stalla tutti i codici individuali al
fine  di  poter  garantire  il  legame tra codice precedente e codice
sostitutivo.
  I  detentori degli animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono
un  registro  aggiornato contenente le informazioni di cui al modello
riportato nell'allegato C. Il registro puo' essere tenuto manualmente
o  in  modo  informatizzato  e  deve  essere disponibile in qualsiasi
momento  presso  l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorita'
competente  per un periodo minimo che non puo' essere inferiore a tre
anni dall'ultima registrazione effettuata.
  Nel  caso  in  cui le informazioni previste dal registro siano gia'
contenute nei dati registrati in BDN la tenuta del registro aziendale
e'  facoltativa.  Le informazioni riguardanti gli animali in partenza
dall'azienda  possono  non essere registrate nel registro di carico e
scarico qualora allo stesso sia legata una copia o copia conforme del
documento   di  trasporto.  Ciascun  detentore  di  animali  fornisce
all'autorita'   competente,   su  richiesta,  tutte  le  informazioni
relative  all'origine,  all'identificazione  e,  se  del  caso,  alla
destinazione  degli  animali  di  cui  e' stato proprietario o che ha
tenuto,  trasportato,  commercializzato  o macellato negli ultimi tre
anni.
  E'  consentito  utilizzare fino ad esaurimento i registri aziendali
gia'  vidimati  prima del 9 luglio 2005 a patto che vengano integrati
con le informazioni aggiuntive previste dal regolamento.
  A  decorrere  dal  9 luglio  2005,  ad  ogni  loro  spostamento sul
territorio  nazionale tra due aziende diverse ovvero tra un'azienda e
un  macello,  gli  animali  devono  essere  scortati dal documento di
trasporto   basato   su   un  modello  conforme  a  quanto  riportato
all'allegato D,  e  compilato  dal  detentore e dal trasportatore. Il
detentore  dell'azienda  di  destinazione  conserva  il  documento di
trasporto  per  un  periodo  minimo  non inferiore a tre anni. Dietro
richiesta,  esso  ne fornisce una copia all'autorita' competente. Nel
caso  in  cui  le informazioni previste dal documento di trasporto ad
eccezione  della  firma  del  detentore,  siano state preventivamente
registrate  nella banca dati nazionale, l'utilizzo di detto documento
di trasporto non e' obbligatorio.
  Fino  alla  data  del  31 dicembre  2007 e' consentito utilizzare i
modelli  4  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 317/96
integrandoli   in  maniera  chiara  con  le  informazioni  aggiuntive
previste dal regolamento.
  Nella  Banca  dati  nazionale  oltre  alle informazioni riguardanti
l'azienda  cosi'  come  precedentemente  specificato, dovranno essere
inserite anche le seguenti informazioni:
    a) il   numero   totale   di   ovini   e   di   caprini  presenti
nell'allevamento  cosi'  come rilevato nel corso del mese di marzo di
ogni anno e la data in cui e' stato effettuato il rilevamento;
    b) i    codici    identificativi   degli   animali   identificati
individualmente a partire dalla data del 1° gennaio 2008;
  Ciascuno  spostamento  degli  animali  deve essere registrato nella
banca dati riportando le seguenti informazioni:
    c) il numero di animali spostati;
    d) il codice di identificazione dell'azienda di partenza;
    e) la data di partenza;
    f) il codice di identificazione dell'azienda di arrivo;
    g) la data di arrivo;
    h)   i   codici   identificativi   degli   animali   identificati
univocamente  e  che  sono  oggetto di movimentazione a partire dalla
data del 1° gennaio 2008.
  La registrazione dell'informazione riguardante i codici individuali
degli animali non e' obbligatoria.
  Le  informazioni di cui alle lettere a) - h) sono registrate in BDN
direttamente  dal  detentore entro 7 giorni dall'evento ovvero da uno
dei  soggetti  delegati. In quest'ultimo caso la registrazione in BDN
viene  effettuata  dai  soggetti  delegati entro il termine di cinque
giorni  lavorativi  a  decorrere  dal  momento  del ricevimento della
comunicazione da parte del detentore.
  Ai  fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione dei dati
in  BDN  previsti  dal  regolamento  il  detentore,  ove non provveda
direttamente,   puo'  avvalersi  del  servizio  veterinario  dell'ASL
competente  per  territorio  o  degli organismi di cui all'art. 4 del
decreto  legislativo  del 15 giugno 2000, n. 188, o dell'Associazione
italiana  allevatori  e delle associazioni ad essa aderenti, inviando
preventiva comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente.
Le  modalita' operative per l'assolvimento dei suddetti obblighi sono
quelle  gia'  sperimentale  per  l'anagrafe bovina limitatamente alle
parti applicabili e sono consultabili on line sul sito della BDN.
  Si raccomanda la massima diffusione della presente nota.
    Roma, 28 luglio 2005
                        Il direttore generale
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
                              Marabelli