IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
pecorino  Canestrato  di  Moliterno, con sede in Moliterno (Potenza),
intesa  ad  ottenere la registrazione della denominazione «Canestrato
di  Moliterno stagionato in fondaco», ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 63950 del 18 luglio 2005 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio  per  la tutela del
pecorino  Canestrato  di Moliterno, ha chiesto la protezione a titolo
transitorio   della   stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto
regolamento  (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando
lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della
indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo 2  del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Considerato altresi', che i produttori italiani i quali, almeno nei
cinque  anni antecedenti la data di registrazione della denominazione
«Canestrato    di    Moliterno    stagionato   in   fondaco»,   hanno
ininterrottamente  utilizzato la stessa, hanno diritto di ottenere la
concessione del periodo di adeguamento previsto dall'art. 5 paragrafo
5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra richiamato;
  Ritenuto  che  tale  periodo  di adeguamento debba essere accordato
agli  aventi  diritto  anche  nel  periodo  di  protezione  nazionale
transitoria;
  Considerato che la Auricchio S.p.a., via Dante, 27 - 26100 Cremona,
e  la  Cen.Tra.L.  Centro Trasformazione Latte, S.S. 131, km 40.250 -
09027  Serrenti  (Cagliari),  hanno  dimostrato  di  aver  utilizzato
ininterrottamente   la   predetta   denominazione   nei  cinque  anni
precedenti l'emanazione del presente decreto;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Canestrato
di  Moliterno  stagionato  in  fondaco»,  in  attesa  che l'organismo
comunitario  decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione
geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata del Consorzio per la
tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, assicuri la protezione a
titolo   transitorio   e  a  livello  nazionale  della  denominazione
«Canestrato   di   Moliterno   stagionato  in  fondaco»,  secondo  il
disciplinare  di produzione allegato alla nota n. 63950 del 18 luglio
2005, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  denominazione  «Canestrato  di  Moliterno  stagionato in
fondaco».