IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, con sede in Moliterno (Potenza), intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 63950 del 18 luglio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Considerato altresi', che i produttori italiani i quali, almeno nei cinque anni antecedenti la data di registrazione della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», hanno ininterrottamente utilizzato la stessa, hanno diritto di ottenere la concessione del periodo di adeguamento previsto dall'art. 5 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra richiamato; Ritenuto che tale periodo di adeguamento debba essere accordato agli aventi diritto anche nel periodo di protezione nazionale transitoria; Considerato che la Auricchio S.p.a., via Dante, 27 - 26100 Cremona, e la Cen.Tra.L. Centro Trasformazione Latte, S.S. 131, km 40.250 - 09027 Serrenti (Cagliari), hanno dimostrato di aver utilizzato ininterrottamente la predetta denominazione nei cinque anni precedenti l'emanazione del presente decreto; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 63950 del 18 luglio 2005, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco».