IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino
Pescarese»  riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della
procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  27 ottobre  1999  con  il  quale  la «Camera di
commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Pescara» e' stata
designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del  regolamento  (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di
origine  protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine
di oliva;
  Visto   il  decreto  16 luglio  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata alla «Camera di commercio,
industria,  agricoltura  e artigianato di Pescara» e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  20 novembre  2002  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
16 luglio  2002,  e'  stato  differito  di  novanta giorni a far data
dall'8 dicembre 2002;
  Visto  il  decreto  26 febbraio  2003  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
16 luglio  2002  e 20 novembre 2002, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dall'8 marzo 2003;
  Visto  il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
16 luglio  2002,  20 novembre  2002  e  26 febbraio  2003,  e'  stato
differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;
  Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
16 luglio  2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003,
e'  stato  differito  di  centoventi giorni a far data dal 3 novembre
2003;
  Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
16 luglio  2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e
24 ottobre  2003,  e' stato differito di centoventi giorni a far data
dal 3 marzo 2004;
  Visto  il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
16 luglio  2002,  20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003,
24 ottobre  2003 e 12 febbraio 2004, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 1° luglio 2004;
  Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
16 luglio  2002,  20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003,
24 ottobre   2003,  12 febbraio  2004  e  31 maggio  2004,  e'  stato
differito di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004;
  Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
16 luglio  2002,  20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003,
24 ottobre  2003,  12 febbraio  2004,  31 maggio  2004 e 28 settembre
2004,  e'  stato  differito  di  centoventi  giorni  a  far  data dal
25 febbraio 2005;
  Considerato  che  la «Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato  di  Pescara»  ha  dimostrato  di  aver  adeguato in modo
puntuale  il  piano  di controllo predisposto per la denominazione di
origine  protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine
di  oliva,  allo  schema  tipo  e  di possedere la struttura idonea a
garantire  l'efficacia  dei  controlli sulla denominazione di origine
protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Aprutino
Pescarese»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Pescara»  con  sede in via Conte di Ruvo n. 2 - Pescara, e' designato
quale  autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di
controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
n.  2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino
Pescarese»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, registrata in
ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento
(CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.