IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Tudorancea  Ileana  Beatris,  nata
1'8 dicembre  1967  a  Brasov (Romania), cittadina rumena, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale  rumeno  di  «Inginer - Profilul Forestier -
Specializarea Industria Lemnului», conseguito presso l'«Universitatea
Transilvania»  di  Brasov  (Romania)  nella sessione di giugno 1991 e
rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiintei» rumeno in data
20 giugno 1991, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Vista l'attivita' professionale svolta dal 1995 al 2003 in Romania,
come documentato in atti;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle
sedute del 22 febbraio 2005, del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
  Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nella seduta del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive
modifiche,   per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso
di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo'
richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata dalla questura di Ravenna a tempo indeterminato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Tudorancea  Ileana  Beatris, nata 1'8 dicembre 1967 a
Brasov   (Romania),  cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.