IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Vita Vernel Daniel, nato 1'11 luglio 1967
a  Bumbesti  Jiu (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale
rumeno  di  «Inginer - Profilul Constructii - Specializarea Caiferate
Drumuri  si  Poduri»  conseguito  presso l'«Universitatea tecnica din
Timisoara»  di  Timisoara  (Romania)  nella sessione di giugno 1992 e
rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiintel» rumeno in data
11 luglio 1992, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Vista  l'attivita' professionale svolta dal 1993 al 1997 e dal 2000
al  2001  in Romania e l'attivita' di collaborazione svolta in Italia
presso  studi  professionali dal 2002 al 2005, cosi' come documentato
in atti;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 28 aprile 2005;
  Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nelle sedute sopra indicate;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modifiche,  e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999,  e  successive  modifiche per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/ 1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla questura di Modena in data 8 maggio 2002, rinnovato
il 23 febbraio 2004 con validita' fino al 23 febbraio 2006 per motivi
familiari;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Vita  Vernel Daniel, nato 1'11 luglio 1967 a Bumbesti Jiu
(Romania),  cittadino  rumeno, e riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.