IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Vita Vernel Daniel, nato 1'11 luglio 1967 a Bumbesti Jiu (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer - Profilul Constructii - Specializarea Caiferate Drumuri si Poduri» conseguito presso l'«Universitatea tecnica din Timisoara» di Timisoara (Romania) nella sessione di giugno 1992 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiintel» rumeno in data 11 luglio 1992, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Vista l'attivita' professionale svolta dal 1993 al 1997 e dal 2000 al 2001 in Romania e l'attivita' di collaborazione svolta in Italia presso studi professionali dal 2002 al 2005, cosi' come documentato in atti; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/ 1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Modena in data 8 maggio 2002, rinnovato il 23 febbraio 2004 con validita' fino al 23 febbraio 2006 per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Al sig. Vita Vernel Daniel, nato 1'11 luglio 1967 a Bumbesti Jiu (Romania), cittadino rumeno, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.