IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Ploscaru Ioan, nato il 25 marzo 1961 a
Podoleni  (Neamt - Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale
rumeno  di inginer - profilul electric - specializarea electrotehnica
conseguito  presso  l'«Institutul  Politehnic  Gh.  Asachi»  di  Iasi
(Romania)  nella sessione di giugno 1986 e rilasciato dal «Ministerul
Educatiei  si  Inva-tamantului»  rumeno  in data 24 novembre 1986, ai
fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione
di ingegnere;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 22 febbraio 2005 e del 27 maggio 2005;
  Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nelle sedute sopra indicate;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  modifiche  e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche  per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Roma in data 28 marzo 2003, rinnovato il
29 novembre 2004 con validita' fino al 29 novembre 2006 per motivi di
lavoro subordinato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Ploscaru  Ioan, nato il 25 marzo 1961 a Podoleni (Neamt -
Romania),  cittadino  rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri  sezione A - settore industriale e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.