IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005, n. 90 e, in particolare,
l'art.  4,  comma  2,  nel  quale  si  dispone  che  agli  interventi
all'estero  del  Dipartimento della protezione civile si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 luglio  2005 nel quale si rappresenta lo stato di grave criticita'
in atto nella Repubblica dell'Angola in relazione alla grave epidemia
di febbre emorragica di Marburg in atto;
  Considerato  che  per  contribuire  alla  risoluzione  del predetto
contesto  di criticita' il Dipartimento della protezione civile e' in
grado   di   fornire  fondamentali  contributi  connessi  all'elevata
caratterizzazione  specialistica  ed  operativa delle proprie risorse
umane e strumentali;
  Ritenuto  necessario, al fine di coadiuvare la Repubblica d'Angola,
avviare  ogni iniziativa utile ad assicurare le attivita' di soccorso
per contrastare la predetta epidemia;
  Considerato,  pertanto, che per avviare tale attivita' di soccorso,
la  prima  assistenza  ed  il ritorno alle normali condizioni di vita
delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  in  esame occorre inviare
risorse  umane  e  materiali,  nonche'  attivare  le  componenti  del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Vista  la  nota  del  20 luglio  2005, con la quale il Dipartimento
della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per  assicurare  il  necessario  coordinamento  con  le attivita' del
Ministero  degli  affari esteri, ha partecipato al predetto Dicastero
il  proprio intendimento di porre in essere ogni necessaria azione in
relazione all'epidemia in atto nella Repubblica d'Angola;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per assicurare ogni utile intervento in favore della popolazione
della  Repubblica  d'Angola  colpita  dalla  grave epidemia di febbre
emorragica   di   Marburg   in   atto  nel  predetto  territorio,  il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei   Ministri  e'  autorizzato  a  porre  in  essere  le  iniziative
necessarie,  anche  mediante  acquisizione ed utilizzazione di beni e
materiali.
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  e',  altresi',  autorizzato  a  consentire
l'utilizzazione  da parte delle autorita' locali dei necessari beni e
materiali  da  impiegare  per  consentire il pieno e completo ritorno
alle normali condizioni di vita della popolazione interessata.
  3.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del  Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile e sulla base
di  specifica  motivazione,  puo' derogare, nel rispetto dei principi
generali  dell'ordinamento  giuridico,  delle direttive comunitarie e
della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
    decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel
rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n.
93/36.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede a carico del Fondo della protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi