IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  4,  comma  1,  del sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65 concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Visto  il  decreto  del 13 marzo 1998, modificato successivamente
con  decreti  di  cui  l'ultimo in data 22 marzo 2004 con il quale e'
stato   registrato   in  via  provvisoria  al  n.  9560  il  prodotto
fitosanitario  denominato  «Sunrice»,  contenente  la sostanza attiva
ethoxysulfuron, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede
legale in Milano, viale Certosa n. 130;
    Visto  il  decreto  ministeriale del 20 giugno 2003 di inclusione
della  sostanza  attiva  ethoxysulfuron  nell'allegato  1 del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della direttiva
2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;
    Vista  la  domanda presentata in data 8 ottobre 2003 dall'Impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la  trasformazione da provvisoria a
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
    Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla
Commissione  Consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo   1995,   n.   194,   relativamente   alla   conferma  della
registrazione  provvisoria  del  prodotto  di  cui  trattasi, fino al
30 giugno  2013  (data  di  scadenza  dell'inclusione  della sostanza
attiva  in allegato I, alle condizioni stabilite dal suddetto decreto
di inclusione;
    Vista  la  nota  dell'Ufficio del 21 marzo 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
    Viste  le  note  pervenute  in  data  21  e 30 giugno 2005 da cui
risulta  che  la  suddetta  impresa ha ottemperato a quanto richiesto
dall'Ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    E'  confermata  fino  al  30 giugno  2013  la  registrazione  del
prodotto  fitosanitario  denominato SUNRICE a nome dell'Impresa Bayer
Cropscience  S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130,
registrato  al  n.  9560  con  decreto  del 15 marzo 1998, modificato
successivamente  con  decreti  di cui l'ultimo in data 22 marzo 2004,
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nella etichetta
allegata al presente decreto.
    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-200-500.
    Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dagli  stabilimenti delle imprese estere Bayer Cropscience
GmbH,     Wolfenbuttel-Germania;     SBM     Formulation     -    St.
Marcel-Marsiglia-Francia    e    confezionato    nello   stabilimento
dell'impresa Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina).
    Sono  approvate  quale  parte  integrante del presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 21 luglio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli