IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel comune di Lipari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2002, recante «Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari»; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225, del 2 luglio 2002 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266, del 7 marzo 2003 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, recante «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del 10 settembre 2004 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante «Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005 e n. 3449 del 15 luglio 2005; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3404 del 25 febbraio 2005, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti ed iniziati il 26 settembre 1997», ed in particolare l'art. 1, con il quale il prof. Luigi Ciaramelletti, gia' sub-commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, e' nominato commissario delegato per provvedere in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative gia' programmate per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi; Vista la nota del 20 giugno 2005 del prof. Luigi Ciaramelletti con cui il medesimo rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario delegato; Vista la nota del 28 giugno 2005 del Presidente della regione Lazio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumita' nell'attuale situazione internazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3395 del 28 gennaio 2005 e n. 3349 del 15 luglio 2005; Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 maggio 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione regione siciliana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005; Vista la nota del 21 luglio 2005 del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilita' di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia, nonche' le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n. 3431 del 3 maggio 2005 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Considerato che in conseguenza degli attentati che hanno duramente colpito Sharm El Sheik nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2005 vi e' la necessita' di entrare in contatto con i numerosi cittadini italiani presenti, a diverso titolo, nell'area per fornire tutte le utili informazioni, nonche' ogni forma di assistenza; Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalita' e' costituito dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte ricaricabili di messaggi da parte dei gestori dei servizi di telefonia mobile; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamita' naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica; Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri del 26 luglio 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»; Vista la nota del 13 e 27 luglio 2005 del Prefetto di Chieti - Commissario delegato, nonche' la nota del 27 luglio 2005 della Direzione generale dell'Anas S.p.a.; Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 21 luglio 2005 presso il Dipartimento della protezione civile, a cui hanno partecipato oltre al commissario delegato i rappresentanti dell'Anas, finalizzata ad affrontare talune problematiche inerenti alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione del ponte sul fiume Sangro, sorte nel corso dei procedimenti di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli; Vista la nota del 26 luglio 2005 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di fronteggiare le ricorrenti situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' nel territorio delle isole di Panarea e di Stromboli, il sindaco del comune di Lipari - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, sulla base degli elementi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del 10 settembre 2004, e' autorizzato, ove ritenuto necessario, a disciplinare modalita' e termini per consentire l'approdo, in condizioni di sicurezza, alle predette isole delle unita' navali non di linea limitatamente al periodo estivo, e comunque, non oltre la durata dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004.