IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni
urgenti di protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno 2002 concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel
comune di Lipari;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  2002,  recante  «Proroga  dello  stato di emergenza nel
territorio del comune di Lipari»;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3225, del 2 luglio 2002
recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso
turistico nelle isole del comune di Lipari»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio  delle  isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce
costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3266,  del  7 marzo  2003 recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre   2003,   recante   «Proroga  dello  stato  di  emergenza
rispettivamente  nel  territorio  del  comune  di Lipari e nelle aree
marine  interessate,  nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3375,   del   10 settembre  2004  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione civile» e, in particolare, l'art. 6;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004,  recante  «Proroga  dello  stato  di emergenza nel
territorio delle isole Eolie»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26 dicembre  2004,  recante:  «Disposizioni di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione
civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005,
n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402
del  10 marzo  2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile
2005, n. 3443 del 15 giugno 2005 e n. 3449 del 15 luglio 2005;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2741 del 30 gennaio
1998,  n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980
del  27 aprile  1999,  n.  3028  del  18  dicembre  1999, n. 3022 del
17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre
2000  e  n.  3361  dell'8 luglio  2004,  emanate  per fronteggiare la
situazione  di  emergenza  nel  territorio  della  provincia di Rieti
conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3404
del  25 febbraio  2005,  recante: «Ulteriori interventi di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare  l'emergenza conseguente agli eventi
sismici  nel  territorio  della  provincia  di  Rieti  ed iniziati il
26 settembre 1997», ed in particolare l'art. 1, con il quale il prof.
Luigi Ciaramelletti, gia' sub-commissario delegato ai sensi dell'art.
1,   comma  4,  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  2741  del
30 gennaio  1998,  e' nominato commissario delegato per provvedere in
regime  ordinario  ed  in  termini  d'urgenza  all'attuazione  ed  al
completamento,  entro  e  non  oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le
iniziative   gia'   programmate   per  il  superamento  del  contesto
emergenziale di cui trattasi;
  Vista  la nota del 20 giugno 2005 del prof. Luigi Ciaramelletti con
cui  il  medesimo rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario
delegato;
  Vista  la  nota  del  28 giugno  2005  del Presidente della regione
Lazio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo  2003  recante  «Dichiarazione  dello  stato di emergenza in
relazione   alla   tutela  della  pubblica  incolumita'  nell'attuale
situazione internazionale»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino
al  31 dicembre  2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto
in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di
Orbetello;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28  dicembre  2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2005;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12  marzo  2003,  n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del
2 ottobre  2003,  n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004,
n.  3378  dell'8 ottobre  2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3395
del 28 gennaio 2005 e n. 3349 del 15 luglio 2005;
  Ravvisata   la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  ed
integrazioni    alle    citate   ordinanze   di   protezione   civile
precedentemente  emanate,  al  fine  di un definitivo superamento del
contesto  critico  in  rassegna,  con  particolare  riferimento  alla
situazione  in  atto  nel  sistema  depurativo  del comprensorio Alto
Sarno;
  Vista  la  nota  del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio del 19 maggio 2005;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2005,  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di gestione dei rifiuti
urbani,  speciali,  speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione regione siciliana;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2005,  lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali
e  speciali  pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento
ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati e di
tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di
depurazione nel territorio della regione Calabria;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre  2004  con  il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2005,  lo  stato  di  emergenza nel territorio della regione Lazio in
ordine  alla  situazione  di  crisi  socio  economico  ambientale nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
gennaio 2005, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della
regione  Puglia  nel  settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi,  nonche'  in materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee  e  dei  cicli  di depurazione e' stato prorogato fino al
31 dicembre 2005;
  Vista  la  nota  del  21 luglio 2005 del comando Carabinieri per la
tutela dell'ambiente;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20 marzo  2003,  e  successive  modificazioni, con la quale sono
state,  tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni
in  zona  sismica,  prevedendone  per  un periodo di diciotto mesi la
possibilita' di applicazione in alternativa alla normativa precedente
sulla   medesima   materia,   nonche'  le  successive  ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n.
3431 del 3 maggio 2005 con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Considerato  che in conseguenza degli attentati che hanno duramente
colpito  Sharm El Sheik nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2005 vi
e'  la  necessita'  di  entrare  in contatto con i numerosi cittadini
italiani  presenti,  a diverso titolo, nell'area per fornire tutte le
utili informazioni, nonche' ogni forma di assistenza;
  Ritenuto  che  l'unico  strumento  per  conseguire le summenzionate
finalita'  e'  costituito  dall'invio  a  tutti  gli  abbonati  ed ai
titolari  di  carte ricaricabili di messaggi da parte dei gestori dei
servizi di telefonia mobile;
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data  12 marzo  2003,  il  quale prevede che gli operatori telefonici
possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri
e  calamita'  naturali  nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla
disciplina  dei  dati  sia  specificamente  disposta  da  un soggetto
pubblico  centrale  che  adotti  ai  sensi  di legge un provvedimento
d'urgenza  per  ragioni,  tra  l'altro,  connesse  alla  tutela della
sicurezza pubblica;
  Vista  la richiesta del Ministero degli affari esteri del 26 luglio
2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio   2005,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  in  relazione  al  parziale  crollo del viadotto sul fiume
Sangro  nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in
provincia  di  Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411
del  4 marzo  2005  recante: «Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di emergenza conseguente al
parziale  crollo  del  viadotto  sul  fiume Sangro nel territorio dei
comuni  di  Fossacesia  e  Torino di Sangro in provincia di Chieti, a
seguito  degli  eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno
24 ottobre 2004»;
  Vista  la  nota  del  13  e 27 luglio 2005 del Prefetto di Chieti -
Commissario  delegato,  nonche'  la  nota  del  27 luglio  2005 della
Direzione generale dell'Anas S.p.a.;
  Visti  gli  esiti  della  riunione  tenutasi in data 21 luglio 2005
presso   il   Dipartimento  della  protezione  civile,  a  cui  hanno
partecipato oltre al commissario delegato i rappresentanti dell'Anas,
finalizzata   ad   affrontare   talune  problematiche  inerenti  alla
realizzazione  degli  interventi  e  delle opere di ricostruzione del
ponte   sul  fiume  Sangro,  sorte  nel  corso  dei  procedimenti  di
attuazione  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3411 del 4 marzo 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2005  lo  stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella  regione  Campania,  nonche'  in materia di bonifica dei suoli,
delle  falde  e  dei  sedimenti  inquinati,  di  tutela  delle  acque
superficiali,   di   dissesto   idrogeologico   nel  sottosuolo,  con
riferimento al territorio di Napoli;
  Vista  la  nota  del  26 luglio  2005  del Presidente della regione
Campania - Commissario delegato;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Al fine di fronteggiare le ricorrenti situazioni di pericolo per
la  pubblica  e  privata  incolumita'  nel  territorio delle isole di
Panarea e di Stromboli, il sindaco del comune di Lipari - Commissario
delegato  ai  sensi  dell'ordinanza di protezione civile del 2 luglio
2002,  n. 3225, sulla base degli elementi di cui all'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del
10 settembre   2004,  e'  autorizzato,  ove  ritenuto  necessario,  a
disciplinare   modalita'   e termini  per  consentire  l'approdo,  in
condizioni  di sicurezza, alle predette isole delle unita' navali non
di  linea  limitatamente  al periodo estivo, e comunque, non oltre la
durata  dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004.