IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Varenna il giorno 13 novembre 2004; Considerato che il giorno 13 novembre 2004 il territorio del comune di Varenna e' stato interessato da un movimento franoso causato da intense precipitazioni con successivi sbalzi termici verificatisi nei giorni precedenti all'evento; Considerato che l'evento in rassegna ha determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture viarie e ferroviarie; Considerato, altresi', che a seguito del predetto movimento franoso che ha causato il decesso di due persone si e' determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita', con conseguente necessita' di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari; Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Acquisita l'intesa della regione Lombardia; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Lombardia e' nominato commissario delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Il commissario delegato provvede in particolare: a) alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; b) alla rimozione delle situazioni di pericolo; c) al ripristino, in condizioni di sicurezza degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati; d) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di prionita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato medesimo con proprio provvedimento e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze; e) al rimborso delle spese sostenute in prima emergenza dagli enti locali, previa presentazione, da parte dei medesimi, di idonea documentazione.