IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
3 dicembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  in  relazione  al  movimento franoso che ha interessato il
territorio del comune di Varenna il giorno 13 novembre 2004;
  Considerato che il giorno 13 novembre 2004 il territorio del comune
di  Varenna  e'  stato interessato da un movimento franoso causato da
intense precipitazioni con successivi sbalzi termici verificatisi nei
giorni precedenti all'evento;
  Considerato  che  l'evento in rassegna ha determinato ingenti danni
ad  edifici  pubblici  e  privati  ed  alle  infrastrutture  viarie e
ferroviarie;
  Considerato, altresi', che a seguito del predetto movimento franoso
che  ha causato il decesso di due persone si e' determinata una grave
situazione  di  pericolo  per  la pubblica e privata incolumita', con
conseguente  necessita'  di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei
familiari;
  Ritenuto  necessario  attuare  tutti gli interventi straordinari ed
urgenti  al  fine  di  assicurare  la  rimozione  delle situazioni di
pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della regione Lombardia e' nominato commissario
delegato  per  l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti alla
rimozione  delle  situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa.
  2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza,  il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento  sulla  base  di  specifiche  direttive ed indicazioni
impartite  dal  medesimo  commissario,  nonche'  della collaborazione
degli  uffici tecnici regionali, degli enti locali anche territoriali
e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
  3. Il commissario delegato provvede in particolare:
    a) alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e
dai beni pubblici e privati;
    b) alla rimozione delle situazioni di pericolo;
    c) al  ripristino,  in  condizioni  di  sicurezza  degli  edifici
pubblici e delle infrastrutture danneggiati;
    d) all'erogazione  dei  primi  contributi per l'immediata ripresa
delle  attivita'  produttive  e  per favorire il ritorno alle normali
condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di
provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni immobili, secondo voci
di  contribuzione,  criteri  di  prionita'  e modalita' attuative che
saranno   fissate  dal  commissario  delegato  medesimo  con  proprio
provvedimento  e  che  potranno  costituire  anticipazioni  su future
provvidenze;
    e) al  rimborso  delle  spese  sostenute in prima emergenza dagli
enti  locali,  previa presentazione, da parte dei medesimi, di idonea
documentazione.