IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio
1999  e  successive  modificazioni relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  1623/2000 del
25 luglio  2000  e  successive  modificazioni,  recante  modalita' di
applicazione    del    regolamento   (CE)   n.   1493/1999   relativo
all'organizzazione  del  mercato  vitivinicolo  per quanto riguarda i
meccanismi di mercato;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  2729/2000 del
14 dicembre  2000,  recante modalita' di applicazione per i controlli
nel settore vitivinicolo;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
12 febbraio  1965,  n.  162,  recante  norme per la repressione delle
frodi  nella  preparazione  e nel commercio dei mosti, vini ed aceti,
che stabilisce il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e
nelle  cantine,  mosti  aventi una gradazione complessiva inferiore a
8 gradi;
  Visto  l'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
12 febbraio  1965,  n.  162,  recante  norme per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in
cui  si  stabilisce  che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
puo'   autorizzare,   con   proprio   decreto,  la  detenzione  negli
stabilimenti  vinicoli  e  nelle  cantine di prodotti non consentiti,
qualora essi non si prestino alla sofisticazione di prodotti vinicoli
nonche'  le  modalita'  per l'effettuazione dei relativi controlli da
parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
  Visto  il  decreto ministeriale 11 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
219  del  18 settembre  2002,  recante  deroga di cui all'art. 18 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 162/1965, al divieto di
detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a
8%  vol,  non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici
nella  campagna  vitivinicola 2002/2003 nonche' relative disposizioni
in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti;
  Vista  la  nota con la quale il Comitato permanente d'intesa fra le
organizzazioni   cooperative   vitivinicole   ha   rappresentato   la
necessita'  di prevedere anche per la campagna 2005/2006 la deroga al
divieto  alla  detenzione di mosti di gradazione alcolica inferiore a
8% vol;
  Considerato  che  il  citato decreto ministeriale 11 settembre 2002
relativo  alla  deroga  concessa  per  la campagna 2002/2003 contiene
tutte  le  condizioni  cui  devono sottostare gli operatori per poter
accedere alla deroga stessa, nonche' le modalita' per l'effettuazione
dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione
frodi;
  Considerato  che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli puo'
avvenire  a seguito dell'attivazione di un idoneo regime di controlli
atto a prevenire le frodi;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1986, n. 462, recante «Misure
urgenti   in   materia  di  prevenzione  e  repressione  delle  frodi
alimentari»;
  Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni
urgenti  per  la  distruzione  del  materiale specifico a rischio per
encefalopatia  spongiforme  bovine  e  delle proteine animali ad alto
rischio,  nonche'  per  l'ammasso  pubblico temporaneo delle proteine
animali  a  basso  rischio.  Ulteriori  interventi  per  fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
13 febbraio   2003,   n.   44,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
11 novembre  2004,  n.  294,  recante regolamento di riorganizzazione
della   struttura  operativa  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi;
  Ritenuto  pertanto che le disposizioni contenute nel citato decreto
ministeriale   11 settembre   2002  possano  essere  rese  valide  ed
applicabili anche per la campagna 2005/2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La deroga al divieto di detenzione di mosti con gradazione alcolica
inferiore  a  8%  vol.  di  cui  all'art.  2 del decreto ministeriale
11 settembre  2002  citato in premessa, e' estesa anche alla campagna
2005/2006.