IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 e successive modificazioni relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, che stabilisce il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e nelle cantine, mosti aventi una gradazione complessiva inferiore a 8 gradi; Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in cui si stabilisce che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' autorizzare, con proprio decreto, la detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione di prodotti vinicoli nonche' le modalita' per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2002, recante deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2002/2003 nonche' relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti; Vista la nota con la quale il Comitato permanente d'intesa fra le organizzazioni cooperative vitivinicole ha rappresentato la necessita' di prevedere anche per la campagna 2005/2006 la deroga al divieto alla detenzione di mosti di gradazione alcolica inferiore a 8% vol; Considerato che il citato decreto ministeriale 11 settembre 2002 relativo alla deroga concessa per la campagna 2002/2003 contiene tutte le condizioni cui devono sottostare gli operatori per poter accedere alla deroga stessa, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Considerato che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli puo' avvenire a seguito dell'attivazione di un idoneo regime di controlli atto a prevenire le frodi; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari»; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatia spongiforme bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, cosi' come modificato dal decreto 11 novembre 2004, n. 294, recante regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Ritenuto pertanto che le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 11 settembre 2002 possano essere rese valide ed applicabili anche per la campagna 2005/2006; Decreta: Art. 1. La deroga al divieto di detenzione di mosti con gradazione alcolica inferiore a 8% vol. di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2002 citato in premessa, e' estesa anche alla campagna 2005/2006.