IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

    Visto  l'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto  l'art.  5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.  96,  che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
    Visto  l'art.  9,  comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  estende  le  agevolazioni  della  legge  n.  488/92 alle imprese
operanti nel settore turistico-alberghiero;
    Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n.  488/1992  che, in particolare, al punto 5
comma  4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di
graduatorie   regionali   ordinarie   e   speciali,  nonche'  di  due
graduatorie multiregionali relative ai «grandi progetti»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n.  527 e le
successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato
«regolamento»,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
    Visto,  in  particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto n.
527/95  e  successive  modifiche  e  integrazioni  che attribuisce al
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  la
competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti
istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle
iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni e di provvedere alla loro
pubblicazione;
    Vista  la  circolare  esplicativa del 13 dicembre 2000, n. 900516
sulle  modalita'  e  procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni   al   settore   «turismo»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    Vista la delibera del CIPE del 9 maggio 2003, n. 21, con la quale
e'  stata  fissata  la  ripartizione percentuale su base regionale da
applicare  alle  risorse  destinate al finanziamento degli interventi
agevolativi   previsti   dalla  legge  n.  488/92,  per  il  triennio
2003-2005;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
3 luglio  2003 che ha individuato le risorse complessive da assegnare
ai  bandi  della legge n. 488/1992 per il 2003 pari a 1.764,4 milioni
di euro, destinandone il 25% al settore «turismo»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
24 luglio  2003  che  ha fissato i termini per l'indicazione da parte
delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e Bolzano delle
proposte    concernenti    la    formazione   delle   graduatorie   e
contestualmente  ha  elaborato il piano di assegnazione delle risorse
finanziarie   della   legge   n.  488/1992,  ripartito  per  regione,
destinando,  al bando «turismo» dell'anno 2003, 441,1 milioni di euro
e  stabilendo  nell'8%  di  tali  risorse  la quota da destinare alle
graduatorie per i «grandi progetti»;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  60, comma 3, della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  e  dell'art.  1, comma 234, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, occorre provvedere all'accantonamento delle
risorse  relative  al  funzionamento  dell'Istituto per la promozione
industriale  (IPI),  per  le  attivita' di assistenza connesse con la
legge  n.  488/92, con riferimento alle annualita' 2004, 2005 e 2006,
rispettivamente  per  complessivi  Euro 3.071.347,  Euro 4.250.000  e
Euro 4.250.000,  e  che  pertanto  la  quota  di competenza del bando
«turismo» e' pari a Euro 6.337.587;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  20 luglio  1998  che, all'art. 6, autorizza il
Ministero  ad  utilizzare  una  quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992,   al  netto  delle  risorse  necessarie  ad  assicurare  il
cofinanziamento,   per   le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
attivita'   ed  agli  adempimenti  di  propria  competenza  necessari
all'attuazione   degli   interventi   previsti  dalla  stessa  legge,
corrispondenti,  per  quanto  di  competenza  del  bando «turismo», a
Euro 439.683;
    Tenuto  conto che, per le regioni Veneto e Lazio sono disponibili
ulteriori   risorse   nazionali   per  il  19°  bando,  derivanti  da
sostituzioni operate con risorse dei DOC.U.P. e P.O.R. nei bandi 9° e
11°, rispettivamente pari a Euro 5.170.926 e Euro 8.655.869,44;
    Considerato  che,  sulla base di quanto precede, tenuto conto dei
criteri  di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal
CIPE   con   la   richiamata   delibera   del   9 maggio  2003,  sono
complessivamente  assegnate,  per  il bando del settore «turismo» del
2003,  le  seguenti  risorse  finanziarie,  per  la  formazione delle
graduatorie  ordinarie  e di quelle speciali e per le graduatorie dei
«grandi  progetti»  delle  regioni  del  Centro-Nord e delle province
autonome di Bolzano e Trento e delle regioni dell'obiettivo 1:

               ---->   Vedere tabelle a pag. 6  <----
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
22 settembre  2004  con  il  quale  sono  state approvate le proposte
formulate  dalle  regioni  e  dalle  province autonome concernenti le
priorita'  regionali  ed  i  relativi punteggi utili per l'indicatore
regionale validi per il bando del settore «turismo» del 2003, nonche'
la  formazione  delle  graduatorie  speciali e le risorse finanziarie
alle stesse destinate come di seguito specificato:

               ---->   Vedere tabella a pag. 6  <----
    Visti    i    decreti   ministeriali   del   25 giugno   2004   e
dell'11 novembre  2004 con i quali sono stati rispettivamente fissati
e  prorogati  il termine iniziale e finale per la presentazione delle
domande  di  agevolazione  di cui alla legge 488/92 per il bando 2003
del settore «turismo»;
    Visto  il decreto 4 marzo 2005 con il quale e' stato prorogato il
termine  per  la presentazione, da parte delle banche concessionarie,
degli  accertamenti istruttori, relativi al bando 2003 per il settore
«turismo» della legge n. 488/92;
    Viste  le  comunicazioni  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  relative alla decisione C(2004) 3344 - revisione della carta
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  Molise  - comportante
l'applicazione  della  nuova  carta  87.3.c  a partire dal 1° gennaio
2005;
    Visti   gli  esiti  delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie,  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del citato decreto
ministeriale n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:
                               Art. 1.

    Le  graduatorie  regionali  speciali  e ordinarie delle regioni e
delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative
di  cui in premessa per il bando del 2003 (19°) del settore «turismo»
ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati
dal  n.  2/1 al n. 2/34 al presente decreto. Negli allegati n. 2/35 e
n.  2/36 sono riportate le graduatorie dello stesso bando relative ai
«grandi progetti».
    Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1,
le  opportune  note  esplicative  e,  nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.