IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

    Visto  l'art.  1,  comma  2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
    Visto  l'art.  54,  comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che  estende  le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di
investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
    Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n.  488/1992  che, in particolare, al punto 5
comma  4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di
graduatorie regionali ordinarie e speciali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n. 527, e le
successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato
«regolamento»,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto,  in  particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto n.
527/1995  e  successive  modifiche  e integrazioni che attribuisce al
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  la
competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti
istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle
iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni e di provvedere alla loro
pubblicazione;
    Vista  la  circolare  esplicativa del 25 gennaio 2001, n. 900047,
sulle  modalita'  e  procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni   al  settore  «commercio»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    Vista la delibera del CIPE del 9 maggio 2003, n. 21, con la quale
e'  stata  fissata  la  ripartizione percentuale su base regionale da
applicare  alle  risorse  destinate al finanziamento degli interventi
agevolativi  previsti  dalla  legge  n.  488/1992,  per  il  triennio
2003-2005;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
3 luglio  2003 che ha individuato le risorse complessive da assegnare
ai  bandi  della legge n. 488/1992 per il 2003 pari a 1.764,4 milioni
di euro, destinandone il 5% al settore «commercio»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
24 luglio  2003  che  ha fissato i termini per l'indicazione da parte
delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e Bolzano delle
proposte    concernenti    la    formazione   delle   graduatorie   e
contestualmente  ha  elaborato il piano di assegnazione delle risorse
finanziarie   della   legge   n.  488/1992,  ripartito  per  regione,
destinando,  al  bando  «commercio»  dell'anno 2003, 88,22 milioni di
euro;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  60, comma 3, della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  e  dell'art.  1, comma 234, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, occorre provvedere all'accantonamento delle
risorse  relative  al  funzionamento  dell'Istituto per la Promozione
Industriale  (IPI),  per  le  attivita' di assistenza connesse con la
legge n. 488/1992, con riferimento alle annualita' 2004, 2005 e 2006,
rispettivamente  per  complessivi  Euro 3.071.347,  Euro 4.250.000  e
Euro 4.250.000,  e  che  pertanto  la  quota  di competenza del bando
«commercio» e' pari a Euro 1.267.317;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  20 luglio  1998  che, all'art. 6, autorizza il
Ministero  ad  utilizzare  una  quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992,   al  netto  delle  risorse  necessarie  ad  assicurare  il
cofinanziamento,   per   le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
attivita'   ed  agli  adempimenti  di  propria  competenza  necessari
all'attuazione   degli   interventi   previsti  dalla  stessa  legge,
corrispondenti,  per  quanto  di  competenza del bando «commercio», a
Euro 87.937;
    Considerato  che,  sulla base di quanto precede, tenuto conto dei
criteri  di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal
CIPE   con   la   richiamata   delibera   del   9 maggio  2003,  sono
complessivamente  assegnate, per il bando del settore «commercio» del
2003  per  la  formazione  delle  graduatorie  ordinarie  e di quelle
speciali, le seguenti risorse finanziarie:

               ---->   Vedere tabelle a pag. 6  <----

    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
29 ottobre  2004  con  il  quale  sono  state  approvate  le proposte
formulate  dalle  regioni  e  dalle  province autonome concernenti le
priorita'  regionali  ed  i  relativi punteggi utili per l'indicatore
regionale  validi  per  il  bando  del  settore «commercio» del 2003,
nonche'  la  formazione  delle  graduatorie  speciali  e  le  risorse
finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

               ---->   Vedere tabelle a pag. 6  <----

    Visti    i    decreti   ministeriali   del   25 giugno   2004   e
dell'11 novembre  2004 con i quali sono stati rispettivamente fissati
e  prorogati  il termine iniziale e finale per la presentazione delle
domande  di  agevolazione  di cui alla legge n. 488/1992 per il bando
2003 del settore «commercio»;
    Visto  il decreto 4 marzo 2005 con il quale e' stato prorogato il
termine  per  la presentazione, da parte delle banche concessionarie,
degli  accertamenti istruttori, relativi al bando 2003 per il settore
«commercio» della legge n. 488/1992;
    Viste  le  comunicazioni  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  relative alla decisione C(2004) 3344 - revisione della carta
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  Molise  - comportante
l'applicazione  della  nuova  carta  87.3.c  a partire dal 1° gennaio
2005;
    Visti   gli  esiti  delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie,  di  cui  all'art.  6,  comma  1  del  citato decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:
                               Art. 1.

    Le  graduatorie  regionali  speciali  e ordinarie delle regioni e
delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative
di  cui  in  premessa  per  il  bando  del  2003  (20°)  del  settore
«commercio»  ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2
del   decreto-legge   22 ottobre   1992,   n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate
negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/33 al presente decreto.
    Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato 1, le
opportune  note  esplicative e, nell'allegato 3, l'elenco di tutte le
iniziative   ammissibili,   ordinate  per  numero  di  progetto,  con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.