Avvertenze:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
   Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

  1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
16.235.103  per la proroga della partecipazione di personale militare
alla  missione  internazionale (( Enduring Freedom )) e alle missioni
((  Active Endeavour e Resolute Behaviour )) a essa collegate, di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
  2.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla  missione  internazionale  ((  International Security Assistance
Force-ISAF,  ))  di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo
2005, n. 39.
  3.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
126.285.892   per   la  proroga  della  partecipazione  di  personale
militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare
dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine
di  Malta,  speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni
internazionali,  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo
2005, n. 39, di seguito elencate:
((    a) Over the Horizon Force in Bosnia;
    b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
    c) Joint  Guardian  in  Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
    d) United   Nations   Mission   in   Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
    e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. ))
  4.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
36.332.846  per la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA,  di  cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel
cui ambito opera la missione (( Integrated Police Unit-IPU. ))
  5.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
614.078  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare
alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della
ex  Jugoslavia-EUMM,  di  cui  all'articolo  1,  comma 5, della legge
21 marzo 2005, n. 39.
  6.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
588.866  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare
alla  missione  internazionale (( Temporary International Presence in
Hebron  ))  (TIPH  2),  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge
21 marzo 2005, n. 39.
  7.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
1.747.501  per  la proroga della partecipazione di personale militare
alla  missione internazionale (( United Nations Mission in Etiopia ed
Eritrea  ))  (UNMEE),  di  cui  all'articolo  1, comma 7, della legge
21 marzo 2005, n. 39.
  8.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
344.870  per la proroga della partecipazione di personale militare al
processo  di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma
8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 
          Riferimenti normativi:

              -  La legge 21 marzo 2005, n. 39, recante «Disposizioni
          per  la partecipazione italiana a missioni internazionali»,
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          n.  67  del  22 marzo  2005.  Si  riporta  il  testo  degli
          articoli 1 e 2:
              «Art.   1   (Partecipazione  di  personale  militare  a
          missioni  internazionali).  -  1. E' differito al 30 giugno
          2005  il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge
          30 luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione alla
          missione  internazionale  Enduring  Freedom e alle missioni
          Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
          le  finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata, per
          l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
              2.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
          relativo  alla  partecipazione alla missione internazionale
          International   Security   Assistance  Force-ISAF.  Per  le
          finalita'  di  cui  al  presente  comma e' autorizzata, per
          l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
              3.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
          relativo   alla   partecipazione   alle  seguenti  missioni
          internazionali:
                a) Over the Horizon Force in Bosnia;
                b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
                c) Joint   Guardian   in   Kosovo   e  Fyrom  e  NATO
          Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
                d) United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e
          Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
                e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
          Albania.
              4.  Per  le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata,
          per  l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva
          degli  oneri  relativi  alla  partecipazione  di  personale
          appartenente   al   corpo  militare  dell'Associazione  dei
          cavalieri  italiani  del  Sovrano Militare Ordine di Malta,
          speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
              5.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
          relativo  alla partecipazione alla missione di monitoraggio
          dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
          Per  le  finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
          per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.
              6.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
          relativo  alla  partecipazione alla missione internazionale
          Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le
          finalita'  di  cui  al  presente  comma e' autorizzata, per
          l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
              7.  E  differito  al 30 giugno 2005 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
          relativo  alla  partecipazione alla missione internazionale
          United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per
          le  finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata, per
          l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
              8.  E'  differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
          relativo  alla  partecipazione ai processi di pace in corso
          per  il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e'
          autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.».
              «Art.  2  (Operazione  militare  dell'Unione europea in
          Bosnia-Erzegovina).  - 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno
          2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione
          europea  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata  ALTHEA. Per le
          finalita'  di  cui al presente articolo e' autorizzata, per
          l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.».