Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione del testo del presente decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione  delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
    Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
 Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

  1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
19.222.168   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  19 gennaio  2005, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18 marzo  2005,  n.  37, al fine di fornire sostegno al
Governo   iracheno   nella   ricostruzione   e  nell'assistenza  alla
popolazione.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8 giugno  2004, le
attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai
settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi
interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
governo iracheno e destinate, tra l'altro:
    a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c) alla  formazione  nel  settore della pubblica amministrazione,
delle  infrastrutture,  dell'informatizzazione,  della  gestione  dei
servizi pubblici;
    d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
  3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di  contabilita'
generale dello Stato.
 
          Riferimenti normativi:

              -  Il  decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  18  marzo  2005,  n. 37,
          recante   «Proroga   della   partecipazione  italiana  alla
          missione  internazionale in Iraq e misure di incentivazione
          della  produttivita'  del  personale  dei  Ministeri  della
          difesa e degli affari esteri», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale - n. 65 del 19 marzo 2005, n.
          65. Si riporta il testo dell'art. 1:
              «Art.  1  (Missione  umanitaria di stabilizzazione e di
          ricostruzione  in  Iraq).  -  1. E' autorizzata, fino al 30
          giugno  2005,  la spesa di euro 18.778.058 per la procedura
          della  missione umanitaria, stabilizzazione e ricostruzione
          in  Iraq,  di  cui  all'art.  1 del decreto-legge 24 giugno
          2004, n. 160, convertito, con modificazioni, della legge 30
          luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo
          provvisorio iracheno nella ricostituzione e nell'assistenza
          alla popolazione.
              2.   Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle  finalita'
          individuati  nella  Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546
          dell'8  giugno  2004, le attivita' operative della missione
          sono  finalizzate,  altre che ai settori di cui all'art. 1,
          comma   2,  del  decreto-legge  10  luglio  2003,  n.  165,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.  219,  e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
          interventi,   anche   alla   realizzazione   di  iniziative
          concordate   con  il  governo  iracheno  e  destinate,  tra
          l'altro:
                a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario  in
          favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
                b) al sostegno istituzionale e tecnico;
                c) alla   formazione   nel   settore  della  pubblica
          amministrazione,            delle           infrastrutture,
          dell'informatizzazione,    della   gestione   dei   servizi
          pubblici;
                d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
                e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
              3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal
          presente  articolo,  il  Ministero  degli  affari esteri e'
          autorizzato, nei casi di necessita' ed urgenza, a ricorrere
          ad  acquisti  e  lavori  da  eseguire  in economia anche in
          deroga  alle  disposizioni  di  contabilita' generale dello
          Stato.».
              -  Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
          con  modificazioni,  della  legge  1°  agosto 2003, n. 219,
          recante  «Interventi  urgenti  a  favore  della popolazione
          irachena»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo
          dell'art. 1, comma 2:
              «Art.  1.  (Missione  umanitaria  e di ricostruzione in
          Iraq). - (Omissis).
              2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono destinati in
          particolare:
                a) al  settore  sanitario, per la riabilitazione e la
          riorganizzazione  delle  strutture  clinico-assistenziali e
          per  il  potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
          sanita'   pubblica,   con   particolare   riferimento  alla
          attivita'   di  prevenzione  e  profilassi  delle  malattie
          trasmissibili;
                b) al  settore  delle infrastrutture, con particolare
          riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
          viarie,  portuali  ed  aeroportuali,  elettriche,  idriche,
          agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
                c) al  settore  scolastico,  con particolare riguardo
          alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
                d) al  settore  della  conservazione  del  patrimonio
          culturale,  per  il  ripristino  della  funzionalita' delle
          strutture  destinate  alla  tutela  ed  alla gestione dello
          stesso,    nonche'   al   restauro   dei   beni   culturali
          danneggiati.».