IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visti  gli  articoli 4,  comma  3,  lettera a), e 8 del decreto del
Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;
  Viste le disposizioni dell'art. 5, comma 5, della legge 23 febbraio
2001,  n.  29,  come  modificato  dall'art. 2 della legge 11 novembre
2003, n. 310 e dall'art.  3-bis, comma 10, della legge 31 marzo 2005,
n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Concorrono   alla  attribuzione  del  contributo  per  le  spese
inerenti  ai  servizi  di  vigilanza  antincendi,  prestati dal Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in  base  al decreto ministeriale
22 febbraio  1996,  n.  261,  i  teatri, cinema-teatri, teatri-tenda,
circhi,  in  possesso  di  agibilita'  definitiva,  nonche' gli enti,
organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette
sale  di  pubblico spettacolo ammessi in quanto tali a contributi del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.