IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visti gli articoli 4, comma 3, lettera a), e 8 del decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261; Viste le disposizioni dell'art. 5, comma 5, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dall'art. 2 della legge 11 novembre 2003, n. 310 e dall'art. 3-bis, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Concorrono alla attribuzione del contributo per le spese inerenti ai servizi di vigilanza antincendi, prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base al decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, i teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi, in possesso di agibilita' definitiva, nonche' gli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette sale di pubblico spettacolo ammessi in quanto tali a contributi del Ministero per i beni e le attivita' culturali.