L'AUTORITA'

  Nella riunione di Consiglio del 6 luglio 2005;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»,   e,   in
particolare, l'art. 2;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS  del 15 novembre 2001, recante
«Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in  tecnica  digitale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  Italiana  del  6 dicembre  2001, supplemento ordinario n.
259;
  Vista  la delibera n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, recante «Norme
a  garanzia  dell'accesso  dei  fornitori di contenuti di particolare
valore  alle  reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 23 agosto
2004, n. 197;
  Vista   la  delibera  n.  136/05/CONS  del  2 marzo  2005,  recante
«Interventi  a  tutela  del  pluralismo ai sensi della legge 3 maggio
2004,  n.  112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35 e notificata
alle societa' RAI S.p.a. e RTI S.p.a. in data 7 marzo 2005;
  Considerato  che l'art. 1, comma 1, lettera a) n. 2, della delibera
n.  136/05/CONS,  stabilisce nei confronti di RAI S.p.a. e RTI S.p.a.
l'obbligo  di  destinazione  di  capacita'  trasmissiva  a  fornitori
indipendenti  di  contenuti  nell'ambito  della  quota  del 40% della
capacita'  trasmissiva  delle reti digitali terrestri di cui all'art.
2-bis,   comma 1,  quinto  periodo,  della  legge  n.  66/2001,  alle
condizioni  indicate dall'art. 2, comma 2, della medesima delibera n.
136/05/CONS,  a  norma  del  quale  i  fornitori  di  contenuti  sono
individuati  in  base ad un disciplinare adottato dall'Autorita', che
ne   definisce,   fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  delibera  n.
253/04/CONS,  le  caratteristiche  in  termini  di  attrattivita' dei
programmi  sotto  il  profilo  dell'audience  e  della  capacita'  di
raccolta pubblicitaria;
  Considerato che l'obbligo di cui al citato art. 1, comma 1, lettera
a),  n.  2,  si  applica  fino  alla  completa  attuazione  del piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  televisive  in tecnica
digitale  e  che,  se  la  capacita' trasmissiva da destinare a terzi
risulta  integralmente  occupata alla data di notifica della delibera
n.  136/05/CONS,  l'obbligo  deve  essere assolto alla prima scadenza
contrattuale utile;
  Considerato  che  per  l'individuazione  delle  caratteristiche  di
attrattivita'  dei  programmi  sotto il profilo dell'audience e della
capacita' di raccolta pubblicitaria l'Autorita' ha adottato i criteri
dell'offerta  di contenuti ad ampia diffusione, dell'equilibrio tra i
generi da trasmettere e della tutela dei minori;
  Considerato che, al fine di rendere efficaci le disposizioni di cui
alla  delibera  n.  136/05/CONS,  occorre  che  i  destinatari  della
presente   delibera   diano   un'adeguata   informazione   circa   la
disponibilita'  di risorse trasmissive con un congruo preavviso e con
opportune forme di pubblicita';
  Sentiti in audizione i rappresentanti di RAI S.p.a. e RTI S.p.a. in
data  21 giugno  2005  quali  soggetti direttamente interessati dalla
presente delibera;
  Viste  le  osservazioni  presentate  da  RTI  S.p.a.  con  nota del
27 giugno 2005;
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Ai  fini della presente delibera si intendono per «fornitori di
contenuti  indipendenti»  gli  editori  di  palinsesti destinati alla
televisione  digitale  terrestre in ambito nazionale che non siano in
rapporto  di  controllo  o di collegamento con RAI S.p.a. (di seguito
RAI) o RTI S.p.a. (di seguito RTI) ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17
e  18,  della  legge  n.  249/1997  e dell'art. 2359, comma 3, codice
civile   e,   comunque,   non   siano  riconducibili  direttamente  o
indirettamente alle suddette societa'.
  2. Il presente provvedimento definisce le caratteristiche minime di
selezione  dei  fornitori di contenuti indipendenti a cui le societa'
RAI  e RTI sono tenute a destinare capacita' trasmissiva, nell'ambito
della  quota  del 40% della capacita' trasmissiva delle reti digitali
terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge
n.  66/2001,  fino  alla  completa  attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
  3.  Nella cessione di capacita' trasmissiva, attuata ai sensi della
presente  delibera,  e'  fatta  salva  la cessione, nell'ambito della
suddetta  quota,  in favore di fornitori indipendenti di contenuti di
particolare  valore di cui all'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS,
effettuata in conformita' della delibera n. 253/04/CONS.