IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia penale

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.  313,  contenente  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di casellario giudiziale, di casellario dei
carichi   pendenti,   di   anagrafe   delle  sanzioni  amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  1° aprile  2003  - pubblicato nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile
2003 - riferito all'art. 33 del citato testo unico;
  Considerato  che  all'attuale  sistema  informativo  del casellario
giudiziale (S.I.C.) sono stati apportati adeguamenti che, consentendo
una  parziale  attuazione dell'art. 33, comma 1, testo unico, rendono
applicabile   il   disposto  di  cui  alla  lettera  a)  del  decreto
dirigenziale 8 aprile 2003 citato;
  Considerato   che   dai   suddetti  adeguamenti  e'  conseguita  la
realizzazione  di una procedura, denominata VISURE, che permette alla
persona  interessata  di  conoscere  senza  motivare la richiesta, ma
senza   efficacia   certificativa,  le  iscrizioni  che  ad  essa  si
riferiscono,   limitatamente   a   quelle  esistenti  nel  casellario
giudiziale,  comprese  quelle  di  cui  non  e'  fatta  menzione  nei
certificati di cui agli articoli 24, 25 e 26 testo unico;
  Rilevato  che  detta limitazione ha carattere transitorio in attesa
che  la  realizzazione  del  nuovo sistema informativo del casellario
(N.S.C.)  consenta  di  estendere  la  visura  anche  alle iscrizioni
esistenti  nel  casellario dei carichi pendenti e nell'anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato nonche' nell'anagrafe dei
relativi  carichi  pendenti,  comprese  quelle  di  cui  non e' fatta
menzione nei certificati di cui agli articoli 27 e 31 testo unico;
  Ravvisata    la    necessita'    di    individuare   le   modalita'
tecnico-operative   da   osservare   per   l'utilizzazione  di  detta
procedura;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali -;
  Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia;
  Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie - ;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
                              Dispone:

  L'attivazione  sul  sistema  informativo  del casellario giudiziale
(S.I.C.)  della  procedura  denominata  VISURE che consente la visura
contemplata  nell'art.  33,  comma 1, testo unico, limitatamente alle
iscrizioni nel casellario giudiziale.
  La persona interessata a conoscere tutte le iscrizioni presenti nel
casellario  giudiziale  a se' riferite, comprese quelle di cui non e'
fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 26 testo
unico,  puo'  richiederne  la visura, senza necessita' di motivazione
alcuna, presso qualsiasi ufficio locale del casellario giudiziale.
  Tale   richiesta,  redatta  in  forma  scritta  e  corredata  dalla
fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  del richiedente, va
formulata secondo il modello allegato al presente decreto.
  Puo'  essere  presentata  anche da persona diversa dall'interessato
purche' munita di specifica delega per la presentazione e, qualora ne
ricorra l'esigenza, anche per il ritiro dell'atto di visura.
  Tale  delega deve essere corredata dalla fotocopia del documento di
riconoscimento del richiedente e del delegato stesso.
  La  visura  avviene  mediante  il  rilascio - da parte dell'ufficio
locale  del  casellario  giudiziale  al  quale  la richiesta e' stata
presentata  -  di un atto, prodotto dal S.I.C., che si compone di due
parti:  la prima (1) contiene le generalita' della persona alla quale
si  riferiscono  le  risultanze  della visura, senza l'indicazione di
queste  ultime;  la  seconda (2) contiene le risultanze della visura,
senza l'indicazione dei dati anagrafici della persona.
  La  prima parte (1), redatta secondo lo schema di seguito indicato,
resta  agli atti dell'ufficio che l'ha rilasciata, previa annotazione
del giorno dell'avvenuto ritiro dell'atto di visura (seconda parte) e
sottoscrizione  da parte dell'interessato o della persona delegata al
ritiro.

                ---->   Vedere schema a pag. 6  <----

  La  seconda  (2),  redatta  secondo  lo schema di seguito indicato,
viene rilasciata all'interessato o alla persona da questo delegata.

                ---->   Vedere schema a pag. 6  <----

  Conformemente  alla disposizione di cui all'art. 41, comma 2, testo
unico il S.I.C. registra, con strumenti di controllo per finalita' di
monitoraggio,  il compimento delle attivita' inerenti la procedura di
visura ed  elabora,  secondo  le  regole  previste  in  relazione  al
funzionamento   del   S.I.C.,  il   relativo   registro   informatico
denominato    registro   VISURE,  presente  nell'ambiente  TPWEB  del
Sistema.
  Il  numero  progressivo, presente su entrambe le parti (1) e (2) di
cui  si compone l'atto di visura, e' assegnato dal Sistema in maniera
automatica  e  corrisponde  alla  numerazione  riportata nel registro
VISURE.
  Nel  caso  in  cui  l'atto  di  visura  prodotto  dal  S.I.C. rechi
l'indicazione  della presenza di errori, il responsabile dell'Ufficio
locale  del casellario giudiziale valuta l'opportunita' di rilasciare
un atto di visura compilato manualmente, in attesa di porre in essere
gli interventi necessari per eliminare gli errori.
  La  visura  viene  effettuata  all'atto  della  presentazione della
richiesta  oppure,  in  presenza di particolari esigenze dell'ufficio
locale,  il giorno successivo a quello della presentazione o anche in
tempi  successivi  ove  intervengano interruzioni nel collegamento al
S.I.C. o malfunzionamenti dello stesso.
  In   mancanza   di  espressa  previsione  nel  decreto  legislativo
30 maggio 2002, n. 115 - testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia  -  il  rilascio
dell'atto  di  visura  ai  sensi  dell'art.  33  testo  unico  non e'
subordinato al pagamento di alcun diritto.
  Le  richieste di visura, corredate dalle fotocopie dei documenti di
riconoscimento,    vanno    conservate    agli   atti   dell'ufficio,
esclusivamente  ai  fini dell'applicazione della disciplina di cui al
presente decreto, per anni cinque.
  Le   modalita'   tecnico-operative  sono  riportate  nel  documento
«Manuale per la gestione della procedura denominata VISURE».
  Detto   manuale,   destinato  agli  uffici  locali  del  casellario
giudiziale, contiene:
    a) le istruzioni per attivare il collegamento al S.I.C.;
    b) le  regole  per  il  riconoscimento  e  l'autenticazione degli
operatori autorizzati ad accedere al Sistema;
    c) le  modalita'  tecniche  per  rendere  operativa  la procedura
VISURE  e  quelle  da  eseguire  per  ottenere la stampa del relativo
registro informatico;
    d) l'appendice dei codici di errori nei certificati.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2005

                         Il direttore generale della giustizia penale
                                           Benvenuto


Il Capo Dipartimento n.q. di direttore generale
 p.t. per i sistemi informativi automatizzati
                    Cerrato