Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie e internazionali
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale  del Corpo Forestale dello
                                  Stato
                                  Al   Corpo  Forestale  dello  Stato
                                  della regione Siciliana
                                  Agli      Assessorati     regionali
                                  agricoltura
                                  Agli   Assessorati  prov.  autonome
                                  Trento e Bolzano
                                  Agli  O.P.R.: AGREA - ARTEA AVEPA -
                                  Organismo pagatore Lombardia
                                  All'Ente nazionale risi
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole:        Coldiretti       -
                                  Confagricoltura  -  C.I.A.  Copagri
                                  -E.N.P.T.A.   -  Eurocoltivatori  -
                                  A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival
                                  - F.Agr.I. - ANPA
                                  Ai C.A.A. riconosciuti
                                  All'Associazione italiana sementi -
                                  AIS
                                  All'ASSOSEME
                                  All'Associazione            sementi
                                  mediterranee - ASSEME
                                  Al Servizio repressione frodi
                                  All'Ente Nazionale sementi elette

Quadro normativo.

  Regolamento  CE  n.  1782/03  del  29 settembre 2003 che stabilisce
norma  comuni  relative  ai  regimi  di  intervento nell'ambito della
politica  agricola  e  istituisce  taluni regimi di sostegno a favore
degli  agricoltori  che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE)
n.  1453/01,  (CE) n. 1454/01, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/99, (CE)
n. 1254/99, (CE) 1673/00, (CEE) 2358/71 e (CE) n. 2529/01.
  Regolamento  (CE)  n. 795/2004 della commissione del 21 aprile 2004
recante  modalita'  di  applicazione del regime di pagamento unico di
cui  al  regolamento  (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme
comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della
politica  agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori.
  Regolamento  (CE)  n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004
recante   modalita'  di  applicazione  della  condizionalita',  della
modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
regolamento  (CE)  1782/03  del consiglio che stabilisce norme comuni
relative  ai  regimi  di  sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori.
  Regolamento  (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 aprile 2004
recante  modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del
consiglio  per  quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli
IV  e IV-bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla
produzione allo scopo di ottenere materie prime.
  Regolamento  (CE)  n.  239/2005  della commissione dell'11 febbraio
2005 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 795/04.
  Decreto   ministeriale   del   15 marzo   2005   disposizioni   per
l'attuazione  dell'art.  99  del  regolamento  CE 1782/03 concernente
l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.
  Circolare  AGEA  n.  13  del  4 maggio  2005 Riforma della politica
agricola  comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione
e  la  presentazione  delle  domande uniche di pagamento ai sensi del
Reg. (CE) 1782/03 - Campagna 2005.
  Circolare AGEA n. ACIU.256 del 6 maggio 2005 Riforma della politica
agricola  comune.  Istruzioni  generali  per  la  presentazione delle
domande uniche di pagamento ai sensi del Reg.(CE) 1782/03.
  Circolare  AGEA  n.  ACIU.469  del  28 luglio  2005  Riforma  della
politica  agricola comune Modifica della circolare AGEA ACIU.2005.256
del  6 maggio  2005.  Fissazione  termine  per la presentazione delle
domande  uniche  ai  sensi  art.  22  del  reg.  CE  796/04;  recenti
disposizioni  comunitarie  in merito all'ammissibilita' delle colture
pluriennali al regime di pagamento unico e all'uso agricolo del suolo
per i titoli di ritiro.
  Circolare  AGEA  n.  38  del  1° agosto 2005 Riforma della politica
agricola  comune  Modifica  della  circolare  AGEA  ACIU.2005.256 del
6 maggio  2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande
uniche  ai  sensi  art.  22  del reg. CE 796/04; recenti disposizioni
comunitarie in merito all'ammissibilita' delle colture pluriennali al
regime  di  pagamento unico e all'uso agricolo del suolo per i titoli
di ritiro.
                              Premessa.

  Il  Reg.  1782/03  istituisce  un regime di sostegno al reddito dei
produttori  denominato «regime di pagamento unico» e abroga, oltre ad
altri  regolamenti  anche  l'art.  3  del  regolamento (CEE) 2358/71.
L'Italia ha applicato l'art. 70 del suddetto regolamento, esercitando
la  facolta'  di  decidere  entro  il 1° agosto 2004 l'esclusione dei
pagamenti  diretti,  di  cui  all'art.  3 del Reg. (CEE) 2358/71, dal
regime di pagamento unico.
  La  disciplina per l'erogazione dell'aiuto alle sementi e' prevista
dall'art. 99 del Reg. (CE) 1782/03.
  L'Italia   ha   disposto   che   l'aiuto  sementi  venga  richiesto
all'interno della domanda unica di pagamento.
  Il Reg. (CE) 796/04 specificando i requisiti della domanda unica ne
stabilisce le informazioni e la documentazione a corredo.
  Il  Reg.  (CE)  1973/04  al  capitolo 10 stabilisce che, qualora lo
Stato  membro  applichi  l'art.  99 del Reg. (CE) 1782/03, le sementi
debbano   essere   prodotte  in  forza  di  un  contratto  o  di  una
dichiarazione di coltivazione.
  La  circolare  AGEA  n. 13 del 4 maggio 2005 stabilisce che al fine
della  richiesta  di aiuto nell'ambito delle sementi il produttore e'
tenuto a presentare i seguenti documenti:
    Domanda unica riportante l'elenco delle parcelle coltivate per la
produzione di semente con l'indicazione della specie;
    Contratti e/o dichiarazioni di coltivazione;
    Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi
riportante  l'indicazione  delle  quantita'  di  sementi richieste ad
aiuto.   La   comunicazione   deve  essere  integrata  dai  documenti
giustificativi.
  1. Modalita' di presentazione dei documenti.
  Il   moltiplicatore   che   intende   richiedere   l'aiuto  sementi
nell'ambito   del   Reg.   (CE)   1782/03   e'  tenuto  a  presentare
all'amministrazione,  autonomamente  o tramite un CAA riconosciuto, i
seguenti documenti:
    domanda unica di pagamento 2005;
    contratti e/o dichiarazioni di coltivazione;
    comunicazione integrativa della domanda unica 2005.
  1.1 Domanda unica 2005.
  La  domanda unica di pagamento costituisce il documento mediante il
quale  il  produttore  attiva la richiesta di aiuto nell'ambito delle
sementi   certificate,   successivamente   completata   mediante   la
trasmissione  dei contratti e/o dichiarazioni di coltivazione e della
comunicazione   integrativa.   Per   le  modalita'  e  i  termini  di
presentazione  della  domanda  unica si fa riferimento alle circolari
AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 e n. 38 del 1° agosto 2005.
  I termini di presentazione della domanda unica con riferimento alla
diversa finalita' della domanda stessa sono i seguenti:
    Domanda iniziale: 15 maggio 2005;
    Domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del Reg. (CE)
796/04: 31 maggio 2005;
    Domanda  di  revoca  parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE)
796/04: 2 settembre 2005.
  1.2 Il Contratto o dichiarazione di coltivazione.
  Il  contratto  viene  stipulato tra un produttore moltiplicatore di
semente  ed  una  impresa  sementiera.  Non  sono  previsti contratti
stipulati  tra  imprese  sementiere  e forme associative (cooperative
agricole e associazioni dei produttori-moltiplicatori).
  La  dichiarazione  di  coltivazione  e'  presentata  esclusivamente
dall'impresa  sementiera  o  dal  responsabile della conservazione in
purezza delle varieta', che moltiplica direttamente il prodotto.
  Nel  seguito  si  usera' indistintamente il termine «contratto» per
indicare sia il contratto che la dichiarazione di coltivazione.
  Si  rammenta che non sono considerati validi, ai fini del pagamento
dell'aiuto  sementi,  contratti  inoltrati all'AGEA da produttori che
non  abbiano preventivamente presentato domanda unica 2005 secondo le
modalita'   impartite  con  le  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
nazionali.
  Le  modalita'  di presentazione del contratto sono differenti per i
produttori-moltiplicatori  che  hanno  conferito  mandato  ad  un CAA
rispetto ai produttori-moltiplicatori in proprio. Gli adempimenti dei
moltiplicatori in merito alle modalita' di presentazione sono:
    a) Il  moltiplicatore  che  intende presentare il contratto ed ha
conferito  il  mandato  ad  un  Centro  di  assistenza agricola (CAA)
perche' operi per proprio conto, deve obbligatoriamente presentare il
contratto attraverso il CAA che detiene il suo fascicolo aziendale.
  Il    CAA,    sulla    base    delle   informazioni   fornite   dal
produttore-moltiplicatore  relativamente alla tipologia di documento,
all'impresa sementiera contraente e agli altri elementi qualitativi e
quantitativi del contratto, redige il contratto stesso - su un modulo
provvisto  del  codice  a  barre  identificativo - da sottoporre alle
parti per la sottoscrizione.
  Il    contratto    -    qualora    i   contraenti   o   lo   stesso
produttore-moltiplicatore, nel caso di dichiarazione di coltivazione,
convengano  sul  contenuto del documento redatto - sara' sottoscritto
dalle parti. Le parti hanno diritto ad una copia ciascuno.
  Successivamente,   il   produttore-moltiplicatore   provvedera'   a
consegnare  al  proprio  CAA una copia del contratto sottoscritto. Il
CAA  provvede  a trasmettere informaticamente il contratto ad AGEA ed
archivia  la  copia  cartacea  apponendovi il protocollo prodotto dal
sistema SIAN.
  Al   produttore-moltiplicatore   viene  rilasciata  una  copia  del
contratto riportante la convalida del CAA e la ditta sementiera avra'
la  possibilita'  di visualizzare sul sistema SIAN i propri contratti
registrati.
    b) Il  moltiplicatore  che  intende  presentare  il  contratto in
proprio,  deve  presentare  il contratto redatto su modulo prefincato
messo  gratuitamente  a disposizione da AGEA presso i propri uffici e
presso  gli  uffici  degli  enti  abilitati.  In  particolare,  per i
produttori-moltiplicatori  che non hanno conferito mandato ad un CAA,
l'AGEA   ha  predisposto  sul  portale  SIAN,  una  funzione  ad  uso
dell'Amministrazione  e  degli  enti  regionali,  per la stampa di un
modello  di  contratto  in bianco, corredato di numero identificativo
(bar-code).
  Ciascun  contratto,  compilato  in  ogni sua parte e completo della
documentazione richiesta, deve essere presentato all'AGEA via Torino,
45  00184  -  Roma  entro  il 15 settembre 2005 nelle modalita' sotto
indicate  direttamente  o  tramite terzi, mediante raccomandata senza
avviso   di  ricevimento  in  busta  chiusa  riportante  le  seguenti
informazioni:
  Destinatario: AGEA - Tipologia del documento (va indicato contratto
o dichiarazione di coltivazione) "Sementi certificate", via Torino n.
45 - 00184 Roma.
  I  dati  anagrafici  del  richiedente,  riportati sulla busta nello
spazio   riservato   al   mittente,   devono  contenere  le  seguenti
informazioni:
    Mittente:  Tipologia  del  documento  (va  indicato  contratto  o
dichiarazione di coltivazione) "Sementi certificate" cognome e nome o
ragione sociale, indirizzo, cap - comune (prov.).
  La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo
chiaro e in stampatello e non puo' contenere piu' di un modulo.
  Ogni  modulo  e' identificato da un numero univoco (codice a barre)
che  identifichera' il contratto. Ogni produttore-moltiplicatore deve
obbligatoriamente   utilizzare   un   modulo   distinto  per  ciascun
contratto.  Si  precisa  che  ogni modello potra' essere duplicato in
copia  fotostatica  solo  per  consentire  la compilazione in «brutta
copia» da parte del produttore-moltiplicatore. Le copie dei moduli di
contratto  riprodotti  non  potranno  mai  essere utilizzati da altri
produttori-moltiplicatori,  pena il blocco dei contratti identificati
con  lo stesso numero. Prima di presentare il contratto si raccomanda
di produrre una copia da trattenere.
  1.3  Comunicazione  integrativa  della  domanda  unica  per l'aiuto
sementi.
  Come  riportato  nell'allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 l'aiuto alle
sementi  nell'ambito  del  titolo  IV  capitolo  9  e'  un aiuto alla
produzione; l'aiuto spettante al produttore e' determinato sulla base
dei  quantitativi  ricavati su porzioni di superfici dichiarate nella
domanda  unica  e  indicate in un contratto per la moltiplicazione di
semente.   Il  prodotto  raccolto,  gia'  ispezionato  in  campo,  e'
sottoposto  dall'ENSE,  a  successive fasi di controllo ai fini della
certificazione.  E'  ammissibile  all'aiuto il prodotto certificato e
avviato alla commercializzazione.
  Tali  quantitativi  non  essendo  noti all'atto della presentazione
della  domanda  unica  di  pagamento  sono  comunicati  all'organismo
pagatore  competente  mediante  una  successiva  richiesta denominata
comunicazione integrativa della domanda unica per le sementi.
  Per  comprovare  che  i quantitativi richiesti ad aiuto siano stati
certificati   e   commercializzati,  e'  richiesto  di  corredare  la
comunicazione  integrativa  della  domanda unica per l'aiuto sementi,
con  le dichiarazioni di avvenuta certificazione rilasciate dall'ENSE
unitamente  alle dichiarazioni dell'impresa sementiera attestanti che
il   prodotto   sia  stato  avviato  alla  commercializzazione.  Come
riportato   all'art.   49   del   Reg.   (CE)  1973/04  per  «sementi
commercializzate»  si  intende  tenute  a disposizione o in giacenza,
esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad
altre persone.
  Le  modalita'  di  presentazione  del  contratto  si estendono alla
comunicazione  integrativa  della  domanda  unica per l'aiuto sementi
2005:
    presso la sede CAA prescelto, per i produttori-moltiplicatori che
hanno loro conferito mandato (punto a - par. 1.2);
    tramite modulo prestampato per i moltiplicatori in proprio (punto
b - par. 1.2).
  La  comunicazione integrativa della domanda unica deve pervenire ad
AGEA entro il 31 maggio 2006.
  2. Controlli istruttori sui documenti.
  Il contratto e la comunicazione integrativa della domanda unica per
l'aiuto sementi saranno assoggettati ai seguenti controlli:
    formali  e anagrafici per identificare i soggetti intestatari dei
documenti;
    di riconoscimento dell'impresa sementiera;
    di  ricevibilita'  del  documento,  con  il calcolo dei giorni di
ritardo;
    di  esistenza  della  domanda unica associata al contratto e alla
comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi;
    di  presenza  di  particelle  al  codice regime di intervento 024
nella domanda unica di pagamento 2005;
    di  corrispondenza  delle  superfici  indicate  nei contratti con
quelle  riportate nella domanda unica 2005 al codice intervento 024 -
Sementi certificate;
    di presenza della documentazione da allegare;
    controlli in loco.
  2.1 Controlli anagrafici e formali.
  Contratto.
  I soggetti coinvolti in un contratto sono:
    l'impresa moltiplicatrice;
    l'impresa sementiera.
  I  dati  contenuti  nei  documenti  vengono  sottoposti a controlli
informatici  mirati essenzialmente all'identificazione dei contraenti
mediante  l'attribuzione  del  Codice  Unico di identificazione delle
Aziende   Agricole - CUAA  e  alla  verifica  che  il  contratto  sia
correttamente compilato e risponda alla normativa vigente.
  Relativamente  ai  controlli  volti  a  verificare  la  presenza di
irregolarita'  formali, l'AGEA accerta in particolare la presenza nel
contratto:
    della  firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica,
del suo rappresentante legale;
    dell'autentica       o       delle      indicazioni      relative
all'autocertificazione   equivalenti   all'autentica   di  firma  del
moltiplicatore   o,   nel   caso   di   persona  giuridica,  del  suo
rappresentante legale;
    della  firma del sementiere o, nel caso di persona giuridica, del
suo rappresentante legale.
  L'assenza  degli  elementi  suindicati  ha  effetto  bloccante  sul
pagamento dell'aiuto richiesto e costituisce oggetto di comunicazione
da parte dell'AGEA.
  Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi.
  I     controlli     effettuati     sono     volti    essenzialmente
all'identificazione  del  beneficiario  attraverso l'attribuzione del
CUAA  ed  alla  verifica  della legittimita' dell'aiuto richiesto. In
particolare, al fine di individuare in maniera univoca l'intestatario
della  comunicazione  integrativa,  viene  effettuato un incrocio dei
dati   anagrafici   dichiarati   con  quelli  presenti  nell'Anagrafe
tributaria.
  Anche  in questo caso sono effettuati controlli mirati ad accertare
la  presenza  di  irregolarita'  formali,  in particolare riguardo la
presenza della firma del richiedente.
  L'assenza    della    firma    determina   l'annullabilita'   della
comunicazione integrativa della domanda unica.
  2.2 Controlli di ricevibilita'.
  Contratto.
  La  data  di presentazione dei contratti e' fissata al 15 settembre
2005; ai sensi delle disposizioni del Reg. (CE) 796/04 e' ammessa una
tolleranza  di  venticinque giorni di calendario. Pertanto il termine
ultimo  e'  il  10 ottobre  2005.  Il  ritardato  deposito produce la
decurtazione  dell'aiuto  dell'1%  per ogni giorno feriale di ritardo
(Reg.  CE 796/04 art. 21 paragrafo 1). I documenti pervenuti oltre il
10 ottobre 2005 sono considerati irricevibili.
  Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi.
  La data di presentazione della comunicazione integrativa e' fissata
al 31 maggio 2006. E' consentita una tolleranza di venticinque giorni
di calendario. Pertanto il termine ultimo di presentazione e' fissato
al   26 giugno   2005.  Il  ritardato  deposito  della  comunicazione
integrativa  produce  la  decurtazione  dell'importo complessivamente
richiesto  dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo (Reg. CE 796/04
art. 21 par. 1).
  I  documenti  pervenuti  oltre  il  26 giugno 2006 sono considerati
irricevibili.
  2.3 Controlli di presenza della documentazione da allegare.
  Contratti.
  La documentazione viene sottoposta ad un esame volto essenzialmente
a   verificare   la   presenza  e  l'idoneita'  della  documentazione
presentata.  (documento di riconoscimento, cartellino di attribuzione
del codice fiscale e/o della partita iva).
  Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi.
  Il controllo prevede il riscontro della documentazione allegata con
quanto   specificato   nella  sezione  preposta  all'indicazione  dei
quantitativi  richiesti  a premio (richieste premio). In particolare,
per  ciascuna  richiesta premio o lotto, vengono effettuati controlli
istruttori finalizzati a verificare la presenza e la congruenza delle
dichiarazioni  rilasciate,  rispettivamente, dall'ENSE e dall'Impresa
sementiera.
  Una  volta  attestata la presenza della dichiarazione ENSE, al fine
di  poterla  considerare  valida  viene  verificato il rispetto delle
sottoelencate condizioni:
    riferimento alla campagna in oggetto;
    corrispondenza  del  moltiplicatore riportato nella dichiarazione
con l'intestatario della comunicazione integrativa;
    corrispondenza  tra  i  dati  riportati  nella  sezione  preposta
all'indicazione  dei  quantitativi  richiesti  a premio e i contenuti
della  dichiarazione,  in  merito  al  numero del lotto, al numero di
registrazione del contratto, alla specie e alla varieta';
    il  quantitativo  richiesto  a premio deve essere non superiore a
quello certificato.
  Inoltre,  attestata  la  presenza  della dichiarazione dell'impresa
sementiera, vengono effettuate le seguenti verifiche:
    corrispondenza  tra  l'impresa  sementiera  che  ha rilasciato la
dichiarazione  e  l'impresa  sementiera riportata nella dichiarazione
ENSE;
    il  quantitativo  di semente avviato alla commercializzazione per
la semina deve essere non inferiore a quello richiesto a premio.
  2.4 Controlli in loco.
  L'amministrazione   seleziona   un   campione  delle  comunicazioni
integrative  della domanda unica presentate, sulla base di un'analisi
dei rischi e tenendo contro di un fattore di rappresentativita' delle
comunicazioni  integrative  inoltrate,  con  lo scopo di sottoporle a
controlli  in  loco.  Il  controllo  e' finalizzato principalmente ad
accertare  almeno la prima destinazione delle sementi per le quali e'
stato  richiesto  l'aiuto  e  ad  evitare che l'aiuto sia erogato per
sementi non certificate o provenienti da paesi terzi.
  3. Procedimento amministrativo.
  3.1 Partecipazione al procedimento.
  AG.E.A.  provvedera' ad inviare, comunicazione a tutti i mandatari,
per  via  telematica,  o  ai  produttori-moltiplicatori che non hanno
conferito  mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, i cui
documenti   (contratti   e   comunicazioni   integrative)  presentino
incompletezze   o  irregolarita'  e  la  cui  rimozione  richieda  un
intervento di correzione.
  La  documentazione  atta  a  sanare  tali anomalie dovra' pervenire
all'AG.E.A.,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione.
  Qualora  la  documentazione  richiesta  non venga prodotta entro il
termine  di  cui  sopra,  l'istruttoria amministrativa della relativa
pratica verra' definita sulla base degli elementi fino ad allora gia'
acquisiti.
  Si  evidenzia  che  il  provvedimento  definitivo sara' emanato nei
confronti delle Aziende interessate dai controlli oggettivi dopo aver
sottoposto   i  risultati  dei  controlli  in  loco,  alle  ulteriori
verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal
Reg. CE n. 796/04 e successive modificazioni e integrazioni.
  6.2 Provvedimento definitivo.
  L'AG.E.A.  comunichera',  utilizzando  modalita'  informatizzate  e
telematiche,  il  provvedimento  definitivo  relativo alle domande di
aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA),
con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle
domande di aiuto).
  I  richiedenti  l'aiuto  che  non  hanno  conferito  mandato al CAA
saranno  informati dall'AGEA mediante comunicazione del provvedimento
definitivo  inviata  al  loro  domicilio tramite lettera raccomandata
a.r.
  Tutte     le     suddette     comunicazioni     saranno     inviate
dall'Amministrazione  successivamente  al termine del 1° luglio 2006,
fissato   dalle   regolamentazioni   comunitarie   per  il  pagamento
dell'aiuto di cui art. 28, par. 2 del Reg. (CE) 1782/03.
  Si raccomanda agli uffici, agli enti ed agli organismi in indirizzo
di  voler  assicurare  la  massima  diffusione  dei  contenuti  della
presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.
    Roma, 5 agosto 2005
                      Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli