IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);
  Visto  l'art. 4, comma 1, TUB che stabilisce che la Banca d'Italia,
nell'esercizio  delle  funzioni di vigilanza, formula le proposte per
le  deliberazioni  di  competenza del CICR previste, tra l'altro, nel
titolo II del medesimo testo unico;
  Visto l'art. 11 TUB che:
    al   comma   1,   definisce   la  raccolta  del  risparmio  quale
acquisizione  di  fondi  con  obbligo di rimborso, sia sotto forma di
depositi sia sotto altra forma;
    al  comma  2,  vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta
del risparmio tra il pubblico;
    al  comma  2-bis,  stabilisce  che  non  costituisce raccolta del
risparmio   tra   il   pubblico   la   ricezione  di  fondi  connessa
all'emissione di moneta elettronica;
    al  comma  3, attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e
criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica dei
soggetti,  in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra
il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate
in ragione di rapporti societari o di lavoro;
    al  comma  4,  stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non si
applica alle ipotesi di raccolta specificamente indicate;
    al  comma  4-bis,  attribuisce al CICR il potere di determinare i
criteri  per  l'individuazione  degli  strumenti finanziari, comunque
denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio;
    al  comma 4-ter, attribuisce al CICR il potere di fissare, se non
disciplinati   dalla  legge,  limiti  all'emissione  e,  su  proposta
formulata  dalla  Banca  d'Italia  sentita  la Consob, di determinare
durata   e   taglio   degli   strumenti   finanziari,  diversi  dalle
obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico;
    al  comma 4-quater, attribuisce al CICR il potere di stabilire, a
fini  di  tutela  della  riserva  dell'attivita'  bancaria, criteri e
limiti,  anche  in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la
raccolta  effettuata  dai  soggetti  che esercitano nei confronti del
pubblico  attivita'  di  concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma;
    al comma 5, prevede che sono comunque precluse, nei casi previsti
dal  comma  4,  lettere c) e d), la raccolta di fondi a vista ed ogni
forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di
pagamento a spendibilita' generalizzata;
  Visti  gli  articoli 130  e  131  TUB,  che assoggettano a sanzione
penale   l'attivita'  di  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico
effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;
  Viste le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni,
titoli  di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli
articoli 2412, 2483, 2526 del codice medesimo;
  Vista  la  legge  13 gennaio  1994,  n.  43, sulla disciplina delle
cambiali finanziarie;
  Considerato che la tutela degli investitori, sotto il profilo della
trasparenza  e della correttezza dei comportamenti, e' assicurata dal
decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e  dalla  relativa
normativa di attuazione emanata dalla Consob;
  Ravvisata  la  necessita'  di  delineare una disciplina unitaria ed
organica  della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi
dalle  banche  e  di  prevedere,  in tale ambito, adeguate cautele in
favore dei risparmiatori;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia ai sensi del citato art.
4,  comma 1, TUB e dalla stessa Banca d'Italia, sentita la Consob, ai
sensi del citato comma 4-ter dell'art. 11 TUB;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                       Raccolta del risparmio
  1. E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di
rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
  2.  I tempi e l'entita' del rimborso possono essere condizionati da
clausole   di  postergazione  o  dipendere  da  parametri  oggettivi,
compresi  quelli  rapportati  all'andamento  economico dell'impresa o
dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
  3.  L'obbligo  di  rimborso,  anche se escluso o non esplicitamente
previsto,   si  considera  sussistente  nei  casi  in  cui  esso  sia
desumibile  dalle  caratteristiche dei flussi finanziari connessi con
l'operazione.
  4.  Non  costituisce  rimborso  la partecipazione a una quota degli
utili  netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei
beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi
sono stati acquisiti.