IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB); Visto l'art. 4, comma 1, TUB che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico; Visto l'art. 11 TUB che: al comma 1, definisce la raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma; al comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; al comma 2-bis, stabilisce che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica; al comma 3, attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro; al comma 4, stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non si applica alle ipotesi di raccolta specificamente indicate; al comma 4-bis, attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio; al comma 4-ter, attribuisce al CICR il potere di fissare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, di determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico; al comma 4-quater, attribuisce al CICR il potere di stabilire, a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; al comma 5, prevede che sono comunque precluse, nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata; Visti gli articoli 130 e 131 TUB, che assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato; Viste le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli articoli 2412, 2483, 2526 del codice medesimo; Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulla disciplina delle cambiali finanziarie; Considerato che la tutela degli investitori, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti, e' assicurata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla relativa normativa di attuazione emanata dalla Consob; Ravvisata la necessita' di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia ai sensi del citato art. 4, comma 1, TUB e dalla stessa Banca d'Italia, sentita la Consob, ai sensi del citato comma 4-ter dell'art. 11 TUB; Delibera: Art. 1. Raccolta del risparmio 1. E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. I tempi e l'entita' del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. 3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. 4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.