IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abrogativo del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, attuativo del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogativo dei regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione; Considerato che i predetti regolamenti sottolineano l'opportunita' di mantenere un sistema di soglie in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando l'onere di fornire le informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del Consiglio, del 27 gennaio 1992; Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede l'obbligo, da parte dei soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, di presentazione ai competenti uffici doganali di elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta; Visti il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati i suddetti modelli degli elenchi riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e il decreto 4 febbraio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992; Visto il decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2000, concernente l'approvazione dei modelli dei predetti elenchi riepilogativi in euro, da ultimo modificato con decreto del direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del 15 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004; Ritenuto opportuno, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori interessati, innalzare ed armonizzare le soglie concernenti la fornitura dei dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalita' di trasporto negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari; Visto il parere formulato dall'Istat, dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza, con note rispettivamente n. 4561 del 4 luglio 2005, n. 121869 del 26 luglio 2005, n. 2199 del 14 luglio 2005 e n. 209908 del 30 giugno 2005; Emana il seguente decreto: Art. 1. Contenuto degli elenchi 1. All'art. 4 del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole «(CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.» b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto: a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00; b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00.