IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto  il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie
degli  scambi  di  beni tra Stati membri e abrogativo del regolamento
(CEE) n. 3330/91 del Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1982/2004  della Commissione, del
18 novembre  2004,  attuativo  del  regolamento  (CE) n. 638/2004 del
Parlamento  europeo e del Consiglio e abrogativo dei regolamenti (CE)
n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;
  Considerato  che i predetti regolamenti sottolineano l'opportunita'
di  mantenere  un  sistema di soglie in forma semplificata al fine di
rispondere  in  modo  adeguato  alle esigenze degli utenti, limitando
l'onere  di fornire le informazioni statistiche, in particolare sulle
piccole e medie imprese;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre
2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta
sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del
Consiglio, del 27 gennaio 1992;
  Visto   l'art.   6   del  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che
prevede  l'obbligo,  da  parte  dei  soggetti passivi all'imposta sul
valore  aggiunto,  di  presentazione ai competenti uffici doganali di
elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i
soggetti  IVA  residenti  nei  territori  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su
stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle
finanze;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, recante, fra
l'altro,  armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;
  Visti  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  21 ottobre 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con
il  quale  sono  stati  approvati  i  suddetti  modelli degli elenchi
riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e
il  decreto  4 febbraio  1998 del direttore generale del Dipartimento
delle  dogane  e delle imposte indirette del Ministero delle finanze,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9 febbraio 1998,
recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;
  Visto  il  decreto  27 ottobre  2000  del  direttore  generale  del
Dipartimento  delle  dogane  e  delle imposte indirette del Ministero
delle   finanze,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  261
dell'8 novembre  2000,  concernente  l'approvazione  dei  modelli dei
predetti  elenchi  riepilogativi  in  euro,  da ultimo modificato con
decreto  del  direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del
15 aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del
22 aprile 2004;
  Ritenuto  opportuno,  allo  scopo  di  semplificare gli adempimenti
amministrativi  a  carico  degli  operatori interessati, innalzare ed
armonizzare  le  soglie concernenti la fornitura dei dati relativi al
valore  statistico,  alle  condizioni di consegna e alle modalita' di
trasporto  negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari;
  Visto  il  parere formulato dall'Istat, dall'Agenzia delle entrate,
dall'Agenzia  delle  dogane  e  dalla  Guardia  di  Finanza, con note
rispettivamente  n.  4561  del 4 luglio 2005, n. 121869 del 26 luglio
2005, n. 2199 del 14 luglio 2005 e n. 209908 del 30 giugno 2005;

                                Emana

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

                       Contenuto degli elenchi

  1.  All'art.  4  del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle
dogane   e   delle  imposte  indirette  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  4,  le  parole  «(CEE)  n.  3330/91  e dei relativi
regolamenti  di  applicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «(CE)
n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.»
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.  In  applicazione  dell'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.
638/2004  e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004,
sono  tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di
consegna e del modo di trasporto:
  a) per  quanto  riguarda  gli  elenchi  riepilogativi mensili delle
cessioni  intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno
precedente   o,   in   caso   di   inizio  dell'attivita'  di  scambi
intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso, un
valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00;
  b) per  quanto  riguarda  gli  elenchi  riepilogativi mensili degli
acquisti  intracomunitari,  i soggetti che hanno realizzato nell'anno
precedente   o,   in   caso   di   inizio  dell'attivita'  di  scambi
intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso, un
valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00.