IL DIRETTORE GENERALE
                        per la motorizzazione

  Visto  l'art.  10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
  Visti  l'art.  9  e  l'appendice  I  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004,
n. 327;
  Considerato   che   l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 dicembre  2004,  n.  327  dispone che, con decreto del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, Direzione generale
per  la  motorizzazione, saranno individuate le condizioni tecniche e
le  procedure  amministrative  necessarie  alla  verifica dei veicoli
adibiti  a  trasporti eccezionali per massa circolanti, ai fini della
possibilita'  di  concederne  l'utilizzo ai nuovi regimi di velocita'
stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'art. 1 del decreto
medesimo;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Adeguamento  del  parco  ai  veicoli  circolanti  ai  nuovi regimi di
                              velocita'

  1.  In  adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 dicembre  2004,  n.  327, i veicoli
circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere
adeguati   ai   nuovi  limiti  di  velocita'  massima  calcolata  per
costruzione,  se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocita' di base
ai  fini  del  dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di
veicoli   rimorchiati,  subordinatamente  alla  verifica  della  loro
rispondenza   alle  condizioni  tecniche  stabilite  all'art.  3  del
presente decreto.