IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visti l'art. 9 e l'appendice I all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327; Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 dispone che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa circolanti, ai fini della possibilita' di concederne l'utilizzo ai nuovi regimi di velocita' stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'art. 1 del decreto medesimo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Decreta: Art. 1. Adeguamento del parco ai veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocita' 1. In adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, i veicoli circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati ai nuovi limiti di velocita' massima calcolata per costruzione, se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di veicoli rimorchiati, subordinatamente alla verifica della loro rispondenza alle condizioni tecniche stabilite all'art. 3 del presente decreto.