LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nell'odierna seduta del 28 luglio 2005:
  Visto   l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
8 febbraio 2001, n. 194;
  Premesso  che  sull'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, i
rappresentanti delle autonomie regionali e locali hanno rappresentato
l'esigenza  di condivisione dei criteri di istruttoria delle pratiche
di  concessione  alle organizzazioni di volontariato della Protezione
Civile  di  contributi  per  i  progetti prodotti nel triennio 2004 -
2006;
  Tenuto  conto  delle  oggettive  esigenze di rispettare i limiti di
tempo  imposti  dall'ufficio  del  bilancio  del  Dipartimento  della
Protezione Civile;
  Visto  l'art.  107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo
nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di
emergenza  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
  Considerato  che  l'art.  108,  comma  7,  del  decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le
funzioni  inerenti  gli  interventi per l'organizzazione e l'utilizzo
del volontariato;
  Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce
alle  regioni la potesta' regolamentare nelle materie di legislazione
concorrente;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa conferenza la facolta' di
promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e
Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune;
  Considerati  gli esiti della riunione tecnica del 20 luglio 2005 in
occasione   della   quale,  sotto  il  profilo  tecnico,  sono  stati
concordati   i   criteri   oggetto   del   presente   accordo  tra  i
rappresentanti  delle  autonomie e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
  Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e
delle  province  autonome  dell'ANCI,  dell'UPI  e  dell'UNCEM  hanno
convenuto  sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto
riportati;
                          Sancisce accordo

tra  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione  Civile  e  le autonomie regionali e locali sui criteri di
selezione  in  ordine  ai contributi relativi agli anni 2004 - 2005 -
2006  erogabili  per il finanziamento di progetti del volontariato di
Protezione Civile, nei seguenti termini:
    1. Sono accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:
      organizzazioni    iscritte    nell'elenco    del   Dipartimento
antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
      organizzazioni  non  nazionali,  iscritte nell'elenco nazionale
del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  nonche'  iscritte  nei
rispettivi  registri/albi  regionali  istituiti  ai sensi della legge
11 agosto  1991,  n. 266, legge-quadro sul volontariato e considerate
operative dalle amministrazioni regionali competenti;
      sezioni  locali  di  organizzazioni  nazionali,  anche  se  non
individualmente  iscritte nei registri/albi di cui sopra, considerate
operative  dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, previo
nulla osta da parte della sede centrale dell'Associazione nazionale e
con  eventuale possibilita' da parte del Dipartimento, per necessita'
istruttorie, di cumulo degli importi.
    2.   Sono  ammessi  al  contributo  i  progetti  con  i  seguenti
requisiti:
      la   documentazione  allegata  alla  domanda,  da  inviare  per
conoscenza  anche alla regione competente per territorio, deve essere
completa  ai  sensi  degli  articoli 3 - 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
      i  progetti  di  miglioramento  della  preparazione  tecnica  e
formazione  dei  cittadini  le  cui  finalita' didattiche siano state
giudicate compatibili con gli orientamenti formativi del Dipartimento
della Protezione Civile;
      i    progetti   di   organizzazioni   che   abbiano   adempiuto
correttamente  all'assolvimento  delle  indicazioni istruttorie negli
anni precedenti.
    3. Sono esclusi dal finanziamento:
      i   progetti   di   organizzazioni  ufficialmente  indicate  da
autorita' di Protezione Civile come «non operative»;
      i   progetti  che  prevedano  la  successiva  assegnazione  dei
materiali  e  mezzi  ad  organismi/enti  diversi  dal proponente, o a
delegazione  di organizzazione non autonomamente iscritta nell'elenco
nazionale,  e/o  l'intestazione  degli  stessi a soggetti diversi dal
proponente  ad  esclusione  del  comune  presso cui ha sede il gruppo
comunale proponente;
      i  progetti  prodotti  da  organizzazioni che hanno ottenuto il
finanziamento  da  parte  del  Dipartimento  della  Protezione Civile
nell'anno    immediatamente    precedente    (ad   esclusione   delle
organizzazioni  nazionali  se  i  progetti  presentati sono a nome di
sezioni che non hanno ricevuto finanziamenti nell'anno immediatamente
precedente);
      i  progetti  per  i quali non venga esplicitamente garantita la
totale copertura dei restanti costi del progetto;
      i  progetti  presentati  dalle organizzazioni della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
      i  progetti  sui  quali  siano  stati espressi pareri negativi,
eventualmente richiesti dal Dipartimento della Protezione Civile, per
il completamento delle istruttorie ad enti appositamente individuati;
      i  progetti  che  prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi
usati (salvo giustificate ed autorizzate eccezioni);
      i progetti che prevedano l'acquisto, la costruzione, interventi
di   ristrutturazione  ecc.  di  beni  immobili  e/o  analoghe  opere
prefabbricate   (salvo  giustificate  eccezioni  di  volta  in  volta
autorizzate),  arredi  di  interni  o comunque elementi giudicati non
direttamente connessi alle attivita' di Protezione Civile.
    4.  Il  Dipartimento della Protezione Civile valutera' i progetti
delle  organizzazioni  nazionali  sulla  base  dei  criteri  generali
concordati;  le  stesse  dovranno  esprimere chiaramente per conto di
quale sezione (o sede centrale) vengono prodotti i progetti.
    5.  Il  limite  del finanziamento stabilito dall'art. 2, comma 7,
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
nell'aliquota del 75% potra' essere aumentato, secondo le indicazioni
di  cui  al  predetto comma, in aree che presentino elevati indici di
rischio  o  per  le  quali  sia  in atto dichiarazione dello stato di
emergenza al momento della domanda, tenuto conto delle disponibilita'
di  bilancio  e  delle  esigenze logistiche, di coordinamento e delle
strategie della Protezione Civile,
    6.  Sono considerati prioritariamente progetti e proposte attuati
con  il  coordinamento  del  Dipartimento della Protezione Civile e/o
delle amministrazioni regionali.
    7.  L'eventuale  giudizio  negativo  di amministrazioni regionali
sulla  opportunita'  di  progetti di miglioramento della preparazione
tecnica e formazione dei cittadini prodotti da organizzazioni che non
siano  nazionali,  verra' considerato determinante per l'accoglimento
del progetto stesso.
    8.  I  progetti  di  miglioramento  della  preparazione tecnica e
formazione  dei  cittadini saranno comunque esaminati sotto l'aspetto
dei   benefici   ottenibili   in   un   ambito  di  progettualita'  e
programmazione  nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali
criteri saranno esclusi od accolti parzialmente.
    9.  I  progetti  di  potenziamento  attrezzature  e mezzi saranno
comunque  esaminati  sotto  l'aspetto  dei  benefici ottenibili in un
ambito  di  progettualita'  e programmazione nazionale e, qualora non
fossero  compatibili  con  tali  criteri  saranno  esclusi od accolti
parzialmente.
    10.  Nel  caso  in  cui  una organizzazione presenti due progetti
nello  stesso  anno,  concernenti  miglioramento  della  preparazione
tecnica  e formazione dei cittadini e di potenziamento di materiali e
mezzi,  verra' chiesto all'organizzazione stessa di dare priorita' ad
uno dei due progetti.
    11.  Il  Dipartimento della Protezione Civile potra' stabilire un
limite  massimo  agli  importi  dei  progetti in considerazione degli
stanziamenti annui e del numero di domande pervenuto nell'anno.
    12.  Il  Dipartimento della Protezione Civile potra' stabilire un
limite  massimo  ai finanziamenti erogati nei confronti di una stessa
organizzazione in un periodo di tempo definito.
    13.  In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed
esattamente  quantificato  da  parte dell'organizzazione richiedente,
verra' calcolato l'importo del contributo:
      fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
      tenuto conto delle disponibilita' di bilancio;
      a  complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque,
non oltre l'intero importo del progetto.
    14. In presenza di progetti presentati da coordinamenti a nome di
sezioni  degli  stessi,  si  considerera'  ai  fini del calcolo della
percentuale  erogabile,  l'importo complessivo delle domande, come un
progetto unico.
    15.  Le  amministrazioni  regionali  potranno prendere visione, a
richiesta, della tabella di distribuzione delle fasce percentuali dei
contributi da erogare.
    16.  Stabilito  il piano di ripartizione del contributo secondo i
criteri  sopra  indicati,  sulla  base dello stanziamento annuale, ne
verra'  data  comunicazione  alle organizzazioni beneficiarie ed alle
amministrazioni regionali interessate.
    17.  Alle  organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di
tempo,  a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare
completamente  il progetto secondo le indicazioni e la documentazione
presentata   e   confermata  negli  atti  dell'istruttoria.  In  caso
contrario  sara'  avviata  la  prevista procedura per il recupero del
contributo erogato.
      Roma, 28 luglio 2005

                                             Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino